CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 25 del 13/10/2011 Catanzaro Calcio 2011 s.r.l. / Federazione Italiana Giuoco Calcio L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA composta da Dott. Riccardo Chieppa, Presidente e Relatore Dott. Alberto De Roberto Dott Giovanni Francesco Lo Turco Dott. Roberto Pardolesi, Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio ascritto al R.G. ricorsi n. 16/2011 proposto dalla società Catanzaro Calcio 2011 s.r.l., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore dott. Giuseppe Cosentino, con l’avv. Ulisse Corea
CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 25 del 13/10/2011 Catanzaro Calcio 2011 s.r.l. / Federazione Italiana Giuoco Calcio
L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
composta da
Dott. Riccardo Chieppa, Presidente e Relatore
Dott. Alberto De Roberto
Dott Giovanni Francesco Lo Turco
Dott. Roberto Pardolesi, Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio ascritto al R.G. ricorsi n. 16/2011
proposto dalla società Catanzaro Calcio 2011 s.r.l., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore dott. Giuseppe Cosentino, con l’avv. Ulisse Corea
contro
FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio), in persona Presidente pro tempore , dott. Giancarlo Abete,
con ricorso in data 20 luglio 2011, rubricato al Prot. n. 00276, avverso il “provvedimento adottato dal Consiglio Federale della FIGC nella seduta del 18.7.2011, di cui nel comunicato stampa della FIGC in pari data, con il quale non è stata concessa alla società Catanzaro Calcio 2011 s.r.l. la Licenza Nazionale 2011/2012 e quest’ultima società è stata esclusa ovvero non ammessa al campionato di Lega Pro II Divisione per la stagione 2011/2012, e di ogni altro atto presupposto, istruttorio, connesso e consequenziale, ivi compresi eventuali atti della Covisoc e delle Commissioni criteri sportivi e infrastrutturali”.
Vista la costituzione in giudizio della parte resistente, con gli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, e i relativi atti difensivi;
vista l’istanza depositata dalla difesa della società ricorrente in data 5 ottobre 2011, rubricata al Prot. n. 00394, con la quale si è provveduto a comunicare a questa Alta Corte la cessazione della materia del contendere, avendo la società ricorrente conseguito la Licenza Nazionale ed essendo stata iscritta al Campionato di Lega Pro, II Divisione, per la stagione calcistica 2011/2012;
vista l’adesione alla suddetta istanza formalizzata in data 5 ottobre 2011, rubricata al Prot. 00395, dalla difesa della Federazione Italiana Giuoco Calcio;
udito nella udienza del 13 ottobre 2011il relatore, Presidente Riccardo Chieppa,
P.Q.M.
L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
DICHIARA estinto il procedimento poiché cessata la materia del contendere.
SPESE interamente compensate
DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori.
Così deciso in Roma, nella sede del Coni, il 13 ottobre 2011
Il Presidente e Relatore
F.to Dott. Riccardo Chieppa
Il Segretario
F.to Alvio La Face
Decisione pubblicata il 19 Ottobre 2011
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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