COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 09 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.1.5. OPPOSIZIONE A.C.D. TRISSINO Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 32 del 26/10/2011 – Squalifica sino al 21/11/2011 allenatore Cattani Andrea – Campionato Juniores Regionale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 09 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.1.5. OPPOSIZIONE A.C.D. TRISSINO Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 32 del 26/10/2011 – Squalifica sino al 21/11/2011 allenatore Cattani Andrea – Campionato Juniores Regionale La Commissione Disciplinare Territoriale non prende in esame l’opposizione presentata dalla Società A.C.D. Trissino, riguardante il provvedimento disciplinare in epigrafe e lo dichiara inammissibile. Infatti la squalifica a carico dell’allenatore Cattani Andrea non é sanzione impugnabile ai sensi dell’art. 45, 3° comma, lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva (inferiore ad un mese). P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di dichiarare inammissibile l’opposizione presentata dalla Società A.C.D. Trissino; - di confermare la sanzione della squalifica sino al 21/11/2011 a carico dell’allenatore Cattani Andrea; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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