DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°61 del 30/11/2011 CAMPIONATO SERIE D DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 16 NOVEMBRE 2011 CHIAVARI CALCIO – FOLGORE CARATESE
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°61 del 30/11/2011
CAMPIONATO SERIE D
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 16 NOVEMBRE 2011 CHIAVARI CALCIO – FOLGORE CARATESE
Il Giudice Sportivo,
letti gli atti del reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla ASD Chiavari
Calcio;
Osserva
La società reclamante contesta la regolarità dello svolgimento della gara per avere la “Folgore
Caratese” fatto partecipare alla stessa il calciatore Bigioni Nicolò che non aveva titolo per prendervi
parte essendo stato squalificato per un turno (somma di ammonizioni) in occasione della gara
precedente -Naviglio Prezzano – Folgore Caratese- disputatasi il 13 novembre 2011.
Il reclamo è privo di fondamento,
L’art.22 del CGS, al comma 2° prevede che le sanzio ne che comportano squalifiche dei tesserati,
devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del
Comunicato Ufficiale del Giudice Sportivo;
Nel caso che ne occupa, il Comunicato Ufficiale riportante la squalifica del Bigioni è il n° 55,
pubblicato il 16/11/2011 nello stesso giorno cioè in cui si è disputata la gara all’oggetto con la
conseguenza che il Bigioni aveva pieno titolo per prendere parte alla stessa;
PQM
1) respinge il reclamo
2) convalida il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: Chiavari Calcio – Folgore
Caratese 0-2
3) dispone di addebitare la tassa del reclamo.