F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 044 del 01 Dicemnbre 2011 (572) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO CIAPPICI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Flaminia Civitacastellana) E DELLA SOCIETA’ ASD FLAMINIA CIVITACASTELLANA (nota n. 9164/625pf10-11/AM/LG/mg del 27.5.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 044 del 01 Dicemnbre 2011
(572) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO CIAPPICI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Flaminia Civitacastellana) E DELLA SOCIETA’ ASD FLAMINIA CIVITACASTELLANA (nota n. 9164/625pf10-11/AM/LG/mg del 27.5.2011).
La Procura federale in data 27 maggio 2011 ha deferito a questa Commissione il Sig. Ciappici Roberto, presidente e legale rappresentante della Società ASD Flaminia Civitacastellana e la Società ASD Flaminia Civitacastellana, per violazione quanto al primo dell’art. 10 comma 3bis CGS in relazione al punto 10 lettera A del Comunicato Ufficiale n. 200 del 21 giugno 2010 afferente gli adempimenti a carico delle Società per l’ammissione al Campionato Nazionale Serie D Comitato Interregionale Lega Nazionale Dilettanti, quanto alla seconda per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS stante l’addebito mosso al proprio legale rappresentante. Il deferimento di che trattasi ha tratto le mosse dalla segnalazione 20 dicembre 2010 della CO.VI.SO.D., inviata alla Procura federale, a mezzo della quale si evidenziava che la predetta Società non aveva depositato entro i termini previsti, di cui si dirà in seguito, la dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco, che l’elenco degli adempimenti pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 200/2010 espressamente prevedeva. Ricevuta la notifica del deferimento, la Società deferita non ha controdedotto. Alla riunione odierna è comparsa la sola Procura federale, che ha insistito per l’accoglimento del deferimento ed ha chiesto la sanzione della inibizione di mesi 1 (uno) a carico del Sig. Ciappici Roberto e l’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille//zerozero) a carico della Società. La Commissione osserva quanto segue. Occorre preliminarmente osservare che, secondo quanto stabilito nel Comunicato Ufficiale sopra richiamato, la domanda di iscrizione al campionato deve essere presentata entro il 9 luglio 2010; ad essa vanno uniti i documenti indicati nei vari titoli dello stesso Comunicato. Tuttavia, nel mentre il termine del 9 luglio, fissato per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato, è improrogabile, la documentazione può essere integrata entro la data perentoria del 19 luglio, restando comunque ferme, in tale ipotesi, le sanzioni previste per l’inosservanza del primo termine, di guisa che il primo dei due termini è perentorio per la domanda di iscrizione ed è ordinatorio per il deposito della documentazione per diventare poi perentorio al 19 luglio. La CO.VI.SO.D. entro la data del 16 luglio 2010, esaminata la documentazione che la Società ha prodotto entro il 9 luglio ed esaminato quanto è trasmesso dalle Leghe professionistiche e dai Comitati Regionali competenti, deve comunicare alla Società l’esito della istruttoria, la cui copia deve essere altresì inviata alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Comitato Interregionale ai fini della conoscenza. L’intervento della CO.VI.SO.D. afferente il controllo di tutti gli adempimenti è successivo a siffatta comunicazione in quanto avviene necessariamente dopo la data del 19 luglio ed è di natura diversa, ben potendo in questo secondo momento essere riscontrati eventuali inadempimenti, che non inficiano la precedente attestazione sulla tempestività della presentazione della domanda di iscrizione al campionato, a cui la Società ha diritto di prendere parte. In tale contesto, il deferimento è fondato e deve essere accolto. La Società deferita, infatti, non ha depositato entro il 19 luglio la documentazione sopra indicata, dando così sostanza all’illecito disciplinare previsto dalla norma, sicchè va applicata la duplice sanzione chiesta dalla Procura federale, che appare equa quanto alla inibizione del deferito e conforme al punto 12 comma secondo lettera A del Comunicato Ufficiale n. 200/2010 quanto all’ammenda a carico della Società (€ 1.000,00 per ciascun inadempimento). P.Q.M.
infligge al Sig. Ciappici Roberto l’inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla Società ASD Flaminia Civitacastellana l’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille//zerozero).
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