DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°58 del 23/11/2011 CAMPIONATO SERIE D DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SC VALLEE D’AOSTE – ACQUI CALCIO DEL 6 NOVEMBRE 2011:

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°58 del 23/11/2011 CAMPIONATO SERIE D DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SC VALLEE D’AOSTE – ACQUI CALCIO DEL 6 NOVEMBRE 2011: Il Giudice Sportivo, - letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalle Società ACQUI CALCIO - lette le controdeduzioni inviate dalla Società SC VALLE D’AOSTE; osserva: La Società ACQUI CALCIO, con il proprio reclamo chiede che sia dichiarata la sussistenza di una causa di forza maggiore ai sensi dell’art. 55 delle NOIF. Dall'esame della documentazione esibita dalla detta Società emerge: che, in data 5 novembre 2011, la “Legione Carabinieri Piemonte e Valle D’Aosta” rilasciava su richiesta del dirigente CERINI FABIO, dichiarazione attestante l’”allerta meteo 3” per il territorio della Valle Bormida, con previsione di “forti piogge diffuse e venti” fino alle 13.00 del 6 Novembre 2011, e l’avvenuto straripamento del fiume Bormida nel comune di Alessandria, con “rischio di esondazione su tutto l’asse che costeggia la SP Alessandria-Savona, da percorrere da Acqui T. per raggiungere l’autostrada”; che in data 5 novembre, il Comune di Acqui Terme rilasciava, su richiesta del Presidente della Società ACQUI CALCIO, dichiarazione attestante l’”allerta meteo 3” e l’invito del Presidente della Regione Piemonte, con proprio comunicato, “ a non sostare sui ponti ed a tenersi lontani dai corsi d’acqua, riducendo all’essenziale gli spostamenti ed evitando i sottopassi. Contestualmente si formulava l’invito ad evitare “viaggi che non siano motivati da cause di forza maggiore”; che la ditta “Laiolo” di noleggio autobus, che doveva condurre i calciatori a Saint Christophe, reputava “prudente non effettuare il servizio per la trasferta del giorno 06/11 da Acqui ad Aosta”; che in data 4 novembre 2011 con Comunicato Ufficiale n.15, il Delegato Provinciale di Alessandria per la Lega Nazionale Dilettanti, Pietro Governa, “in considerazione delle piogge intense e persistenti […] con la consequenziale chiusura di ponti ed infrastrutture sulle arterie principali e secondarie che collegano le varie località dell’alessandrino e dopo aver preso atto del bollettino di vigilanza meteorologica emesso dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento Protezione Civile” ha disposto la sospensione di tutte le attività ufficiali previste per i giorni 5 e 6 novembre 2011, con rinvio d’ufficio di tutte le gare di competenza della Delegazione medesima. Con le proprie controdeduzioni al reclamo la SC VALLE D’AOSTE qualifica come tardiva la richiesta di sospensione della gara per causa di forza maggiore e non essendosi la squadra dell'ACQUI CALCIO presentata in campo nel termine di cui all'art. 54, 2° comma, delle NOIF, chiede il rigetto del reclamo e l’omologazione del risultato di 3-0 per la squadra ospitante. In particolare, la società ValleeAoste ritiene la “causa di forza maggiore non esaustiva”, e ciò “nonostante l’oggettiva difficoltà riguardante il trasferimento della società ospite”, assumendo che le condizioni relative alla percorribilità delle strade di collegamento tra Acqui Terme e Saint Christophe fossero comunque tali da rendere possibile il trasferimento dei calciatori dall'una all'altra località. Tanto premesso in punto di fatto, ritiene questo Giudice che Società ACQUI CALCIO si sia trovata nella impossibilità di presentarsi sul campo della SC VALLE D’AOSTE per causa di forza maggiore consistita nelle proibitive condizioni meteorologiche che avevano interessato il Piemonte. In particolare: La situazione di assoluta emergenza e calamità, dettata dalle condizioni meteorologiche, che ha interessato la Liguria ed il Piemonte nelle giornate dal 3 all’8 novembre, è una dato di fatto ampiamente documentato e riportato da tutti gli organi di stampa nazionali, con particolare riferimento alle devastanti conseguenze nella parte nord-ovest della penisola. La decisione assunta dalla Delegazione Provinciale di Alessandria per la Lega Nazionale Dilettanti, in data 4 novembre 2011 (Comunicato Ufficiale n.15), di sospendere tutte le attività ufficiali previste per i giorni 5 e 6 novembre 2011, rinviando d’ufficio tutte le gare dei campionati provinciali e regionali, conferma quel dato di fatto. Tali elementi non sono in alcun modo superati dalle argomentazioni addotte dalla SC VALLE D’AOSTE. Alla luce delle considerazioni deve considerarsi sussistente la causa di forza maggiore di cui all’art.55 NOIF invocata dalla reclamante P.Q.M. 1. in accoglimento del reclamo dell'ACQUI CALCIO dichiara che la mancata presentazione della squadra di detta Società sul campo della SC VALLE D’AOSTE, il giorno 6 novembre 2011, è dipesa da una causa di forza maggiore; 2. dispone trasmettersi gli atti al Comitato Interregionale per quanto di competenza ai fini dello svolgimento della gara.
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