COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 09 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.1.5. OPPOSIZIONE A.C.D. TRISSINO Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 32 del 26/10/2011 – Squalifica sino al 21/11/2011 allenatore Cattani Andrea – Campionato Juniores Regionale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 09 Novembre 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
7.1.5. OPPOSIZIONE A.C.D. TRISSINO
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 32 del 26/10/2011 –
Squalifica sino al 21/11/2011 allenatore Cattani Andrea – Campionato Juniores Regionale
La Commissione Disciplinare Territoriale non prende in esame l’opposizione presentata dalla Società A.C.D. Trissino,
riguardante il provvedimento disciplinare in epigrafe e lo dichiara inammissibile.
Infatti la squalifica a carico dell’allenatore Cattani Andrea non é sanzione impugnabile ai sensi dell’art. 45, 3° comma,
lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva (inferiore ad un mese).
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di dichiarare inammissibile l’opposizione presentata dalla Società A.C.D. Trissino;
- di confermare la sanzione della squalifica sino al 21/11/2011 a carico dell’allenatore Cattani Andrea;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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