F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 042 del 25 Novembre 2011 (97) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO MANFRE’, RINO ALESSI, GIUSEPPE CASCIANA, GIACOMO SALERNO, MASSIMO FABIO ROMANO, GIUSEPPE MORINELLO, ARTURO INNOCENZO CARRABINO (Fallimento Società Gela J.T. Srl) • (nota n°. 1342/131 pf 09-10/AM/ma del 9.9.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 042 del 25 Novembre 2011 (97) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO MANFRE’, RINO ALESSI, GIUSEPPE CASCIANA, GIACOMO SALERNO, MASSIMO FABIO ROMANO, GIUSEPPE MORINELLO, ARTURO INNOCENZO CARRABINO (Fallimento Società Gela J.T. Srl) • (nota n°. 1342/131 pf 09-10/AM/ma del 9.9.2011). Con nota del 9.9.2011 il Procuratore federale, premessa la declaratoria di fallimento della Società Gela JT Srl intervenuta con sentenza del Tribunale di Gela n. 4/2006 del 11.7.2006, ritenuta la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, NOIF, per avere ricoperto incarichi societari con funzioni gestionali nel biennio antecedente la dichiarazione di fallimento, determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società, con particolare riferimento alla responsabilità del dissesto economico-patrimoniale della stessa, ha deferito a questa commissione i Signori: Manfrè Francesco, Amministratore dal 11.7.2004 al 10.3.2005; Alessi Rino, Amministratore dal 11.7.2004 al 10.3.2005; Casciano Giuseppe, Amministratore dal 11.7.2004 al 3.11.2004; Salerno Giacomo, Amministratore dal 11.7.2004 al 3.11.2004; Romano Massimo Fabio, Presidente del C.d’A. prima e Amministratore Unico, poi, dal 24.7.2004 al 20.8.2005; Morinello Giuseppe, Amministratore Unico dal 20.8.2005 al 15.12.2005; Carrabino Arturo Innocenzo, Amministratore Unico dal 15.12.2005 alla data di dichiarazione del fallimento. I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive. Alla riunione del 25.11.2011 il rappresentante della Procura, richiamati il parere interpretativo della Corte Federale del 28.6.2007 (C.U. n. 21 CF) ed i precedenti di questa Commissione, ha chiesto irrogarsi la sanzione della inibizione di anni 4 (quattro) nei confronti di Manfrè Francesco; di mesi 12 (dodici) nei confronti di Alessi Rino; di mesi 12 (dodici) nei confronti di Casciano Giuseppe; di mesi 12 (dodici) nei confronti di Salerno Giacomo; di anni 5 (cinque) nei confronti di Romano Massimo Fabio; di anni 5 (cinque) nei confronti Morinello Giuseppe e di anni 5 (cinque) nei confronti di Arturo Innocenzo Carrabino. Nessuno è comparso per gli incolpati. Il deferimento è fondato. L’11.7.2006 il Tribunale di Gela ha dichiarato il fallimento della Società Gela JT Srl, cui in data 19.10.2006, l’allora Commissario Straordinario della F.I.G.C., ha revocato l’affiliazione (C.U. n. 9). Secondo il parere interpretativo della Corte Federale richiamato dalla Procura, già fatto proprio dall’adita Commissione (C.U. n. 36 CDN del 20.11.2008), per l’accertamento dei profili di colpa degli amministratori non v’è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova, con la precisazione che la colpa in questione non deve riguardarsi necessariamente sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della Società, ma può più ampiamente riguardare anche la scorrettezza dei comportamenti (anche sotto il profilo sportivo) nella gestione della Società. Risulta provato, dalla documentazione versata in atti, che nel biennio antecedente la dichiarazione di fallimento tutti i deferiti hanno effettivamente ricoperto l’incarico indicato nell’atto di deferimento e che, in tale veste, hanno contribuito al dissesto societario che ha condotto la Società Gela JT Srl al fallimento e alla revoca dell’affiliazione. In particolare: il 15.7.2006., l’allora Commissario Straordinario della F.I.G.C., preso atto che la Covisoc aveva rilevato il mancato possesso di alcuni dei requisiti per l’ammissione al campionato (mancato deposito fideiussione; omessa corresponsione degli emolumenti dovuti fino a marzo 2006; omesso versamento delle ritenute e dei contributi fino a marzo 2006; omesso ripianamento carenza patrimoniale e omessa reintegrazione del capitale sociale ex art. 2482 ter c.c.) e che la Società non aveva presentato ricorso, deliberava la definitiva non ammissione al campionato di serie C1 per la stagione 2006/2007 (C.U. n. 8 del 15.7.2006); il 19.7.2006 il Commissario Straordinario della F.I.G.C. deliberava lo svincolo d’autorità dei calciatori tesserati (C.U. n.20 del 19.7.2006); l’allora Commissione Disciplinare della Lega di Serie C, nella riunione del 2.2.2005, con delibera in pari data (C.U. n.187/C), confermata in appello dalla C.A.F. (C.U. n. 35/C del 21.3.2005), sanzionava sia Massimo Fabio Romano, per violazione dell’art. 1 CGS in relazione all’art. 90, comma 2, NOIF per omesso deposito nei termini del prospetto R/I al 30.9.2004, sia, per i fatti a questi ascritti, la Società Gela JT Srl; sempre la Commissione disciplinare della Lega di Serie C, nella riunione del 6.5.2006, con delibera in pari data (C.U. n. 318/C), sanzionava sia Arturo Innocenzo Carrabino, con la inibizione di mesi due per la violazione dell’art. 8, comma 3, CGS per il mancato pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi ai pagamenti dovuti per le mensilità di aprile, maggio e giugno 2005, sia, con due punti di penalizzazione, a titolo di responsabilità diretta per i fatti ascritti al primo, la Società medesima. In considerazione dei periodi di permanenza nell’incarico, della loro viciniorietà al successivo fallimento e della riscontrata partecipazione all’attività societaria dei deferiti, sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. Irroga la sanzione della inibizione di anni 3 (tre) nei confronti di Manfrè Francesco; di mesi 12 (dodici) nei confronti di Alessi Rino; di mesi 12 (dodici) nei confronti di Casciano Giuseppe; di mesi 12 (dodici) nei confronti di Salerno Giacomo; di anni 5 (cinque) nei confronti di Romano Massimo Fabio; di anni 5 (cinque) nei confronti di Morinello Giuseppe e di anni 5 (cinque) nei confronti di Carrabino Arturo Innocenzo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it