F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 041 del 24 Novembre 2011 (593) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FLAVIO EMILIO REDAELLI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. USD Olginatese) E DELLA SOCIETA’ USD OLGINATESE (nota n. 9266/636pf10-11/LG/AM/mg del 31.5.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 041 del 24 Novembre 2011 (593) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FLAVIO EMILIO REDAELLI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. USD Olginatese) E DELLA SOCIETA’ USD OLGINATESE (nota n. 9266/636pf10-11/LG/AM/mg del 31.5.2011). Con atto del 31.5.2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Flavio Emilio Redaelli, Presidente e legale rappresentante della USD Olginatese, e la stessa Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS vigente, per le condotte ascritte al primo, più specificamente consistite nella violazione prevista e punita dall’art. 10, co. 3bis, CGS, in relazione al punto n. 4 del CU n. 200 del 21.6.2010 del Comitato Interregionale della LND, per l’inosservanza del termine stabilito (9 luglio 2010 ore 12.00) per il deposito dello Statuto di cui al citato n. 4. Alla riunione del 24.11.2011, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Redaelli, della sanzione della inibizione per giorni 30 (trenta), ed alla Società dell’ammenda di € 1.000,00. I deferiti, con memorie tempestivamente depositate, hanno sostanzialmente ammesso l’omissione del deposito, effettuato solo il primo anno, essendo rimasto lo Statuto invariato. Nel merito il deferimento è fondato e va pertanto accolto. La documentazione di cui all’atto di incolpazione, consistente principalmente nella nota della COVISOD del 20.12.2010, comprova l’illecito contestato, consistito nell’omesso deposito dello Statuto. Le deduzioni difensive dei deferiti, aventi sostanziale contenuto confessorio, non possono trovare accoglimento atteso il chiaro disposto del CU 200/2010 che, comunque, non contiene alcuna deroga o esenzione laddove il documento richiesto sia rimasto sostanzialmente invariato. Alla responsabilità del legale rappresentante consegue quella, diretta, della Società. P.Q.M. Infligge al Sig. Flavio Emilio Redaelli la inibizione per giorni 30 (trenta) ed alla Società USD Olginatese l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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