F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 079/CGF del 10 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 087/CGF del 14 Novembre 2011 2) RICORSO DELL’A.S.D. P.C.G. BRESSO CALCIO A5 AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 1.000,00, – OBBLIGO DI DISPUTARE 2 GARE INTERNE A PORTE CHIUSE, SEGUITO GARA CARDANO 91/ P.C.G. BRESSO C5 DEL 23.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a5 – Com. Uff. n. 111 del 26.10.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 079/CGF del 10 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 087/CGF del 14 Novembre 2011
2) RICORSO DELL’A.S.D. P.C.G. BRESSO CALCIO A5 AVVERSO LE SANZIONI:
- AMMENDA DI € 1.000,00,
- OBBLIGO DI DISPUTARE 2 GARE INTERNE A PORTE CHIUSE,
SEGUITO GARA CARDANO 91/ P.C.G. BRESSO C5 DEL 23.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a5 – Com. Uff. n. 111 del 26.10.2011)
Con preannuncio di reclamo del 27.10.2011 la A.S.D. P.C.G. Bresso C5 richiedeva copia degli atti relativi alla gara Cardano 91/A.S.D. P.C.G. Bresso C 5 disputatasi il giorno 23.10.2011, valida per il Campionato Nazionale Under 21 di Calcio a 5. Con nota del 28.10.2011 la segreteria di questa C.G.F. trasmetteva alla reclamante copia degli atti pervenuti dal suddetto Giudice Sportivo. Successivamente, in data 4.11.2011, la A.S.D. P.C.G. Bresso C5 proponeva reclamo avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 111 del 26.10.2011 in relazione alla gara Cardano 91/A.S.D. P.C.G. Bresso del 23.10.2011, valida, come detto, per il Campionato Nazionale Under 21 di Calcio a 5. Occorre, a tal proposito, evidenziare che con il predetto provvedimento il G.S. della Divisione Calcio a 5, esaminato il referto arbitrale relativo all’incontro di cui trattasi, ha rilevato che «la gara è stata definitivamente sospesa dall’arbitro al 14’53’’ del secondo tempo quando a seguito dell’espulsione dei calciatori Polito Giannantonio (P.C.G. Bresso) e Mattiello Elia (Cardano 91) responsabili di atti di violenza in reciproco danno, mentre gli stessi si dirigevano verso gli spogliatoi, il calciatore Politi colpiva con un violento pugno sul viso il calciatore Mattiello. A seguito di ciò 4 sostenitori della società Cardano 91 penetravano indebitamente sul terreno di gioco attraverso un cancelletto lasciato incustodito, tendando di aggredire il calciatore Politi senza riuscirvi perché bloccati da dirigenti e calciatori di entrambe le società. Ne scaturiva comunque un tafferuglio al quale prendevano parte in rapida successione sostenitori di entrambe le società quantificandosi in circa 50 persone che coinvolgeva progressivamente tutti i presenti sul terreno di gioco. Nonostante il prodigarsi dei due capitani e dei dirigenti delle due squadre gli scontri non venivano sedati e l’arbitro era costretto a decretare la sospensione dell’incontro in via definitiva». Di conseguenza, «tenuto conto che la responsabilità di quanto accaduto deve essere ascritta ad ambedue le contendenti oggettivamente responsabili della condotta dei propri sostenitori» il Giudice Sportivo così decideva:
«a) di comminare alla società Cardano 91 ed alla società P.C.G. Bresso la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6;
b) l’obbligo ad ambedue le società con decorrenza immediata di disputare le prossime due partite interne a porte chiuse, nonché di condannare le società Cardano 91 e P.C.G. Bresso al pagamento dell’ammenda di € 1.000,00;
c) di squalificare il calciatore Politi Giannantonio del PCG Bresso a tutto il 31.1.2012 per essere stato espulso nel corso della gara per atto di violenza nei confronti di un avversario mentre il gioco si svolgeva in altra parte del terreno e per aver successivamente colpito con un violento pugno al viso il medesimo calciatore avversario mentre stava facendo rientro negli spogliatoi, dando luogo con tale condotta alla sequenza d’incidenti scaturiti;
d) di squalifica per tre giornate effettive di gara Mattiello Elia della società Cardano 91 espulso dall’arbitro per aver colpito in reazione con una testata al volto un avversario;
e) di squalificare per una giornata effettiva di gara Del Grosso Daniele del P.C.G. Bresso espulso dall’arbitro per condotta gravemente violenta nei confronti di un avversario in azione di gioco».
Nel reclamo la A.S.D. P.C.G. Bresso Calcio a 5 precisa, anzitutto, che non intende in alcun modo contestare «i provvedimenti a carico del nostro calciatore Giannantonio Politi», bensì opporsi «- in modo deciso- al provvedimento dell’ammenda di Euro 1000 (mille) e all’obbligo di disputare due gare interne a porte chiuse, provvedimento adottato in modo simmetrico dal Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque, sia nei nostri confronti che nei confronti del Cardano 91». Simmetria di giudizio censurata dalla reclamante, atteso che non tiene conto del prevalente «ruolo svolto dai sostenitori del Cardano 91 nel far esplodere gli incidenti che hanno portato alla sospensione della gara». Insta, pertanto, la A.S.D. P.C.G. Bresso Calcio a 5, per la riforma dei suddetti provvedimenti. Così delimitata la materia del contendere, la C.G.F., riunitasi in data 10.10.2011, ritiene che il ricorso meriti parziale accoglimento, nei termini di seguito indicati. Anzitutto, questa Corte non può che prendere atto della presentazione del ricorso solo in data 4 nov. u.s., con la conseguenza che non vi è stato modo per un utile esame dello stesso con riferimento alla sanzione dell’obbligo di disputare le successive due gare interne a porte chiuse, risultando, la predetta sanzione, già interamente scontata. In ordine a tale capo di impugnazione deve, pertanto, essere dichiarata cessata la materia del contendere. Quanto alla sanzione dell’ammenda, ritiene, questa Corte, possibile una sua riconsiderazione, tenuto conto, in particolare, del fatto che, come si evince dallo stesso referto di gara (v. supplemento di rapporto), sono stati «4 tifosi della società Cardano91» ad entrare per primi «sul terreno di gioco aprendo un cancelletto che dalle tribune permetteva l’accesso al terreno di gioco stesso» e che si sono precipitati «contro il sig. Politi cercando di colpirlo con calci e pugni». È siffatto episodio, dunque, che si pone in rapporto di stretta relazione causale, quantomeno prevalente, rispetto al successivo scatenarsi della rissa. Si ritiene, inoltre, che la responsabilità dell’apertura del suddetto cancelletto, da cui si accede al terreno di gioco, debba in misura maggiore gravare sulla società ospitante. Per quanto sopra, questa Corte ritiene giusta una riduzione della sanzione dell’ammenda che, avuto riguardo alla dinamica degli eventi complessivamente considerati, appare congruo determinare nella misura di € 700,00. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. P.C.G. Bresso Calcio A5 di Bresso (Milano) riduce la sanzione pecuniaria a € 700,00, dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla squalifica, scontata, del campo. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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