F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038 del 14 Novembre 2011 (449) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO LUCENTI (calciatore tesserato per la Società US Siracusa Srl ), ROBERTO CARDINALE (calciatore tesserato per la Società Gela Calcio Srl ) ▪ (nota N°. 7577/638-639pf09-10/AM/ma del 13.4.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 038 del 14 Novembre 2011 (449) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO LUCENTI (calciatore tesserato per la Società US Siracusa Srl ), ROBERTO CARDINALE (calciatore tesserato per la Società Gela Calcio Srl ) ▪ (nota N°. 7577/638-639pf09-10/AM/ma del 13.4.2011). Con atto di deferimento del 13/4/11 il Procuratore federale della F.I.G.C. ha deferito: ▪ il Sig. Giorgio Lucenti, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, avendo depositato presso la Lega Pro in data 23 ottobre 2009 un contratto economico (sottoscritto il 3/9/09) atto ad ottenere un indebito vantaggio economico redatto su modulistica non conforme, la cui sottoscrizione da parte della Società Potenza Sport Club Srl è stata disconosciuta; ▪ il Sig. Roberto Cardinale, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, avendo depositato presso la Lega Pro in data 23 ottobre 2009 un contratto economico (sottoscritto il 3/9/09) atto ad ottenere un indebito vantaggio economico redatto su modulistica non conforme, la cui sottoscrizione da parte della Società Potenza Sport Club Srl è stata disconosciuta. Il deferimento prende le mosse dalle comunicazioni in data 24/11/09, inoltrate dal Presidente della Lega Pro, con cui si chiedeva di accertare eventuali violazioni delle norme federali, evidenziando che nelle fattispecie i due tesserati avevano depositato ognuno una prima volta (6/8/09) due contratti per le stagioni sportive 2009/2010 e 2010/2011 e poi (23/10/09) altri due contratti, sempre per gli stessi periodi, ma per importi superiori. All’inizio della riunione odierna i Sig.ri Giorgio Lucenti e Roberto Cardinale, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Giorgio Lucenti e Roberto Cardinale, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Giorgio Lucenti, sanzione della squalifica di giorni 45 (quarantacinque), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 30 (trenta); pena base per il Sig. Roberto Cardinale, sanzione della squalifica di giorni 30 (trenta) oltre all’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 20 (venti) oltre all’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ squalifica per giorni 30 (trenta) al Sig. Giorgio Lucenti; ▪ squalifica per giorni 20 (venti) oltre all’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) al Sig. Roberto Cardinale; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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