F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 044 del 01 Dicembre 2011 (590) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MAURO LOVISA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Pordenone Calcio SSD Srl) E DELLA SOCIETA’ PORDENONE CALCIO SSD Srl (nota n. 9276/639pf10- 11/LG/AM/mg del 30.5.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 044 del 01 Dicembre 2011
(590) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MAURO LOVISA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Pordenone Calcio SSD Srl) E DELLA SOCIETA’ PORDENONE CALCIO SSD Srl (nota n. 9276/639pf10- 11/LG/AM/mg del 30.5.2011).
La Procura federale in data 30 maggio 2011 ha deferito a questa Commissione il Sig. Lovisa Mauro, presidente e legale rappresentante della Società Pordenone Calcio SSD Srl, nonché la Società Pordenone Calcio SSD Srl, per violazione quanto al primo dell’art. 10 comma 3bis CGS in relazione ai punto 3, 4, 7 lettera A del Comunicato Ufficiale n. 200 del 21 giugno 2010 afferente gli adempimenti a carico delle Società per l’ammissione al Campionato Nazionale Serie D Comitato Interregionale Lega Nazionale Dilettanti, quanto alla seconda per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS stante l’addebito mosso al proprio legale rappresentante. Il deferimento di che trattasi ha tratto le mosse dalla segnalazione 20 dicembre 2010 della CO.VI.SO.D., inviata alla Procura federale, a mezzo della quale si evidenziava che la predetta Società non aveva depositato entro i termini previsti, di cui si dirà in seguito, la copia vidimata per conformità dal presidente della Società del verbale della assemblea nel corso della quale erano state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2010/2011, la copia dello statuto sociale vigente, la visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società, che l’elenco degli adempimenti pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 200/2010 rispettivamente prevedeva alla lettera A punti 3, 4 e 7. Ricevuta la notifica del deferimento, la Società deferita ha fatto pervenire a questa Commissione la Memoria difensiva datata 21.11.2011 con la quale ha chiesto il proscioglimento. Ha dedotto la resistente che non aveva trasmesso al Comitato Interregionale la copia dello statuto sociale e la copia del verbale di attribuzione delle cariche sociali in quanto nulla era cambiato rispetto alla documentazione già in possesso del Comitato stesso. Ha prodotto copia dell’elenco dei documenti depositati presso il Comitato Interregionale, nel quale risulta inserita la visura camerale. Alla riunione odierna è comparsa la Procura federale, che ha insistito per l’accoglimento del deferimento ed ha chiesto la sanzione della inibizione di mesi 1 (uno) e giorni 20 (venti) a carico del Sig. Lovisa Mauro e l’ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila//zerozero) a carico della Società. Nessuno è comparso per i deferiti. La Commissione osserva quanto segue. Occorre preliminarmente osservare che, secondo quanto stabilito nel Comunicato Ufficiale sopra richiamato, la domanda di iscrizione al campionato deve essere presentata entro il 9 luglio 2010; ad essa vanno uniti i documenti indicati nei vari titoli dello stesso Comunicato. Tuttavia, nel mentre il termine del 9 luglio, fissato per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato, è improrogabile, la documentazione può essere integrata entro la data perentoria del 19 luglio, restando comunque ferme, in tale ipotesi, le sanzioni previste per l’inosservanza del primo termine, di guisa che il primo dei due termini è perentorio per la domanda di iscrizione ed è ordinatorio per il deposito della documentazione per diventare poi perentorio al 19 luglio. La CO.VI.SO.D. entro la data del 16 luglio 2010, esaminata la documentazione che la Società ha prodotto entro il 9 luglio ed esaminato quanto è trasmesso dalle Leghe professionistiche e dai Comitati Regionali competenti, deve comunicare alla Società l’esito della istruttoria, la cui copia deve essere altresì inviata alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Comitato Interregionale ai fini della conoscenza. L’intervento della CO.VI.SO.D. afferente il controllo di tutti gli adempimenti è successivo a siffatta comunicazione in quanto avviene necessariamente dopo la data del 19 luglio ed è di natura diversa, ben potendo in questo secondo momento essere riscontrati eventuali inadempimenti, che non inficiano la precedente attestazione sulla tempestività della presentazione della domanda di iscrizione al campionato, a cui la Società ha diritto di prendere parte. In tale contesto, il deferimento è fondato e deve essere accolto. La Società deferita, infatti, per sua stessa ammissione, non ha depositato due dei documenti indicati nel deferimento, che avrebbe dovuto in ogni caso depositare anche in assenza di mutamenti rispetto a quelli della stagione sportiva precedente o comunque già in possesso del Comitato, atteso che nessuna norma afferente gli adempimenti di che trattasi esonera la Società da siffatta produzione, che deve essere pertanto rinnovata di stagione in stagione anche in assenza di mutamenti. Quanto alla produzione della visura camerale, se da una parte è vero che il documento risulta inserito in un elenco prodotto dalla resistente ed unita alla Memoria difensiva sopra richiamata, è altrettanto vero che tale elenco, redatto su carta intestata della Società con la data dell’8 luglio 2010 apposta in calce, preceduta dal timbro della Società e da una firma pressoché illeggibile, è del tutto inconferente perché sprovvisto del benché minimo riscontro di avvenuta presentazione al Comitato Interregionale o, comunque, di avvenuta ricezione da parte del Comitato stesso. Si ritiene conseguentemente che l’illecito disciplinare previsto dalla norma sia del tutto sussistente, con conseguente applicazione della duplice sanzione chiesta dalla Procura federale, che appare equa quanto alla inibizione del deferito e conforme al punto 12 comma secondo del Comunicato Ufficiale N°. 200/2010 quanto all’ammenda a carico della Società (€ 1.000,00 per ciascun inadempimento). P.Q.M. infligge al Sig. Lovisa Mauro l’inibizione di gg. 50 (cinquanta) ed alla Società Pordenone Calcio SSD Srl l’ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila//zerozero).
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