F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 044 del 01 Dicemnbre 2011 (588) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SERGIO SPINA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. AS Sambenedettese 2009 SSD Srl) E DELLA SOCIETA’ AS SAMBENEDETTESE 2009 SSD Srl (nota n. 9278/640pf10- 11/LG/AM/mg del 30.5.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 044 del 01 Dicemnbre 2011 (588) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SERGIO SPINA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. AS Sambenedettese 2009 SSD Srl) E DELLA SOCIETA’ AS SAMBENEDETTESE 2009 SSD Srl (nota n. 9278/640pf10- 11/LG/AM/mg del 30.5.2011). La Commissione disciplinare: rilevato che, con atto del 25 maggio 2011, la Procura federale ha deferito il Signor Sergio Spina, nella sua qualità all’epoca dei fatti di Presidente e legale rappresentante della Società US Sambenedettese SSD Srl, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva- dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto n.12 del CU n.200 del 21 giugno 2010 del Comitato Interregionale, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 9 luglio 2010, ore 12,00, dell’attestazione di insussistenza della posizione debitoria di cui al punto n.12 del citato C.U.; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Sergio Spina, della sanzione del’inibizione per mesi uno ed alla Società della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00; rilevato che la Società deferita ha prodotto una memoria difensiva, sostenendo di aver inviato il documento cennato, in uno a tutti gli altri indicati nel citato CU, con lettera accompagnatoria dell’8 luglio 2010, versata agli atti di questo procedimento, ove essi risultano elencati analiticamente, nonché la domanda di iscrizione al campionato riportante la data di ricezione dell’8.7.2010, ove detta lettera è specificatamente richiamata P.Q.M. proscioglie i deferiti.
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