F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 040 del 17 Novembre 2011 (559) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIANMARIA PIACENZA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ACD Asti) E DELLA SOCIETA’ ACD ASTI (nota n. 9065/620pf10-11/AM/LG/mg del 25.5.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 040 del 17 Novembre 2011 (559) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIANMARIA PIACENZA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ACD Asti) E DELLA SOCIETA’ ACD ASTI (nota n. 9065/620pf10-11/AM/LG/mg del 25.5.2011). La Commissione Disciplinare Nazionale,rilevato che, con atto del 25 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Signor Gianmaria Piacenza, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società A.C.D. Asti, per la violazione –indicata specificamente in parte motiva- dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto n.12 del CU n.200 del 21 giugno 2010 del Comitato Interregionale, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 9 luglio 2010, ore 12,00, dell’attestazione di insussistenza di posizione debitoria di cui al citato punto n.12 del C.U.; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Gianmaria Piacenza, della sanzione del’inibizione per mesi uno ed alla Società della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00; rilevato che la Società ha fatto pervenire una memoria difensiva, adducendo che il contestato inadempimento sarebbe da riferire ai tempi ristretti intercorsi fra la ricezione della comunicazione della sua situazione debitoria e la data di scadenza per la trasmissione della citata attestazione; considerato che la motivazione cennata non costituisce causa di “forza maggiore”; • ritenute congrue le richieste della Procura Federale; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS; P.Q.M. infligge al Signor Gianmaria Piacenza l’inibizione per giorni 30 (trenta) ed alla Società ACD Asti l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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