F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 040 del 17 Novembre 2011 (557) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE CIRACI’ (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ADC Ars Et Labor Grottaglie) E DELLA SOCIETA’ ADC ARS ET LABOR GROTTAGLIE (nota n. 9049/619pf10-11/AM/LG/mg del 25.5.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 040 del 17 Novembre 2011 (557) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE CIRACI’ (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ADC Ars Et Labor Grottaglie) E DELLA SOCIETA’ ADC ARS ET LABOR GROTTAGLIE (nota n. 9049/619pf10-11/AM/LG/mg del 25.5.2011). rilevato che, con atto del 25 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Giuseppe Ciracì, Presidente della ADC Ars et Labor, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell’art. 10, co. 3bis, CGS, in relazione al punto 4 del CU 200 del 21 giugno 2010 del Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti per l’inosservanza del termine stabilito al 9 luglio 2010 ore 12, previsto per il deposito dello statuto sociale vigente di cui al punto 4 del comunicato medesimo, e la suddetta Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1 CGS; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine indicato del documento loro richiesto; rilevato che, alla riunione del 17 novembre 2011, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Giuseppe Ciracì, della sanzione della inibizione per mesi uno ed alla ADC Ars et Labor della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00; rilevato che gli stessi deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive; rilevato altresì che l’inosservanza contestata (articoli 4 del su richiamato CU n°200 del 2010), prevede il deposito dello Statuto Sociale entro il termine del 9 Luglio 2010; rilevato che l’inosservanza regolamentare contestata ai deferiti risulta fondata; ritenute congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della ADC Ars et Labor, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della suddetta Società ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS. P.Q.M. Infligge al Sig. Giuseppe Ciracì la sanzione dell’inibizione per giorni 30 (trenta), ed alla Società ADC Ars et Labor la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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