F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 045 del 05 Dicembre 2011 (121) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FERNANDO HORACIO SPINELLI (all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società SS Cavese 1919 Srl, attualmente tesserato per la Società US Siracusa Srl) ▪ (nota N°. 1949/225 pf10-11/AM/ma del 5.10.2011). (128) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO SANTARELLI (all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società SS Cavese 1919 Srl, attualmente tesserato per la Società Ascoli Calcio 1898 pa) ▪ (nota N°.1977/227 pf10-11/AM/ma del 6.10.2011). (142) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FEDERICO EZEQUIEL TURIENZO JIMENES (all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società SS Cavese 1919 Srl, attualmente tesserato per Federazione estera) ▪ (nota N°. 2069/226 pf10-11/AM/ma del 10.10.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 045 del 05 Dicembre 2011 (121) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FERNANDO HORACIO SPINELLI (all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società SS Cavese 1919 Srl, attualmente tesserato per la Società US Siracusa Srl) ▪ (nota N°. 1949/225 pf10-11/AM/ma del 5.10.2011). (128) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO SANTARELLI (all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società SS Cavese 1919 Srl, attualmente tesserato per la Società Ascoli Calcio 1898 pa) ▪ (nota N°.1977/227 pf10-11/AM/ma del 6.10.2011). (142) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FEDERICO EZEQUIEL TURIENZO JIMENES (all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società SS Cavese 1919 Srl, attualmente tesserato per Federazione estera) ▪ (nota N°. 2069/226 pf10-11/AM/ma del 10.10.2011). A seguito della segnalazione del Presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico e delle successive indagini svolte, con tre distinti provvedimenti rispettivamente del 5 ottobre 2011, 6 ottobre 2011 e 10 ottobre 2011 il Procuratore federale ha deferito a questa commissione: ▪ il Sig. Fernando Horacio Spinelli, tesserato all'epoca dei fatti della SS Cavese 1919 Srl per la violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS in relazione a quanto previsto dall'art. 94 delle NOIF e dall'art. 8 comma 6 del CGS, per avere sottoscritto un contratto simulato per l'importo di € 9.304,00 depositato dalla Società e per aver sottoscritto altro contratto volto a dissimulare l'esistenza del reale accordo economico pattuito per il maggiore importo dì € 39.000,00 contratti entrambi riferiti alla stagione sportiva 2009-2010, nonché per aver percepito le maggiori somme con modalità non regolamentari; ▪ il Sig. Giorgio Santarelli, tesserato all'epoca dei fatti della SS Cavese 1919 Srl, per la violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS in relazione a quanto previsto dall'art. 94 delle NOIF e dall'art. 8 comma 6 del CGS, per avere sottoscritto un contratto simulato per l'importo di € 7.760,00 depositato dalla Società e per aver sottoscritto altro contratto volto a dissimulare l'esistenza del reale accordo economico pattuito per il maggiore importo di € 36.275,00, contratti entrambi riferiti alla stagione sportiva 2009-2010, nonché per aver percepito o tentato di percepire le maggiori somme con modalità non regolamentari; ▪ il Sig. Federico Ezequiel Turienzo Jimenes, tesserato all'epoca dei fatti della SS Cavese 1919 Srl per la violazione dell'art 1 comma 1 del CGS in relazione a quanto previsto dall'art 94 delle NOIF e dall'art. 8 comma 6 del CGS, per avere sottoscritto un contratto simulato per l'importo di € 36.000,00 depositato dalla Società e volto a dissimulare l'esistenza del reale accordo economico intervenuto tra le parti per il maggiore importo di € 123.000,00 contratti entrambi riferiti alle stagioni sportive 2009-2010 e 2010-2011, con ciò pattuendo le maggiori somme in violazione delle norme regolamentari, e perché, in violazione dell'art 1 comma 3 del CGS non ha ottemperato per due volte all'obbligo di presentarsi innanzi alla Procura federale, seppur regolarmente convocato. Per gli stessi fatti sono stati deferiti anche la SS Cavese 1919 Srl ed il Sig. Gennaro Brunetti Direttore Generale, all’epoca dei fatti, della SS Cavese 1919 Srl, ai quali in data 11 novembre 2011 sono state applicate le sanzioni su richiesta ai sensi dell’art. 23 CGS. Il calciatore Spinelli, con memoria pervenuta in termini, affermava di aver sottoscritto un accordo economico migliorativo di quello già in essere, dallo stesso depositato in Lega nella inerzia della Società, dalla Lega non ratificato; ha escluso la configurabilità di una violazione disciplinare a lui ascrivibile, ed ha concluso per il suo proscioglimento ovvero, in via subordinata, per l'applicazione di una sanzione minima e simbolica. Il calciatore Santarelli, con memoria pervenuta in termini, sosteneva anche egli di aver sottoscritto un accordo economico migliorativo di quello già in essere, dallo stesso depositato in Lega nella inerzia della Società, dalla Lega non ratificato ma successivamente ritenuto valido ed efficace dalla Commissione Tesseramenti con decisione confermata dalla Corte di Giustizia Federale; ha escluso la configurabilità di una violazione disciplinare a lui ascrivibile, ed ha concluso per il suo proscioglimento. Il calciatore Jimenez, con memoria pervenuta in termini, ha escluso la configurabilità di una violazione disciplinare a lui ascrivibile, ed ha concluso per il suo proscioglimento ovvero, in via subordinata, per l'applicazione di una sanzione minima e simbolica. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha concluso chiedendo la squalifica di mesi 2 (due) ciascuno per i calciatori Santarelli, Spinelli e Turienzo Jimenes. Sono altresì comparsi i difensori dei calciatore Santarelli, Spinelli e Turienzo Jimenes i quali si sono riportati alle memorie in atti ed hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. La tesi accusatoria secondo la quale i due contratti sottoscritti da ognuno degli incolpati sarebbero stati contestualmente formati non è stata sufficientemente provata. Gli indizi in tal senso non sono univoci e possono essere altrimenti interpretati. Dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni rese dal Brunetti e dal calciatore Santarelli al rappresentante della Procura, non può escludersi che tra la SS Cavese 1919 Srl, in persona del suo Direttore Generale Brunetti Gennaro, ed i calciatori Santarelli, Turienzo e Spinelli siano intervenuti, nel corso della stagione sportiva 2009/2010, accordi economici migliorativi di quelli già in essere tra le parti. Tali accordi, redatti sugli appositi moduli federali, sono stati depositati dagli stessi calciatori, presso la competente Lega, la quale, però, non ha proceduto alla loro ratifica. Successivamente i competenti organi federale hanno ritenuto la piena validità ed efficacia degli accordi economici migliorativi. Tali accordi, redatti sull'apposito modulo federale, stante la inerzia della Società, sono stati depositati dagli stessi calciatori, come previsto dall'art. 3, comma 1, del vigente Accordo Collettivo, presso la competente Lega. Irrilevante appare la circostanza che i moduli relativi agli accordi migliorativi in questione siano stati scaricati in epoca antecedente rispetto a quelli utilizzati per il primo accordo relativo alla medesima stagione sportiva, in quanto appare verosimile che i moduli possano essere stati scaricati indipendentemente dal loro successivo particolare utilizzo. Pure irrilevante ai fini probatori sono i motivi che hanno indotto le parti a stipulare gli accordi in questione. Per tanto non è stata raggiunta la prova della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, né della disposizione di cui all'art. 94, comma 1, lett. b, delle NOIF. Quest'ultima norma sancisce il divieto di "corresponsione da parte della Società a propri tesserati, a qualsiasi titolo, di compensi o premi od indennità superiori a quelli pattuiti nel contratto od eventuali sue modificazioni, purché ritualmente depositato in Lega e dalla stessa approvato ". Nulla dice, invece, sulla sottoscrizione di accordi migliorativi, specie, quando, come nel caso de quo, lo stesso sia stato redatto su modulistica ad hoc e finanche inoltrato alla competente Lega, in conformità di quanto previsto dalla vigente normativa. Per pervenire ad una condanna doveva essere provata la simulazione del primo contratto e la contestualità del secondo per finalità fraudolente, ma tale prova non è stata raggiunta Sussiste invece la responsabilità del calciatore Turienzo Jimenes in ordine all’altro capo di incolpazione relativo alla violazione dell'art. 1 comma 3 del CGS per non avere ottemperato per due volte all'obbligo di presentarsi innanzi alla Procura federale, seppur regolarmente convocato. Dalla documentazione in atti risulta che detto calciatore è stato convocato innanzi al rappresentate della Procura federale in data 5 maggio 2011 ed in data 17 maggio 2011, ed in entrambe le circostanze non ha risposto alla convocazione senza fornire alcuna giustificazione. Tale comportamento configura violazione dell’art. 1 comma 3 CGS che fa obbligo a tutti gli appartenenti all’Ordinamento federale di presentarsi innanzi agli Organi della giustizia sportiva, se convocati. Appare equa, per tale violazione, la sanzione indicata in dispositivo. P.Q.M.La Commissione disciplinare nazionale, in parziale accoglimento del deferimento infligge a Federico Ezequiel Turienzo Jimenes la sanzione della squalifica per 4 (quattro) gare ufficiali in relazione alla violazione di cui all’art. 1 comma 3 CGS; proscioglie i deferiti dagli altri addebiti contestati.
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