COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 16 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.1.8. OPPOSIZIONE A.S.D. CAMPIGO Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 17 del 27/10/2011 – Squalifica per sei giornate giocatore Barichello Enrico – Campionato Juniores Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 16 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.1.8. OPPOSIZIONE A.S.D. CAMPIGO Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 17 del 27/10/2011 – Squalifica per sei giornate giocatore Barichello Enrico – Campionato Juniores Provinciale La Società A.S.D. Campigo ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Treviso pubblicata nel Comunicato n. 17 del 27/10/2011 con la quale é stata adottata la sanzione della squalifica per sei giornate a carico del calciatore Barichello Enrico : “espulso per somma di ammonizioni, usciva dal terreno di gioco con provocatoria lentezza e proferiva verso l’arbitro scurrili insulti, denigrazione e bestemmia. Indi dalla tribuna insisteva nelle espressioni offensive al direttore di gara e lo minacciava.” La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso ritualmente presentato dalla Società A.S.D. Campigo; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito il direttore di gara per le vie brevi che ha confermato quanto descritto nel proprio referto di gara, fornendo inoltre ulteriori dettagli e precisazioni; ritenuto che non sussistono elementi che consentono una riforma del provvedimento impugnato; ritenuto inoltre che alla luce di quanto sopra la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo di primo grado appare congrua; considerato infine che il referto arbitrale, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S., fa prova piena e privilegiata circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare; P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società A.S.D. Campigo; - di confermare la sanzione della squalifica per sei giornate a carico del calciatore Barichello Enrico; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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