CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 28 del 27/10/2011 Dott. Antonio Giraudo / Federazione Italiana Giuoco Calcio L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA composta da dott. Riccardo Chieppa, Presidente e Relatore, dott. Alberto de Roberto, dott. Giovanni Francesco Lo Turco, prof. Roberto Pardolesi, Componenti ha pronunciato la seguente Ordinanza collegiale nel giudizio introdotto dal ricorso iscritto al R.G. Ric. n. 22/2011, presentato il 28 luglio 2011 dal dott. Antonio Giraudo contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.)

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 28 del 27/10/2011 Dott. Antonio Giraudo / Federazione Italiana Giuoco Calcio L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA composta da dott. Riccardo Chieppa, Presidente e Relatore, dott. Alberto de Roberto, dott. Giovanni Francesco Lo Turco, prof. Roberto Pardolesi, Componenti ha pronunciato la seguente Ordinanza collegiale nel giudizio introdotto dal ricorso iscritto al R.G. Ric. n. 22/2011, presentato il 28 luglio 2011 dal dott. Antonio Giraudo contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) avverso la decisione emessa dalla Corte di Giustizia Federale della FIGC con C.U. 002/CGF del 9 luglio 2011, che ha confermato la decisione emessa dalla Commissione Nazionale Disciplinare della FIGC resa con C.U. n. 96/CDN del 15 giugno 2011, nonché per l’annullamento della delibera di cui al C.U. 143/A del 3 marzo 2011, adottata dal Consiglio Federale della FIGC, con la quale si è disposta l’attivazione di un procedimento disciplinare al fine di definire le proposte di preclusione formulate sino alla data di entrata in vigore del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva, ed ogni atto ad essa comunque connesso, vista la costituzione in giudizio della parte resistente – Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) - rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, udito nella udienza del 13 ottobre 2011 il relatore, Presidente Riccardo Chieppa, uditi per il ricorrente – dott. Antonio Giraudo – l’avv. Massimo Krogh e l’avv. Andrea Galasso, uditi per la parte resistente – Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C.- l’avv. Luigi Medugno e l’avv. Letizia Mazzarelli, visti il ricorso introduttivo e l’integrazione con motivi aggiunti a seguito della conoscenza del testo integrale della decisione impugnata della Corte di giustizia federale e le deduzioni della FIGC; richiamata la decisione di questa Alta Corte n. 11 del 23-27 maggio 2011; riservato l’esame sulle questioni dedotte; ritenuta l’esigenza di integrare la documentazione esistente agli atti in questa sede mediante l’acquisizione di: 1) verbali dei procedimenti di primo e secondo grado federale (relativi alla irrogazione della preclusione); 2) copia del ricorso con i motivi di impugnazione avverso la decisione, che ha definito l’anzidetto primo grado, ed eventuali istanze istruttorie avanzate dall’attuale ricorrente in primo e secondo grado; 3) curriculum documentato relativo all’attività comunque svolta dal ricorrente dopo l’irrogazione della inibizione quinquennale; 4) chiarimenti documentati sui rimedi esperiti, anche in sede arbitrale, dal ricorrente avverso la decisione di secondo grado federale con la quale è stata irrogata l’inibizione temporanea con proposta di preclusione; 5) chiarimenti relativi allo stato del procedimento avanti al Tar con certificazione delle istanze presentate e di eventuale esito di istanze cautelari; 6) ogni eventuale altro elemento comunque utile, ai fini della valutazione della gravità e dell’attualizzazione della posizione del ricorrente, contenuto in decisioni o sentenze o altri accertamenti, successivi alla decisione definitiva della giustizia sportiva (con irrogazione dell’inibizione quinquennale e proposta di preclusione); 7) prospetto delle proposte di preclusione che sono rientrate nell’applicazione della disciplina regolamentare transitoria di cui al CU n. 143 /A del 3 marzo 2011, con il relativo esito o con lo stato di pendenza di eventuali procedimenti disciplinari e relative impugnazioni; 8) eventuale relazione ed atti preparatori sia della novella del 2007, relativa all’attribuzione agli organi della giustizia sportiva federale del potere di disporre la preclusione, sia della anzidetta disciplina transitoria del 2011; ritenuto necessario assegnare il termine di: a) trenta giorni per gli adempimenti a cura della parte che ha la principale disponibilità degli anzidetti elementi (n. 1, 2, 7, 8: FIGC; n. 3, 4, 5 e 6: ricorrente); b) quindici giorni (termine successivo alla scadenza dei trenta giorni) per eventuali integrazioni a cura dell’altra parte; c) dieci giorni per eventuali memorie in ordine alle nuove produzioni; P.Q.M. L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA Dispone gli adempimenti istruttori di cui in motivazione nel rispetto dei termini ivi previsti. Si comunichi a cura della Segreteria anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, il 19 e 27 ottobre 2011. Il Presidente e Relatore F.to Riccardo Chieppa Il Segretario F.to Alvio La Face Depositata in Roma il 27 ottobre 2011. Il Segretario F.to Alvio La Face
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