COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 16/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.18 del Sig.MARINO Bruno (Società Torretta) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.51 del 03.11.2011 (squalifica per TRE gare effettive).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 16/11/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n.18 del Sig.MARINO Bruno (Società Torretta)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n.51 del 03.11.2011 (squalifica per TRE gare effettive).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
rilevato che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice al Signor Marino Bruno, per comportamento offensivo verso l’arbitro,
è congrua ed adeguata alla natura e alla entità dei fatti accertati, non potendo rinvenire alcun errore di interpretazione da parte del
direttore di gara circa le espressioni adoperate dal reclamante;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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