F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 039 del 17 Novembre 2011 (161) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO GARZELLI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società AS Bari Spa), AS BARI Spa • (nota n. 2776/260 pf 11-12/SP/blp del 27.10.2011). (162) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO GARZELLI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società AS Bari Spa), AS BARI Spa • (nota n. 2575/259 pf 11-12/SP/blp del 27.10.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 039 del 17 Novembre 2011
(161) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO GARZELLI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società AS Bari Spa), AS BARI Spa • (nota n. 2776/260 pf 11-12/SP/blp del 27.10.2011).
(162) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO GARZELLI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società AS Bari Spa), AS BARI Spa • (nota n. 2575/259 pf 11-12/SP/blp del 27.10.2011).
Con due distinti atti del 27.10.2011 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare:
a) il Sig. Claudio Garzelli, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società AS Bari Spa, per rispondere della violazione prevista e punita dall’art. 10, comma terzo, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011, Titolo I), paragrafo VIII), lettera A), punto 1), per la mancata attestazione agli Organi federali dell’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati relativi alle mensilità di aprile, maggio e giugno 2011 nei termini stabiliti dalla normativa federale; per rispondere inoltre della violazione prevista e punita dall’art. 10, comma terzo, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011, Titolo I), paragrafo VIII), lettera A), punto 2), per la mancata attestazione agli Organi federali dell’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti delle mensilità di aprile, maggio e giugno 2011 nei termini stabiliti dalla normativa federale;
b) la Società AS Bari Spa, per entrambi i deferimenti, della responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4, comma primo, del Codice di Giustizia Sportiva vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale. Nei termini consentiti il Sig. Claudio Garzelli, in proprio e nella qualità di Amministratore unico e Legale rappresentante della Società AS Bari Spa, ha fatto pervenire due distinte memorie difensive. Alla riunione odierna, preliminarmente, la Commissione, vista la non opposizione delle parti, dispone la riunione dei procedimenti per ragioni di connessione soggettiva; Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti in relazione a quanto loro ascritto, con la conseguente applicazione delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Claudio Garzelli, nella qualità di Amministratore unico e Legale rappresentante della Società AS Bari Spa, l’inibizione per mesi 4 (quattro); b) alla Società AS Bari Spa la penalizzazione di 2 (due) punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
Motivi della decisione
Alla luce della documentazione in atti, valutate anche le istanze difensive fatte pervenire dai soggetti deferiti, la Commissione rileva la fondatezza del deferimento in questione che, pertanto, dovrà essere accolto. La Società AS Bari Spa, contrariamente a quanto espressamente stabilito dal C.U. n. 158/A del 29 aprile 2011, Titolo I), paragrafo VIII), lettera A), punto 1), entro il termine del 30 settembre 2011 non ha depositato presso la Co.Vi.So.C la richiesta dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati per i mesi di aprile, maggio e giugno 2011; alla stessa maniera contrariamente a quanto espressamente stabilito dal C.U. n. 158/A del 29 aprile 2011, Titolo I), paragrafo VIII), lettera A), punto 2), entro il termine del 30 settembre 2011 non ha depositato presso la Co.Vi.So.C. la richiesta dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dei mesi di aprile, maggio e giugno 2011. Sul punto assumono valore probatorio assoluto i due memorandum riepilogativi (entrambi allegati n. 2 dei fascicoli d’ufficio) redatti dalla Deliotte & Touche dai quali si evince, senza dubbio alcuno, la circostanza per cui: 1) la Società AS Bari Spa, per il periodo sopra meglio specificato, non ha corrisposto gli emolumenti dovuti per un importo netto complessivo di euro 4.448.298,04; 2) la Società AS Bari Spa, per il periodo sopra meglio specificato, non aveva effettuato il versamento delle ritenute Irpef per un importo totale pari ad euro 2.652.204,98. Ovviamente, stante quanto sopra, la Società deferita non aveva potuto di conseguenza provvedere al deposito dei documenti richiesti. Le argomentazioni difensive contenute nelle memorie fatte pervenire dai soggetti deferiti, seppur degne di apprezzamento per il tentativo di fare valere le indiscutibili doti di correttezza del Dott. Claudio Garzelli, in proprio e nella qualità, non possono in nessuna maniera giustificare il rigetto degli atti di deferimento. Per quanto riguarda le sanzioni, anche alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, la Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue. P.Q.M. La Commissione disciplinare, in accoglimento del deferimento in questione, infligge le seguenti sanzioni:
a) al Sig. Claudio Garzelli, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società AS Bari Spa, l’inibizione per mesi 4 (quattro);
b) alla Società AS Bari Spa la penalizzazione di 2 (due) punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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