F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 041 del 24 Novembre 2011 (555) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE ORLANDO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. US Angri Calcio 1927 ASD) E DELLA SOCIETA’ US ANGRI CALCIO 1927 ASD (nota n. 9046/617pf10- 11/AM/LG/mg del 25.5.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 041 del 24 Novembre 2011 (555) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE ORLANDO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. US Angri Calcio 1927 ASD) E DELLA SOCIETA’ US ANGRI CALCIO 1927 ASD (nota n. 9046/617pf10- 11/AM/LG/mg del 25.5.2011). La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che, con atto del 25 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Signor Pasquale Orlando, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società U.S. Angri Calcio 1927 A.S.D., per la violazione –indicata specificamente in parte motivadell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto 10 del CU n.200 del 21 giugno 2010 del Comitato Interregionale, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 9 luglio 2010, ore 12,00, della dichiarazione -redatta su apposito modello predisposto dal Comitato- della dichiarazione di disponibilità del campo di gioco di cui al citato punto 10 del C.U.; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha rinunciato al deferimento in quanto il sig. Orlando non risultava avere la rappresentanza legale al momento dell’eccepito inadempimento. P.Q.M. dispone il non luogo a procedere per intervenuta rinuncia al deferimento.
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