F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 040 del 17 Novembre 2011 (530) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DAMIANO MAGLIOZZI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Pol. Gaeta Srl) E DELLA SOCIETA’ POL. GAETA Srl (nota n. 8803/671pf10-11/AM/LG/gb del 17.5.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 040 del 17 Novembre 2011 (530) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DAMIANO MAGLIOZZI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Pol. Gaeta Srl) E DELLA SOCIETA’ POL. GAETA Srl (nota n. 8803/671pf10-11/AM/LG/gb del 17.5.2011). La CD Nazionale: rilevato che con atto del 17 maggio 2011 la Procura Federale, traendo spunto da una segnalazione della CO.VI.DO.D. data 20.12.2010, ha deferito il Sig. Damiano Magliozzi, Presidente della Polisportiva Gaeta SSD, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell’art. 10, co. 3bis, CGS, in relazione al punto 6 del CU 200 del 21 giugno 2010 del Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti per l’inosservanza del termine del 9 luglio 2010 ore 12:00, previsto per il deposito di tutta la documentazione indicata nel comunicato medesimo e la suddetta Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1 CGS; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;rilevato che i deferiti non sono comparsi e non hanno controdedotto; rilevato che, alla riunione del 17 novembre 2011, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento, specificando che, a causa di un refuso di stampa, il deferimento viene motivato sull’inadempimento afferente i punti A 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) del citato CU 200 del 2010, e non solo in relazione al punto 6), con la conseguente richiesta di applicazione al Sig. Damiano Magliozzi della inibizione per tre mesi e giorni 20 ed alla Polisportiva Gaeta SSD della sanzione dell’ammenda di € 9.000,00; rilevato altresì che le siffatte richieste sanzionatorie appaiono in contrasto con quelle desumibili dal deferimento, stante la necessità di assicurare ai deferiti il pieno esercizio del diritto di difesa sulle effettive contestazioni loro mosse P.Q.M. rimette gli atti alla Procura Federale affinchè il deferimento sia riformulato sulla base dei rilievi effettivamente mossi dalla CO.VI.SO.D. con la comunicazione del 20 dicembre 2010.
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