F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 041 del 24 Novembre 2011 (529) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO SCHIAVON (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Pomezia Calcio SSD a.r.l. ora Pomezia Srl) E DELLA SOCIETA’ POMEZIA CALCIO SSD a.r.l. ora POMEZIA Srl (nota n. 8797/669pf10-11/AM/LG/gb del 17.5.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 041 del 24 Novembre 2011 (529) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO SCHIAVON (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Pomezia Calcio SSD a.r.l. ora Pomezia Srl) E DELLA SOCIETA’ POMEZIA CALCIO SSD a.r.l. ora POMEZIA Srl (nota n. 8797/669pf10-11/AM/LG/gb del 17.5.2011). rilevato che, con atto del 17 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Maurizio Schiavon, Presidente della Pomezia Calcio SSD, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell’art. 10, co. 3bis, CGS, in relazione al punto 6 del CU 200 del 21 giugno 2010 del Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti per l’inosservanza del termine stabilito al 9 luglio 2010 ore 12, previsto per il deposito dell’originale dell’atto di proroga della fideiussione di cui al punto 6) del comunicato medesimo, e la suddetta Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1 CGS; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine indicato del documento loro richiesto; rilevato che, alla riunione del 24 Novembre 2011, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Maurizio Schiavon, della sanzione della inibizione per giorni 30, ed alla Pomezia Calcio SSD della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00; rilevato che gli stessi deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive; rilevato altresì che l’inosservanza contestata (punto 6 del su richiamato CU n° 200 del 2010), prevede il deposito dell’originale dell’atto di proroga della fideiussione entro il termine del 9 Luglio 2010; rilevato che l’inosservanza regolamentare contestata ai deferiti risulta fondata; ritenute congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Pomezia Calcio SSD, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della suddetta Società ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS. P.Q.M. Infligge al Sig. Maurizio Schiavon la sanzione dell’inibizione per giorni 30 (trenta) ed alla Società Pomezia Calcio SSD a.r.l. ora Pomezia Srl la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it