F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 039 del 17 Novembre 2011 (160) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA PESCE (Presidente e Legale rappresentante della Società Savona 1907 FBC Spa), FABRIZIO OGGIANU (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Savona 1907 FBC Spa), la Società SAVONA 1907 FBC Spa (N°. 2580/262 pf 11-12/SP/blp del 27.10.2011). (163) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA PESCE (Presidente e Legale rappresentante della Società Savona 1907 FBC Spa), FABRIZIO OGGIANU (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Savona 1907 FBC Spa), la Società SAVONA 1907 FBC Spa (N°. 2578/261 pf 11-12/SP/blp del 27.10.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 039 del 17 Novembre 2011 (160) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA PESCE (Presidente e Legale rappresentante della Società Savona 1907 FBC Spa), FABRIZIO OGGIANU (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Savona 1907 FBC Spa), la Società SAVONA 1907 FBC Spa (N°. 2580/262 pf 11-12/SP/blp del 27.10.2011). (163) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA PESCE (Presidente e Legale rappresentante della Società Savona 1907 FBC Spa), FABRIZIO OGGIANU (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Savona 1907 FBC Spa), la Società SAVONA 1907 FBC Spa (N°. 2578/261 pf 11-12/SP/blp del 27.10.2011). Con due distinti atti del 27.10.2011 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare: ▪ il Sig. Andrea Pesce Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Savona 1907 FBC Spa, il Sig. Fabrizio Oggianu Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società Savona 1907 FBC Spa, entrambi della violazione prevista e punita dall’art. 10, comma 3 del CGS, in relazione al comunicato ufficiale n. 158/A del 29/4/2011, titolo I, paragrafo VIII, Lett. A, punto 1, per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti, dell’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati relativi alle mensilità di maggio e giugno 2011 nei termini stabiliti dalla normativa federale; ed inoltre entrambi della violazione prevista e punita dall’art. 10, comma 3 del CGS, in relazione al comunicato ufficiale n. 158/A del 29/4/2011, titolo I, paragrafo VIII, Lett. A, punto 2, per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti, delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati relativi alle mensilità di maggio e giugno 2011 nei termini stabiliti dalla normativa federale; ▪ la Società Savona 1907 FBC Spa, per entrambi i deferimenti, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri rappresentanti legali. Alla riunione odierna, preliminarmente, la Commissione, accoglie la richiesta formulata congiuntamente dalle parti, disponendo la riunione dei procedimenti per ragioni di connessione soggettiva. Successivamente il Sig. Fabrizio Oggianu, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Fabrizio Oggianu, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Fabrizio Oggianu, sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2 (due) ed incrementata di un terzo per la continuazione, con pena finale di mesi 3 (tre) di inibizione]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”. Il procedimento è proseguito nei confronti delle altre parti deferite. La Società Savona 1907 FBC Spa, il Sig. Andrea Pesce non hanno fatto pervenire memorie difensive, ma è comparso alla riunione odierna per gli stessi, l’Avv. Andrea Salice, il quale ha chiesto il proscioglimento del Sig. Andrea Pesce, essendosi lo stesso dimesso dalla carica di Presidente del C.d.A. della Savona 1907 FBC Spa in data 27.9.2011, e rimettendosi al giudizio della Commissione per la sanzione da infliggersi alla Società. La Procura federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Andrea Pesce la sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione e per la Società Savona 1907 FBC Spa la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva. I motivi della decisione Il deferimento è parzialmente fondato. La documentazione posta a base del deferimento conferma la responsabilità diretta della Società Savona 1907 FBC Spa. In merito alla posizione del Sig. Andrea Pesce va rilevato che lo stesso, avendo rassegnato le dimissioni in data 27.9.2011, non può essere sanzionato per gli addebiti contestati. L’accertato compimento degli illeciti comporta il parziale accoglimento delle richieste della Procura federale e l’applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti. In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre) nei confronti del Sig. Fabrizio Oggianu. Proscioglie da ogni addebito il Sig. Andrea Pesce. Condanna la Società Savona 1907 FBC Spa alla sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it