COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 09 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.1.1. OPPOSIZIONE A.S.D. LIAPIAVE Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 34 del 3/11/2011 – Squalifica per tre giornate giocatore Cattelan Alessandro – Campionato di Eccellenza

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 09 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.1.1. OPPOSIZIONE A.S.D. LIAPIAVE Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 34 del 3/11/2011 – Squalifica per tre giornate giocatore Cattelan Alessandro – Campionato di Eccellenza La Società A.S.D. Liapiave ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale pubblicata nel Comunicato n. 34 del 311/2011 con la quale é stata adottata la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Cattelan Alessandro : “espulso dal campo, assumeva contegno offensivo nei riguardi della terna arbitrale al rientro negli spogliatoi”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Liapiave; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito per le vie brevi l’assistente arbitrale interessato che ha pienamente confermato il contenuto del supplemento di rapporto, dichiarando di essere certo del fatto che le offese nei confronti dell’arbitro vennero rivolte proprio dal calciatore Cattelan; ritenuta congrua la sanzione applicata dal Giudice Sportivo di primo grado in relazione ai fatti così come sopra esposti; considerato il principio che nel giudizio sportivo i rapporti arbitrali hanno valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale Delibera - di rigettare l’opposizione presentata dalla Società Liapiave; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Cattelan Alessandro - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it