LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 68/DIV DEL 15 NOVEMBRE 2011 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 1^ D I V I S I O N E GARA BENEVENTO – TARANTO DEL 31 OTTOBRE 2011 E RECLAMO SOCIETA’ TARANTO (Com. Uff. n. 58/DIV del 2.11.2011)

LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 68/DIV DEL 15 NOVEMBRE 2011 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 1^ D I V I S I O N E GARA BENEVENTO - TARANTO DEL 31 OTTOBRE 2011 E RECLAMO SOCIETA’ TARANTO (Com. Uff. n. 58/DIV del 2.11.2011) - Il Giudice Sportivo, - letti gli atti ufficiali ed il reclamo proposto dalla società Taranto in ordine alla regolarità della gara in oggetto, o s s e r v a - che dagli atti ufficiali risulta che la gara in oggetto è stata sospesa temporaneamente al minuto 29 del secondo tempo, per l'improvviso abbassamento del livello di luminosità dell'impianto di illuminazione; - dopo circa 20 minuti di attesa senza che il problema tecnico fosse stato risolto, il direttore di gara, ritenuta sufficiente per la regolare prosecuzione della gara l'esistente illuminazione, faceva riprendere la gara, portandola regolarmente al termine; - che la società Taranto, presentata riserva scritta al termine della gara e successivo preannuncio di reclamo, faceva pervenire nei termini a questo Ufficio reclamo avverso il regolare svolgimento della gara stessa; - che in tale sede la ricorrente lamentava un incoerente e contraddittorio comportamento del direttore di gara, il quale dapprima sospendeva la gara, ritenendo (secondo l'interpretazione della ricorrente) che l'illuminazione residuata a seguito del guasto all'impianto fosse insufficiente, per poi riprenderla e portarla a termine nelle medesime condizioni di visibilità risultanti al momento della sospensione; - che pertanto, a parere della ricorrente, la gara sarebbe stata ripresa e conclusa in situazione di palese irregolarità dal punto di vista dei requisiti minimi di visibilità; la prolungata sospensione, inoltre, avrebbe inciso negativamente sulla concentrazione dei propri calciatori, menomandone la prestazione successiva alla ripresa del gioco; - che la ricorrente concludeva ,pertanto, richiedendo in tesi la sanzione a carico del Benevento della perdita della gara con assegnazione della vittoria al Taranto, ed in ipotesi l'annullamento della gara ordinandone la sua ripetizione; - che le istanze della ricorrente risultano sostenute da una personale interpretazione del comportamento dell'arbitro, in ordine alla valutazione dei fatti ed alla formazione del processo decisionale, basata esclusivamente sul dialogo (intercorso con dirigenti del Benevento)"carpito" dall'audio delle ripresa televisiva; - che tale ultima circostanza non può, per dato normativo e per applicazione di un elementare principio di logica, assurgere a prova che possa contraddire la fede privilegiata del rapporto arbitrale e degli altri soggetti legittimati ( peraltro fra loro coerenti e concordanti); - che in ogni caso a norma della Regola 5 del Regolamento del Giuoco del Calcio e della disposizione di cui all'art. 60 N.O.I.F., nella circostanza in esame la valutazione da parte del direttore di gara è insindacabile, e le affermazioni dallo stesso verbalizzate nel rapporto di gara non sono suscettibili di diversa interpretazione; - Tutto ciò premesso, d e l i b e r a - di respingere il reclamo come sopra proposto dalla società Taranto, confermando il risultato della gara acquisito in campo (Benevento 2 – Taranto 1). - La tassa va addebitata.
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