F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 039 del 17 Novembre 2011 (106) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BARTOLOMEO VINCENZO D’ADDARIO (all’epoca dei fatti, Presidente del Cd.A. della Società Taranto Sport Srl), PIERO BRAGLIA (all’epoca dei fatti allenatore della Società Taranto Sport Srl), GIUSEPPE IODICE (all’epoca dei fatti, Direttore generale della Società Taranto Sport Srl), la Società TARANTO SPORT Srl (nota n. 1725/970 pf 10-11/AM/ma del 26.9.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 039 del 17 Novembre 2011 (106) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BARTOLOMEO VINCENZO D’ADDARIO (all’epoca dei fatti, Presidente del Cd.A. della Società Taranto Sport Srl), PIERO BRAGLIA (all’epoca dei fatti allenatore della Società Taranto Sport Srl), GIUSEPPE IODICE (all’epoca dei fatti, Direttore generale della Società Taranto Sport Srl), la Società TARANTO SPORT Srl (nota n. 1725/970 pf 10-11/AM/ma del 26.9.2011). Con atto del 26.9.2011, la Procura federale ha deferito i Signori Piero Braglia, all’epoca dei fatti allenatore del Taranto Calcio, nonché il Sig. Vincenzo D’Addario, all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Taranto Calcio Srl, il Sig. Giuseppe Iodice, all’epoca dei fatti sedicente Direttore Generale della Taranto Calcio Srl, ed infine la stessa Taranto Calcio Srl, per rispondere, i primi tre, della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione a quanto previsto dall’art. 94 NOIF e 8, comma 6, CGS, per avere gli stessi stipulato un accordo occulto, inerente le prestazioni sportive dell’allenatore Piero Braglia, ulteriore rispetto a quello n. 0902MV1125 ufficialmente siglato dalle parti in data 29.7.2009, e corrisposto al medesimo un compenso anticipato ed a nero di € 90.000,00 mediante tre assegni postdatati. È stata altresì deferita la Taranto Calcio Srl, ex art. 4, commi 1 e 2, CGS per responsabilità diretta ed oggettiva in ordine alle violazioni delle norme federali poste in essere dal proprio Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal proprio Direttore Generale. Con memorie tempestivamente depositate, i deferiti hanno contestato a vario titolo il deferimento, ed in particolare il Sig. Braglia ha eccepito l’incompetenza della adita Commissione, non ricorrendo, nel caso di specie, la previsione dell’art. 7 CGS, che consentirebbe di ritenere il procedimento correttamente incardinato innanzi alla stessa, ed ha pertanto chiesto la rimessione degli atti al settore tecnico. I Signori D’Addario e Iodice, dal canto loro, pur fornendo una ricostruzione dei fatti diversa, quanto alla natura dell’importo di € 90.000,00 versato a mezzo di assegni bancari al Braglia (il primo ha sostenuto trattarsi di titoli dati in garanzia, il secondo di integrazioni retributive), hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva, non rivestendo, il primo, la qualifica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Taranto Calcio Srl, ed il secondo, di Direttore Generale della stessa. In particolare il D’Addario ha altresì eccepito l’insussistenza del fatto, non riconducibile all’art. 94 NOIF, in quanto, se vera l’ipotesi del pagamento come prospettata dallo Iodice, lo stesso sarebbe provenuto da soggetto estraneo all’Ordinamento federale ed ancor di più, quindi dalla Società. Alla riunione odierna, il Sig. Bartolomeo Vincenzo D’Addario e la Società Taranto Sport Srl, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Bartolomeo Vincenzo D’Addario e la Società Taranto Sport Srl, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Bartolomeo Vincenzo D’Addario, sanzioni dell’inibizione di mesi 6 (sei) oltre all’ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 4 (quattro) e 20.000,00 (€ ventimila/00); pena base per la Società Taranto Sport Srl, sanzione dell’ammenda di € 120.000,00 (€ centoventimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 90.000,00 (€ novantamila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite. La Procura federale ha quindi insistito nelle proprie richieste, osservando, in merito alla eccezione di incompetenza sollevata dal Sig. Braglia, che la sussistenza di un’ipotesi di connessione soggettiva ed oggettiva, così garantendo il simultaneus processus, consentirebbe di incardinare il procedimento innanzi alla CDN che eserciterebbe una sorta di vis actractiva di quello astrattamente promuovibile, in via autonoma, nei confronti del tecnico. Ha quindi concluso chiedendo infliggersi al Sig. Iodice la sanzione della inibizione per mesi 6 (sei) ed al Sig. Braglia la sanzione della squalifica per mesi 2 (due) o dell’ammenda di € 30.000,00. Prima di esaminare il merito della vicenda, questa Commissione dichiara la propria incompetenza a conoscere della posizione del Sig. Braglia in quanto, venendo contestato allo stesso un illecito disciplinare, non integrante la previsione dell’art. 7 CGS di quello specificamente sportivo, la relativa competenza, che nel caso di specie ha natura funzionale, appartiene al Settore Tecnico, proseguendo il procedimento nei confronti dei Signori D’Addario e Iodice e della Taranto Sport Srl. Il deferimento è fondato e va pertanto accolto, chiarendo che, per questioni di ordine sistematico ed al fine di comprendere il ragionamento sotteso alla decisione, verranno analizzate le condotte dei singoli deferiti, ancorché alcuni degli stessi abbiano richiesto l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 23 CGS. L’esame della documentazione versata in atti consente di ritenere raggiunta la prova degli illeciti contestati. Le dichiarazioni rese dal Sig. Iodice evidenziano che tra il Sig. Braglia e la Taranto Sport Srl, di fatto rappresentata dal Sig. D’Addario, sia stato stipulato un accordo parallelo per cui il primo avrebbe percepito, a titolo di emolumenti, ulteriori € 90.000,00, oltre a quelli espressamente previsti in contratto. Tale ricostruzione viene confermata anche da altri elementi che consentono di ritenere, fondatamente, che dette somme avessero natura puramente retributiva e non di garanzia, come sostenuto dal D’Addario. È innegabile, difatti, che in sede di giudizio arbitrale, la Taranto Calcio Srl abbia richiesto in via riconvenzionale la restituzione delle somme versate al Braglia, domanda che è stata rigettata perché le stesse sarebbero state corrisposte da soggetto estraneo alle parti del procedimento, per l’appunto dal D’Addario il quale, dal canto suo, non ne richiede la restituzione. Tali circostanze sono estremamente indicative in quanto la richiesta di somme da parte di soggetto apparentemente non legittimato chiariva l’animus con il quale il pagamento era stato fatto (peraltro a mezzo di un tesserato ed a seguito dell’anticipazione di altre), di certo non per convinzione intima ma perché il D’Addario era già, a tutti gli effetti, il soggetto controllante la Società. Tra l’altro, se gli € 90.000,00 avessero assolto a funzione puramente di garanzia – anche se sul punto potrebbe soccorrere il contratto parallelo che le parti hanno omesso di produrre – in caso di omesso pagamento degli emolumenti maturati (peraltro in misura inferiore), è chiaro che la negoziazione dei titoli avrebbe dovuto determinare, innanzitutto, un’azione tendente all’accertamento dell’indebito utilizzo degli stessi, e poi, a seguito del pagamento di quanto spettante, ancorché a seguito del lodo arbitrale, per lo meno un’azione di ripetizione essendo venuta meno la causa della garanzia, a meno che detto importo non avesse invece avuto funzione di penale, da escludere perché mai dedotta dalle parti. È invece plausibile che l’assenza della controscrittura, o comunque la scelta di non produrla, la misura dell’importo e le scadenze dei pagamenti forniscano elementi utili per affermare che l’intendimento della parti fosse proprio quello di attribuire agli € 90.000,00 la natura di integrazione contributiva esente da oneri fiscali (così parificando l’ingaggio percepito dal Braglia nell’anno passato), non sottovalutando la permanenza degli effetti obbligatori gravanti sulla società in caso di esonero dell’allenatore, in particolare il pagamento degli emolumenti, sino alla scadenza del rapporto. Non è credibile difatti l’accettazione, da parte del Braglia, che secondo le prospettazioni del D’Addario avrebbe preteso la consegna di quegli assegni conoscendo le condizioni economiche nelle quali versava la Taranto Calcio, di un pagamento rateale in caso di inadempimento societario, peraltro in misura superiore a quella che sarebbe potuta maturare se il contratto fosse giunto sino al suo termine naturale. Le considerazioni esposte consentono, altresì, di inquadrare il ruolo dei deferiti nella commissione dell’illecito sia ai fini della responsabilità ai sensi del CGS sia ai fini della possibilità di ritenere integrato l’art. 94 NOIF. Il Sig. D’Addario ha eccepito la carenza di legittimazione passiva sostenendo che, all’epoca dei fatti, non avrebbe rivestito il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, e comunque il pagamento dallo stesso effettuato non avrebbe potuto in alcuna maniera essere ricondotto alla Società – impedendo così il ricorrere della previsione dell’art. 1, comma 5, CGS – perché intervenuto in un momento nel quale non sarebbero state ancora in essere le trattative per l’acquisizione della stessa. Tale tesi, alla quale il D’Addario ha sostanzialmente rinunciato concordando l’applicazione della pena, non poteva essere comunque condivisa sia perché non era plausibile che un terzo estraneo ad una Società in gravissima crisi finanziaria potesse anticipare retribuzioni, surrogandosi nelle posizioni della stessa, e ancor di più costituire pro bono pacis garanzie di ingente portata in favore della stessa senza avere a sua volta garanzie, a meno che non avesse un interesse diretto nell’affare e le trattative per l’acquisizione non fossero più che a buon punto, tanto è vero che il deferito, a distanza di neanche due mesi, ne è entrato a far parte assumendone formalmente ruoli apicali. Pertanto, la circostanza che il deferimento riporti qualifiche non ricoperte all’epoca dei fatti, non esclude la responsabilità ai sensi dell’art. 1, comma 5, CGS in capo a chi agisca nell’interesse della società ed anzi ne abbia il controllo di fatto, pur non essendone tesserato. E tale, ovviamente, deve essere considerato chi abbia concluso l’ingaggio di un allenatore versando somme ingenti, peraltro a mezzo di tesserati per la Società in epoca nella quale – come dallo stesso sostenuto – non avrebbe dovuto avere alcun tipo di rapporto. Allo stesso modo deve riconoscersi la responsabilità del Sig. Iodice il quale, a parte la natura delle dichiarazioni con le quali lo stesso, più o meno impropriamente, si sia definito Direttore Generale pur sottintendendo di essere Segretario Generale (termini semanticamente differenti anche in ambito calcistico ed indicativi di ruoli ben diversi), ha concorso nel compimento dell’illecito, dal quale ben poteva liberamente astenersi, sia partecipando, attivamente, alla predisposizione di un accordo in contrasto con le norme federali e, in un secondo momento, sia consegnando le somme oggetto della pattuizione, la cui portata è indicativa della grande fiducia nello stesso riposta dal traente e dal ruolo di spicco rivestito in ambito societario. Pertanto, allo stesso devono essere applicate le sanzioni determinate ai sensi dell’art. 8, co. 10, CGS e richieste dalla Procura federale nella misura minima edittalmente prevista. P.Q.M. Dichiara la propria incompetenza in merito al Sig. Piero Braglia e, per l’effetto, trasmette gli atti alla Procura federale per l’adozione dei provvedimenti di competenza. Infligge al Sig. Giuseppe Iodice la sanzione della inibizione per mesi 6 (sei).
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