CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 5 del 03/05/2010 – A.S.D. HINTERREGGIO CONTRO FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 5 del 03/05/2010 - A.S.D. HINTERREGGIO CONTRO FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, Composta da Dott. Riccardo Chiappa, Presidente Dott. Alberto De Roberto Dott. Giovanni Francesco Lo Turco Prof. Massimo Lucani Prof. Roberto PArdolesi, Componenti, ha pronunciato la seguente DECISIONE Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi 3/2010 proposto dalla società A.S.D. Hinterreggio nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), avverso la decisione della Corte di Giustizia Federale in data 13 novembre 2009 con la quale era stata dichiarata l’inammisibilità di un suo precedente ricorso avverso due provvedimenti del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale (con riferimento all’incontro di calcio disputato in Reggio Calabria tra l’Hinterreggio e il Rosario) pubblicati sul Com. Uff. n. 63 del 28.10.2009. vista la costituzione in giudizio delle perti resistenti; udito nell’udienza del 6 ottobre 2009 il relatore, dott. Giovanni Francesco Lo Turco; uditi il difensore della parte ricorrente – A.S.D. Hinterreggio – avv. Frabrizio Gallo, giusta delega allo stesso conferita dall’avv. Pasquale Gallo, ed il difensore della parte resistente - Federazione Italiana Giuoco Calcio F.I.G.C.- avv. Stefano La Porta. La società , A.S.D. Hinterreggio, con ricorso del 9 aprile 2010, ha chiesto l’annullamento della decisione della Corte di Giustizia Federale in data 13 novembre 2009 con la quale era stata dichiarata l’inammissibilità di un suo precedente ricorso avverso due provvedimenti del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale (con riferimento all’incontro di calcio disputato in Reggio Calabria tra l’Hinterreggio e il Rosario) pubblicati sul Com. Uff. n. 63 del 28.10.2009.Con detti provvedimenti disciplinari erano state inflitte le seguenti pene: - a carico della società Hinterreggio, a) qualifica del campo di gioco per 5 gare effettive da disputarsi in campo neutro ed a porte chiuse b) ammenda di euro 3.000 per avere, al termine della gara, propri sostenitori, indebitamente presenti nell’area antistante gli spogliatoi, inveito contro gli Ufficiali di gara ed aggredito i medesimi cagionando agli assistenti arbitrati contusioni in diverse parti del corpo (mani e torace); - a carico dei dirigenti c) “inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 14 C.D.S. fino al 30.04.2010 al signor Francesco Pellicanò il quale benché inibito, ex art. 19, 1° comma, lett. h) del C.D:S., con C.U. n. 51 del giorno 7/10/2009, al termine della gara entrato sul terreno di gioco, ordinava ai calciatori della propria squadra di non effettuare la procedura di fair-play e, nella circostanza, definiva gli ufficiali di gara con termini improntati ad estrema trivialità. Nel mentre, poi, il Direttore di gara si apprestava a fare rientro nello spogliatoio, dapprima lo apostrofava con espressioni ingiuriose e, dopo ripetuti tentativi di aggressione, non riusciti per l’intervento delle forze dell’ordine, si scagliava nuovamente contro il medesimo e lo colpiva con un calcio alla gamba sinistra cagionandole dolore e trauma contusivo”. La Corte di Giustizia Federale , esaminato il ricorso: 1) lo dichiarava inammissibile nella parte concernente la società sportiva Hinterreggio perché proposto dal Pellicanò nella qualità di presidente della società predetta, funzione che non poteva esercitare in quanto era in corso la inibizione in precedenza comminatagli; 2) respingeva il ricorso proposto dal Pellicanò in proprio e, utilizzando i poteri conferiti dall’art. 37 C.G.S. , rideterminava la sanzione dell’inibizione inflitta al medesimo fino al 28.10.2012, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura Federale per ulteriori accertamenti in ordine agli episodi intervenuti nell’intervallo della gara. Il ricorso a questa Corte avverso la surriferita decisione della Corte Federale si fonda sui seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 35 e dell’art. 37 lett. a) del C.G.S. e violazione del diritto di difesa e del relativo diritto alla impugnazione; evidente eccesso di potere e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla squalifica del campo di gioco per 5 gare effettive da disputarsi in campo neutro ed a porte chiuse e con riferimento all’ammenda di euro 3.000,00 inflitta alla società Hinterreggio; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 37 comma 4 del C.G.S. con riferimento alla rideterminazione dell’inibizione ed arbitrario e manifesto eccesso di potere della Corte. Violazione e falsa applicazione dell’art. 37 n. 2 del C.G.S. e compressione del diritto all’audizione manifestata dalla parte reclamante in prima istanza. Costituitasi in giudizio, la Federazione Italiana Gioco Calcio ha eccepito l’inammissibilità del ricorso: a) ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Codice dell’Alta Corte di Giustizia, per evidente mancanza della condizione di ammissibilità relativa “alla notevole rilevanza della controversia per l’ordinamento sportivo nazionale, valutata in ragione delle questioni di fatto e di diritto in esame”; b) con particolare riferimento al capo di domanda “con oggetto la sanzione inibitoria al dirigente Pellicanò”, in quanto la (unica) ricorrente società Hinterreggio non aveva legittimazione ad agire in relazione “alla posizione del proprio dirigente Pellicanò e alla sanzione allo stesso irrogata dagli organi della giustizia sportiva”. Considerato in diritto Premesso che il ricorso non contiene indicazioni in ordine alla notevole rilevanza della controversia per l’ordinamento sportivo, espressamente richieste dall’art. 4 , comma 2, lett. d. del Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva, osserva il Collegio che nella fattispecie tale rilevanza non è in modo assoluto riscontrabile. Basti considerare in sintesi che trattasi, in definitiva, della squalifica di un campo di gioco per cinque gare effettive da disputarsi in campo neutro e di una modesta ammenda inflitta alla società Hinterreggio per gravi interferenze dei propri sostenitori al termine dell’incontro con il Rosario tenutosi nello stadio Comunale Campoli del rione Bocale in Reggio Calabria, per desumere chiaramente: l’inequivocabile ambito prettamente locale del campionato disputato (peraltro nell’ambito della Lega nazionale dilettanti); la scarsa importanza dal punto di vista sportivo della dinamica dei fatti; l’evidente carenza di rilevanza giuridica delle questioni di diritto emerse (pretesa differente “interpretazione” delle risultanze del procedimento di prima istanza o inammissibilità della trasmissione degli atti alla Procura Federale,etc.). Va anche chiarito che in ogni caso l’eventuale ipotesi di indisponibilità dei diritti cui sembra accennare il ricorrente (art. 1, comma 2, Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva) costituirebbe condizione necessaria ma non sufficiente in relazione al successivo 3° comma di detta norma. Analoghe considerazioni dovrebbero svolgersi in ordine alla inibizione al dirigente Pellicanò a svolgere ogni attività sportiva, all’addotta mancata sua audizione, alla rideterminazione (prolungamento) della sanzione, alla trasmissione alla Procura Generale degli atti. Nondimeno, ancor prima di tale ipotesi di inammissibilità per carenza della richiesta rilevanza, emerge altro profilo preliminare di inammissibilità: la società Hinterreggio (unica ricorrente) non è legittimata a richiedere il riesame della posizione del dirigente Pellicanò. Il diritto ad invocare il riesame della decisione che riguarda detto Pellicanò non può infatti che spettare unicamente a quest’ultimo (ex art. 81 c.p.c.). Sulla base dei rilievi che precedono il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile. Sussistono giusti motivi (comportamento processuale delle parti etc.) che dichiarare le spese del giudizio interamente compensate fra dette parti. P.Q.M. ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso; DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del giudizio; DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni il 3 maggio 2010 Il Presidente F.to Riccardo Chieppa Il Relatore F.to Giovanni Francesco Lo Turco Il Segretario F.to Alvio La Face Dispositivo pubblicato il 3 maggio 2010. Decisione pubblicata il 6 maggio 2010. Il Segretario F.to Alvio La Face
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