CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 7 del 04/06/2010 – CAGLIARI CALCIO SPA CONTRO FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 7 del 04/06/2010 - CAGLIARI CALCIO SPA CONTRO FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, composta da dott. Riccardo Chieppa,Presidente, dott.Alberto De Roberto, dott.Giovanni Francesco Lo Turco, prof.Roberto Pardolesi,Componenti, ha pronunciato la seguente DECISIONE Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi 6/2010 presentato in data 17 maggio 2010 dalla società Cagliari Calcio s.p.a. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (“F.I.G.C.”) Avverso La decisione di diniego del rilascio della licenza UEFA per la stagione sportiva 2010-2011 da parte della Commissione di secondo grado delle Licenze UEFA della F.I.G.C. , in data 15 maggio 2010, relativa a reclamo avverso la delibera di diniego del rilascio della Licenza UEFA per la stagione sportiva 2010-2011 da parte della Commissione di primo grado delle Licenze UEFA della F.I.G.C. dell’8 maggio 2010, vista la costituzione in giudizio delle parti resistenti; udito nella udienza del 25 maggio 2010 il relatore,dott. Giovanni Francesco Lo Turco; udito per la parte ricorrente – Cagliari Calcio s.p.a. – l’avv. Stefano Vitale, giusta delega allo stesso conferita dall’avv. Mattia Grassani, delega regolarmente depositata in giudizio (prot. N. 00118 del 25.05.2010), e per la parte resistente – Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) – l’avv. Luigi Medugno, il quale associa alla difesa, in sostituzione dell’avv. Mario Gallavotti, l’avv. Letizia Mazzarelli; Ritenuto in fatto Con ricorso del 17 maggio 2010, la società Cagliari Calcio s.p.a. ha proposto ricorso a questa Alta Corte di Giustizia Sportiva, nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, avverso la decisione 15 maggio 2010 con la quale la Commissione di secondo grado delle Licenze UEFA aveva confermato il diniego della licenza alla ricorrente, diniego in precedenza deliberato dalla Commissione di primo grado. A fondamento della impugnazione la società Cagliari Calcio espone in sintesi i seguenti motivi. Responsabile tecnico della propria prima squadra risultava, dalla documentazione allegata, Massimiliano Allegri, allenatore professionista di prima categoria in organico al Cagliari Calcio, vincolato fino al 30 giugno 2011 . All’Allegri, per ragioni disciplinari esonerato temporaneamente dall’incarico, era subentrato, per un breve periodo, altro tecnico (Giorgio Melis), munito dell’abilitazione (non di prima ) ma di seconda categoria ed inserito nell’organico quale responsabile della Formazione Primavera. Tale temporaneo incarico al Melis (ritualmente autorizzato dal Comitato Esecutivo del Settore Tecnico della FIGC) di sostituzione dell’Allegri non poteva certo avere (anche per la sua breve durata: dal 14 aprile al 16 maggio 2010) efficacia, rispetto a quest’ultimo, rimasto sempre nell’organico, di risoluzione o comunque di cessazione del rapporto. Chiesta ed ottenuta dunque l’autorizzazione, consentita dai regolamenti, la società ricorrente aveva operato la sostituzione surriferita. Nondimeno, la sia pur temporanea mancanza di un allenatore di prima categoria aveva indotto la Commissione di primo grado al diniego della licenza UEFA, diniego confermato dalla Commissione di secondo grado per la riscontrata inosservanza dei criteri organizzativi di tipo A,P.12 e P.13 previsti nel Manuale della Licenza UEFA. Relativamente alla decisione di cui all’art. P. 14 B (“mancata ricezione da parte dell’ufficio UEFA della scheda informativa relativa al Team Manager”), la Commissione di secondo grado aveva confermato che tale sostanziale violazione di tipo B non comportava il diniego della Licenza. Premesso quanto sopra, la società ricorrente ha ribadito: che il rapporto contrattuale con l’Allegri (allenatore professionista di prima categoria) non era mai cessato e di conseguenza che nel proprio organico era stato presente e operante, senza soluzione di continuità,un professionista di prima categoria.Infatti solo temporaneamente (sospeso l’Allegri, per motivi disciplinari) la squadra era stata affidata, dal 14 aprile al 16 maggio 2010,al Melis; che era riscontrabile una chiara disparità di trattamento con diverse altre società sportive che avevano ottenuto la Licenza UEFA pur avendo, nel corso dell’annata, sostituito l’allenatore con altro privo di titolo; che nello stesso Manuale UEFA era prevista la concessione di una deroga alle disposizioni di cui alle lettere a ) b ) c ) per gli allenatori “che frequentino il corso per allenatore professionista di prima categoria”; che il Manuale delle Licenze UEFA affronta i vari aspetti delle società sportive in termini necessariamente generali; che di fatto l’Allegri, terminato il brevissimo periodo di sospensione, aveva ripreso in pieno l’attività quale allenatore professionista della prima squadra; che analoghe argomentazioni militavano in relazione al Landucci, allenatore in seconda della prima squadra : il Melis, temporaneo sostituto degli allenatori sospesi, dispone della medesima abilitazione professionale del Landucci; che comunque al 17 maggio 2010 l’Allegrie il Landucciavevano ripreso l’effettiva titolarità. Premesso quanto sopra, la Soc. Cagliari Calcio ha chiesto che in totale riforma della decisione appellata venisse deliberata in proprio favore la concessione, ingiustamente negatale, dalla licenza UEFA. Costituitasi in giudizio, la F.I.G.C. ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse attuale e concreto della società Cagliari Calcio che, posizionatasi al 16° posto in classifica (con punti 44), risulta esclusa ( anche a prescindere dalla licenza )dal novero delle società in possesso del necessario titolo sportivo per prendere parte ai tornei organizzati dall’UEFA nella stagione in corso. Ha poi dedotto che anche un eventuale interesse alla partecipazione in futuro a tornei UEFA sarebbe carente dei requisiti della concretezza ed attualità, atteso che la valenza della Licenza, limitata ad una sola stagione sportiva, comporta pur sempre l’onere per le società richiedenti di ripresentare ogni anno la domanda e di dimostrare il possesso dei necessari requisiti. Nel merito la Federazione Italiana Giuoco Calcio, premesso di agire nell’ambito del procedimento di rilascio delle Licenze UEFA (Ente di diritto svizzero costituente la Confederazione delle Federazioni Europee)su delega di detto Ente e di non aver alcun margine di discrezionalità nel relativo ordinamento, deduce: che per la stagione in corso era stato fissato il termine ultimo ed inderogabile (cfr. art 6 Manuale) per il possesso e la documentazione , da parte della società richiedente, dei prescritti requisiti ma che a tale data era incontestabilmente risultato responsabile ufficiale della “prima squadra” Giorgio Melis, allenatore professionista di seconda categoria anziché di prima; che l’autorizzazione in deroga, concessa dalla F.I.G.C. al Cagliari , ad avvalersi temporaneamente di un allenatore sprovvisto di patentino di prima categoria, era irrilevante “ in riferimento alla prescrizione del manuale per la Licenza UEFA , Licenza il cui rilascio è comunque subordinato al possesso dei requisiti tassativamente indicati”; che, ove anche, in denegata ipotesi , potesse ritenersi idonea la deroga concessa al Melis, “sarebbe risultata comunque scoperta la posizione dell’allenatore in seconda”, requisito contraddistinto nel Manuale con la lettera A , la cui mancanza quindi avrebbe ugualmente determinato il diniego della Licenza; che l’unica ipotesi di deroga (per gli allenatori che siano stati ammessi e frequentino il corso per l’abilitazione ad allenatore di prima categoria: P.12 A del Manuale) non ricorreva certamente nel caso di specie e che comunque non potevano essere configurabili ulteriori ipotesi del genere, attesa la tassatività delle condizioni e dei tempi previsti nel Manuale; che le eventuali, ipotetiche posizioni irregolari di altre società sportive non erano state riscontrate al momento essenziale della scadenza del termine e, infine, che la rilevata carenza della documentazione relativa alla figura del Team Manager (P.14 B ) non era stata presa in considerazione in relazione al diniego della Licenza. Sulla base delle argomentazioni surriferite la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha chiesto che il ricorso venisse dichiarato inammissibile o fosse respinto. Considerato in diritto Dev’essere, in primis, esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse con riferimento all’attualità e, entro certi limiti, alla possibile evoluzione futura della squadra del Cagliari e più in generale del campionato. E’ innegabile che, atteso il posizionamento di detta squadra (sedicesimo posto in classifica) in base ai punti (44) attribuitile, il Cagliari sarebbe carente di titolo sportivo per partecipare ai tornei organizzati dall’UEFA nella presente stagione. Con riferimento a tornei eventualmente organizzati negli anni venturi, la partecipazione delle squadre aventi titolo è pur sempre condizionata (essendo la valenza della Licenza comunque limitata ad una sola stagione sportiva) ad una nuova domanda (corredata da documenti comprovanti i necessari requisiti) obbligatoria per ciascuna stagione sportiva (indipendentemente dalla eventuale partecipazione a tornei precedenti). Carenza di interesse, dunque, dev’essere riscontrata anche sotto quest’ultimo profilo. Ove, per completezza, si voglia far riferimento ad altri aspetti, - ad esempio, a improbabili rinunce o impedimenti delle diverse squadre posizionate a posti anteriori rispetto al Cagliari, o anche ad ipotetici profili di referenza o di professionalità desumibili per una determinata squadra dall’ammissione ad un torneo organizzato dall’UEFA, ipotesi entrambe, ad avviso di questa Corte, improbabili -, la domanda dev’essere comunque respinta nel merito,sulla base delle considerazioni che seguono. Nel Manuale delle Licenze UEFA vengono minutamente indicati il termine per la presentazione della domanda e della documentazione richiesta ed un ulteriore termine perentorio per presentare documentazione integrativa o supplementi di informazione. Prescrive specificamente poi l’art. P. 12 A del Manuale delle Licenze UEFA : “…il responsabile tecnico della prima squadra dev’essere in possesso di una delle seguenti qualifiche…allenatore professionista di prima categoria ai sensi del regolamento del settore tecnico…”. Il rilascio della Licenza viene deciso dalla competente Commissione sulla base dei requisiti posseduti e dalla documentazione presentata entro il termine perentorio suindicato. Nel caso di specie, in esito al tempestivo controllo documentale era risultato, quale responsabile tecnico della prima squadra, Giorgio Melis, allenatore professionista di seconda categoria. Poiché la qualificazione richiesta dal Manuale per il responsabile tecnico della prima squadra (allenatore professionista di prima categoria)costituisce un requisito (contraddistinto dalla lettera A) indispensabile per la concessione della Licenza, alla riscontrata mancanza di tale qualificazione al momento del riscontro non poteva non conseguire il diniego della Licenza da parte della Commissione di primo grado, diniego correttamente confermato dalla Commissione di secondo grado. La ricorrente Soc. Cagliari contesta tale decisione sostenendo che in realtà responsabile tecnico della prima squadra continuava ad essere Massimiliano Allegri,allenatore professionista di prima categoria. Detto Allegri, si assume, esonerato temporaneamente dall’incarico per ragioni disciplinari, era stato sostituito, previa autorizzazione della FIGC, per breve tempo (dal 14 aprile al 16 maggio 2010) dal Melis. L’Allegri però era rimasto nell’organico ed aveva riassunto tempestivamente (dopo il breve periodo anzidetto) la carica di responsabile tecnico della prima squadra. Rileva la Corte che l’UEFA ( Confederazione delle Federazioni Europee) è un ente di diritto svizzero che delega l’espletamento di alcune funzioni, nell’ambito del procedimento di rilascio delle licenze, alla competente Federazione nazionale (nel caso di specie, a quella Italiana), cui però non è certamente consentito di derogare alle norme del Manuale. Ne discende che l’autorizzazione alla sostituzione anzidetta poteva avere validità nell’ambito dei regolamenti federali, non certo nell’ambito direttamente e minutamente regolato dalla Confederazione delle Federazioni europee. Poiché nel caso di specie al momento del prescritto esame, eseguito immediatamente dopo la scadenza del termine definitivo, era risultato dalla documentazione presentata un responsabile tecnico privo della necessaria qualifica, correttamente era stato confermato il diniego della Licenza UEFA, a nulla evidentemente rilevando che la richiesta qualifica fosse posseduta da altro allenatore sia pure compreso nell’organico (ma, al momento del controllo, non designato né operante quale responsabile della prima squadra). Assume ancora la ricorrente: a) Che sarebbe riscontrabile una chiara disparità di trattamento fra essa istante e altre, non specificate, società sportive che avevano ottenuto la Licenza UEFA, pur avendo nel corso dell’anno sostituito l’allenatore con altro soggetto privo dello specifico titolo; b) Che il Manuale UEFA, per la sua caratteristica di normativa generale, non avrebbe potuto prevedere altre pur ragionevoli ipotesi di deroga che potevano considerarsi implicitamente ammesse, tanto più che già una deroga (sia pure non espressamente indicata nel Manuale) basata su un’espressa autorizzazione da parte della Federazione nazionale a sostituire per breve durata un allenatore professionista di prima categoria con altro di seconda. Trattasi di rilievi privi di fondamento ove si consideri che la sussistenza dei requisiti, al momento del controllo svolto alla scadenza del termine perentorio suaccennato, costituisce , secondo la ratio fondamentale – peraltro espressa anche in una specifica norma del Manuale - , un requisito necessario e sufficiente per la concessione della Licenza UEFA, indipendente da eventuali abusi altrui non riscontrati alla data del rituale controllo (certamente soggetti alla revoca della Licenza o ad altri severi provvedimenti). E’ inoltre evidente che proprio dall’espressa indicazione di un unico caso di deroga risultano escluse altre eccezioni di qualunque genere. Sulla base delle argomentazioni surriferite e disattese le deduzioni della ricorrente,il ricorso dev’essere respinto. Ogni altra deduzione rimane assorbita. Sussistono giusti motivi (in particolare il corretto comportamento delle parti) per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio. P.Q.M. L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA RESPINGE il ricorso; DICHIARA interamente compensate fra le parti le spese di giudizio; DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma , nella sede del Coni il 25 maggio 2010. IL Presidente F.to Riccardo Chieppa Il Relatore F.to Giovanni Francesco Lo Turco Il Segretario F.to Alvio La Face Depositato in Roma il 4 giugno 2010 Il Segretario F.to Alvio La Face
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