COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 09 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.1.2. OPPOSIZIONE A.S.D. CLODIENSE Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 32 del 26/10/2011 –

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 09 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.1.2. OPPOSIZIONE A.S.D. CLODIENSE Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 32 del 26/10/2011 – Squalifica per tre giornate giocatore Barzan Nicolò – Campionato di Eccellenza La Società A.S.D. Clodiense ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale pubblicata nel Comunicato n. 32 del 26/10/2011 con la quale é stata adottata la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Barzan Nicolò : “una giornata per l’espulsione e due giornate perché dopo la notifica del provvedimento ha insultato l’arbitro”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Clodiense; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito il direttore di gara per le vie brevi che ha confermato quanto riferito nel proprio referto arbitrale; ritenuta congrua la sanzione applicata dal Giudice Sportivo di primo grado; constatato che non sussistono ragioni per modificare il provvedimento disciplinare impugnato; considerato il principio che nel giudizio sportivo i rapporti arbitrali hanno valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere l’opposizione presentata dalla Società Clodiense; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Barzan Nicolò - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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