COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 16 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.1.1. RECLAMO A.C.D. LA MARENESE Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 34 del 3/11/2011 – Squalifica sino al 31/12/2011 allenatore Meneghin Ezio; Squalifica per tre giornate giocatori Piai Andrea e Zarotti Luca; Squalifica per due giornate giocatore Marson Francesco – Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 16 Novembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.1.1. RECLAMO A.C.D. LA MARENESE Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 34 del 3/11/2011 – Squalifica sino al 31/12/2011 allenatore Meneghin Ezio; Squalifica per tre giornate giocatori Piai Andrea e Zarotti Luca; Squalifica per due giornate giocatore Marson Francesco – Campionato di Promozione Il Comitato Regionale Veneto ha trasmesso alla C.D.T., per dovuta competenza, il preannuncio del reclamo trasmesso dalla Società A.C.D. La Marenese, nonché le successive motivazioni inoltrate dalla stessa per raccomandata e relative alle sanzioni disciplinari di cui all’oggetto, assunte dal Giudice Sportivo Territoriale e pubblicate nel Comunicato n. 34 del 3/11/2011 : - Squalifica sino al 31/12/2011 a carico dell’allenatore Meneghin Ezio : “in attesa dell’arbitro davanti agli spogliatoi, assumeva contegno gravemente irriguardoso verso lo stesso, che non gli dava retta; nonché per aver reiterato l’atteggiamento con ripetute offese, incitando altresì due propri calciatori a fare altrettanto”. - Squalifica per tre giornate di gara a carico del giocatore Piai Andrea: “a fine gara, incitato dal proprio allenatore, si avvicinava circa un metro dall’arbitro, offendendolo ripetutamente aggiungendo altresì frase blasfema”. - Squalifica per tre giornate a carico del giocatore Zarotti Luca : “invitato dal proprio allenatore, a fine gara offendeva l’arbitro, sottolineando verbalmente l’offesa, profferendo altresì frasi blasfeme”. - Squalifica per due giornate a carico del giocatore Marson Francesco. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente non prende in esame la parte del reclamo riguardante la squalifica per due giornate a carico del calciatore Marson Francesco, trattandosi di provvedimento non impugnabile ai sensi dell’art. 45, comma 3, lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva; esaminato il reclamo presentato dalla Società La Marenese e riguardante le altre parti; vista la documentazione ufficiale in atti; considerata la specifica e dettagliata descrizione degli accadimenti contestati effettuata in sede di referto di gara; ritenuto non sussistere elementi per una revisione dei provvedimenti impugnati; ritenute congrue le sanzioni applicate dal Giudice Sportivo di primo grado; considerato il principio che nel giudizio sportivo i rapporti arbitrali hanno valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare il reclamo presentato dalla Società La Marenese; - di confermare la sanzione della squalifica sino al 31/12/2011 a carico dell’allenatore Meneghin Ezio; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico dei calciatori Piai Andrea e Zarotti Luca; - di dichiarare inammissibile la parte del reclamo inerente la sanzione della squalifica per due giornate a carico del calciatore Marson Francesco che va confermata; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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