F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 041 del 24 Novembre 2011 (599) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABIO DELLA LONGA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Pol. Monterotondo Calcio Srl ora Pol. Monterotondo Lupa Srl) E DELLA SOCIETA’ POL. MONTEROTONDO CALCIO Srl ora POL. MONTEROTONDO LUPA Srl (nota n. 9185/633pf10- 11/LG/AM/mg del 30.5.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 041 del 24 Novembre 2011 (599) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABIO DELLA LONGA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Pol. Monterotondo Calcio Srl ora Pol. Monterotondo Lupa Srl) E DELLA SOCIETA’ POL. MONTEROTONDO CALCIO Srl ora POL. MONTEROTONDO LUPA Srl (nota n. 9185/633pf10- 11/LG/AM/mg del 30.5.2011). Con atto del 30.5.2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Fabio Della Longa, Presidente e legale rappresentante della Pol. Monterotondo Calcio Srl e la stessa Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS vigente, per le condotte ascritte al primo, più specificamente consistite nella violazione prevista e punita dall’art. 10, co. 3bis, CGS, in relazione al punto n. 7 del CU n. 200 del 21.6.2010 del Comitato Interregionale della LND, per l’inosservanza del termine stabilito (9 luglio 2010 ore 12.00) per il deposito della visura camerale. Alla riunione del 24.11.2011, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Della Longa, della sanzione della inibizione per giorni 30 (trenta), ed alla Società dell’ammenda di € 1.000,00 (mille/00). I deferiti, con memorie tempestivamente depositate, hanno sostenuto che, per mero errore della segreteria della Società, sarebbe stata inviata visura non aggiornata, di fatto invariata rispetto a quella della quale era stato richiesto il deposito, comunque successivamente fornita. Solo in occasione della odierna riunione, gli stessi hanno chiesto un rinvio per poter produrre visura camerale aggiornata. L’istanza istruttoria – formalmente opposta dalla Procura Federale – deve essere rigettata in quanto, ai sensi dell’art. 41, co. 2, CGS, le parti possono, sino a cinque giorni prima della riunione, depositare memorie e quant’altro utile ai fini della difesa e, pertanto, l’istanza deve considerarsi tardiva, atteso che il documento di che trattasi è stato sempre nella disponibilità della richiedente che avrebbe dovuto produrlo nei termini predetti. Nel merito il deferimento è fondato e va pertanto accolto, in quanto la documentazione posta a sostegno dello stesso, consistente principalmente nella nota della COVISOD del 20.12.2010, comprova l’illecito contestato, consistito nell’omesso deposito della visura camerale aggiornata. Le deduzioni difensive dei deferiti non possono trovare pertanto accoglimento, trattandosi di violazione formale della quale gli stessi hanno sostanzialmente ammesso la commissione, ancorché colposa, e non rilevando né l’elemento psicologico sotteso alla stessa né la circostanza che l’errore sia ascrivibile alla Segreteria della Società, perché comunque imputabile ai deferiti. Alla responsabilità del legale rappresentante consegue quella, diretta, della Società. P.Q.M. Infligge al Sig. Fabio Della Longa la inibizione per giorni 30 (trenta) ed alla Società Pol. Monterotondo Calcio Srl l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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