F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 044 del 01 Dicembre 2011 (592) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO PACI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Orvietana Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ ORVIETANA CALCIO Srl (nota n. 9269/637pf10-11/LG/AM/mg del 31.5.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 044 del 01 Dicembre 2011 (592) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO PACI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Orvietana Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ ORVIETANA CALCIO Srl (nota n. 9269/637pf10-11/LG/AM/mg del 31.5.2011). La Commissione disciplinare: rilevato che, con atto del 31 maggio 2011, la Procura federale ha deferito il Signor Alessandro Paci, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Società Orvietana Calcio Srl, per la violazione –indicata specificamente in parte motiva- dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione ai punti nn. 3, 4 e 7 del CU n.200 del 21 giugno 2010 del Comitato Interregionale, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS; All’inizio della riunione odierna il Sig. Alessandro Paci e la Società Orvietana Calcio Srl, tramite il loro rappresentante, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Alessandro Paci e la Società Orvietana Calcio Srl, tramite il loro rappresentante, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Alessandro Paci, sanzione dell’inibizione di giorni 50 (cinquanta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta); pena base per la Società Orvietana Calcio Srl sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 2.000,00 (€ duemila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ inibizione per giorni 40 (quaranta) al Sig. Alessandro Paci; ▪ ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) alla Società Orvietana Calcio Srl; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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