COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 16/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.20 della Società A.S. SERRA CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.48 del 27.10.2011 (ammenda di € 600,00 con DIFFIDA, penalizzazione di UN punto in classifica, inibizione del dirigente PISANI Claudio a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società nell’ambito federale fino al 26.10.2013).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 16/11/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n.20 della Società A.S. SERRA CALCIO A 5
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n.48 del 27.10.2011 (ammenda di € 600,00 con DIFFIDA, penalizzazione di UN punto in classifica, inibizione del dirigente
PISANI Claudio a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società
nell’ambito federale fino al 26.10.2013).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentita la società reclamante, che ha insistito per l’accoglimento dei ricorso;
RILEVA
1-La reclamante, nel chiedere l'annullamento o, in subordine, la riduzione delle sanzioni inflitte, invoca il travisamento dei fatti da
parte dei direttori di gara, relativamente alla condotta del suo Presidente, sig. Pisani Claudio.
Argomenta la reclamante che il sig. Pisani sarebbe stato confuso con altra persona presente in tribuna che durante la gara teneva
un comportamento esagitato, mentre il Pisani si prodigava, andando su e giù per tenere a bada i suoi tifosi.
Esclude il tono e l'intento minaccioso alle parole pronunciate all'indirizzo del secondo arbitro (“devi dire al tuo amico di vedere cosa
deve combinare se no qui finisce male”) in conseguenza delle molteplici simulazioni e provocazioni di alcuni calciatori avversari,
con l'intento di chiedere l'adozione di opportuni provvedimenti.
Nega che le frasi del Pisani all'arbitro al termine del primo tempo fossero minacciose e offensive, ma, invece, dettate dalla
concitazione e dal timore che potesse accadere qualcosa di grave, mentre i calciatori avversari protestavano con accesa
veemenza nei confronti della coppia arbitrale.
Anche la successiva entrata in campo, certamente sbagliata, è stata effettuata allo scopo di placare gli animi e nega di aver
afferrato per il codino e colpito con un violento pugno al volto il calciatore Rocha Soares, costringendolo ad abbandonare il terreno
di gioco.
Ciò sarebbe dimostrato dal fatto che il calciatore non è ricorso alle cure sanitarie, e ha abbandonato il campo solo perché costretto
dal suo allenatore e dai dirigenti ospiti, che hanno inteso evitargli conseguenze disciplinari.
Inoltre, l'ulteriore entrata in campo del Presidente al termine della gara, avendo il Serra pareggiato con un goal all'ultimo minuto,
non aveva altro motivo se non quella di dirimere la baruffa creatasi tra il Rocha Soares e un calciatore del Serra, tanto che lo
stesso Pisani si è frapposto con troppa veemenza spingendo via il calciatore ospite, per impedirgli di ricevere colpi, proteggendo i
propri calciatori da eventuali sanzioni disciplinari.
Invoca, così, la buona fede del Pisani e l'assoluto travisamento dei fatti da parte dei direttori di gara e, comunque, una
sproporzionata entità delle sanzioni inflitte, tenuto conto della particolare tenuità dei fatti accaduti.
2-Dal supplemento di rapporto emerge che l'arbitro ha riconosciuto il Pisani come dirigente della società Serra C/5 per avere
arbitrato gare della sua società nella scorsa stagione, pur non essendo lo stesso in distinta, e che a richiesta dell'arbitro il capitano
della Serra C/5 ha confermato l'identità del sig. Pisani.
Gli episodi riferiti nel rapporto con dovizia di particolari non si prestano ad interpretazioni ambigue, e pare difficile poter aderire alla
tesi del travisamento dei fatti.
Le frasi proferite all'indirizzo dei direttori di gara sono di inequivocabile contenuto offensivo e minaccioso e non possono intendersi
dirette a placare gli animi.
La condotta del Pisani e in particolare l'episodio con il calciatore Rocha Soares, reiterato a fine gara con un ulteriore tentativo di
aggressione, sono stati descritti in maniera tale e univoca da far ritenere corretta la ricostruzione dei fatti del giudice di prime cure.
3.- A parere di questa Commissione, pertanto, le sanzioni inflitte dal giudice sportivo sono congrue ed adeguate alla natura ed alla
entità dei fatti accertati, e, tenuto conto della gravità degli episodi riferiti, anche le sanzioni inflitte alla società devono considerarsi
idonee.
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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