CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 26 luglio 2005 – POLISPORTIVA VAL DI SANGRO SRL CONTRO F.I.G.C. – CASTEL SAN PIETRO TERME CALCIO SRL

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 26 luglio 2005 - POLISPORTIVA VAL DI SANGRO SRL CONTRO F.I.G.C. - CASTEL SAN PIETRO TERME CALCIO SRL C O L L E G I O A R B I T R A L E Il Collegio arbitrale composto da On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani Presidente del Collegio Arbitrale Avv. Guido Cecinelli Arbitro Prof. Marcello Foschini Arbitro Prof. Avv. Luigi Fumagalli Arbitro Prof. Avv. Giulio Napolitano Arbitro nominato ai sensi dell’art. 9.1 del Regolamento il Regolamento particolare di arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all’applicazione del Manuale per l’ottenimento della Licenza UEFA da parte dei Club Versione italiana e delle controversie relative all’iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico (“Regolamento particolare”), approvato dalla Giunta Nazionale del CONI in data 22 marzo 2005 con propria deliberazione n. 111; riunito in conferenza personale in data 26 luglio 2005, presso la sede dell’arbitrato, in Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O (testo integrale, avente ad oggetto tutti i della controversia, singolarmente motivati, comunicato alle parti entro i trenta giorni successivi alla comunicazione del dispositivo, ai sensi dell’art. 14, co. 1, del Regolamento particolare) nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 0856 del 18 luglio 2005) promosso da: Polisportiva Val di Sangro Srl con sede in Atessa (CH) alla Località Montemarcone rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo situato in 80100 Napoli - Centro Direzionale Isola A/7 (tel. 0818806502 tel. 0815625074 fax 0818328819 attrice contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, giusta delega, ed selettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, alla Via Po n. 9 (tel. 06858231 fax 0685823200 email ghplex@ghplex.it) convenuta e contro Castel San Pietro Terme Calcio Srl, in persona del suo Legale Rappresentante p.t., con sede in Castel San Pietro (BO), alla Via Viara n. 231, rappresentata e difesa dall’Avv. Mattia Grassani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio alla Via De’ Marchi, 4/2 40123 Bologna (tel. 051271927 fax 051271927) altra parte FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ARBITRATO 1. Con istanza arbitrale presentata ai sensi dell’art. 5.1 del Regolamento di arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all’iscrizione ai campionati nazionali professionistici (“Regolamento ad hoc”), la società istante chiedeva la revoca e/o l’annullamento del provvedimento che sarebbe stato adottato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. in data 15 luglio 2005, avente ad oggetto l’ammissione della società Castel San Pietro Terme Calcio Srl al campionato di serie C2 per la stagione sportiva 2005/2006. La società istante contestava il tardivo adempimento da parte della società convenuta degli adempimenti richiesti dalla normativa federale ai fini dell’iscrizione al campionato di serie C1, avvenuto oltre il termine perentorio del 30 giugno 2005. La società istante affermava il proprio interesse a ricorrere, essendo risultata vincitrice di play off nel precedente campionato nazionale di serie D, girone H ed essendo posizionata al terzo posto della graduatoria stilata dal Comitato Interregionale- Serie D per il completamento degli organici di serie C2. Di conseguenza, la esclusione del Castel San Pietro Terme Calcio Srl comporterebbe in favore della società istante, «inevitabilmente ed indissolubilmente, il diritto a partecipare alla serie C2 al posto della compagine inadempiente». 2. In data 20.07.05 si costituiva la Figc, la quale dichiarava di accettare la competenza del Collegio arbitrale nella composizione di cui al Regolamento ad hoc, resisteva alle domande avversarie e ne chiedeva la dichiarazione di inammissibilità e, in subordine, il rigetto perché infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari. In particolare, la Figc insisteva per la dichiarazione di inammissibilità dell’istanza per carenza di interesse: «emerge infatti per tabulas che la società istante non è in grado di superare la cosiddetta prova di resistenza, non ricoprendo, in virtù dei risultati conseguiti sul campo, una posizione utile per essere ripescata». 3. Si costituiva, altresì, in giudizio la Castel San Pietro Terme Calcio Srl. contestando la domanda ed eccependo l’improcedibilità e/o l’improponibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad causam e di interesse all’azione dell’istante, e l’infondatezza delle pretese avverse. 4. Il 20.07.05 si costituiva il Collegio arbitrale, il quale fissava l’udienza per il giorno 25.07.05. 5. Il 25.07.05, presso la sede arbitrale, si svolgeva l’udienza, nella quale la società istante si riportava agli atti e replicava alle memorie delle parti convenute, insistendo, innanzi tutto, sulla sussistenza della legittimazione alla causa e dell’interesse, immediato e diretto, a ricorrere, anche richiamandosi alla giurisprudenza di altri collegi arbitrali operanti presso la CCAS nell’estate 2004. Nel merito, la società istante contestava la tardiva regolarizzazione della posizione contributiva della società convenuta, oltre il termine perentorio del 30.06.2005, denunciando l’illegittimità della riapertura dei termini operata dalla Coavisoc. La società convenuta, rinunciando all’eccezione relativa al rito ad hoc, ribadisce il difetto di legittimazione alla causa e di concreto interesse a ricorrere della società istante; chiede la dichiarazione di inammissibilità dell’istanza e la condanna alle spese. La Figc insisteva sulla eccezione del difetto di legittimazione alla causa e di mancanza di interesse, concreto ed attuale, a ricorrere, allegando la mancata prova del diritto di resistenza, in presenza di una pluralità di condizioni ipotetiche e astratte. Inoltre, la Figc richiamava la norma generale di cui al C.U. 224/A, non impugnata, secondo cui la classifica provvisoria dei ripescaggi non costituisce comunque fonte di una situazione giuridica soggettiva tutelabile, trattandosi di mero interesse di fatto. 6. In data 26.7.05, il Collegio arbitrale dichiarava inammissibile l’istanza arbitrale della Polisportiva Val di Sangro Srl sulla base delle seguenti MOTIVAZIONI (anticipate alle parti in forma sintetica, ai sensi dell’art. 14, co. 1, del Regolamento) 7. Osserva il Collegio che, con disposizione introdotta nell’ordinamento federale il 13.06.2005 (C.U. 224/A), «tutti i provvedimenti adottati in applicazione dei criteri selettivi stabiliti (…), sono preordinati al solo fine di ovviare ad eventuali carenze di organico e, in considerazione del carattere straordinario dell’ammissione al campionato disposta in deroga al possesso del prescritto titolo sportivo, non danno luogo all’insorgenza di posizioni tutelabili in capo alle società aspiranti alle sostituzioni». 8. Tale previsione normativa trova coerente collocazione sistematica nella condivisibile considerazione della Corte federale della Figc (C.U. n. 2/Cf del 20 luglio 2005) secondo cui l’istituto del ripescaggio «mira ad integrare l’organico delle squadre nei vari campionati, rendendo possibile il loro svolgimento nell’ambito dei limiti numerici previsti e conformemente all’assetto già stabilito». Si tratta, pertanto, di una «misura primariamente pensata a tutela del bene primario e collettivo del mantenimento degli standards quantitativi applicabili ai vari campionati». 9. Per questa ragione, il Collegio ritiene che, nel caso in esame, avente ad oggetto la contestazione dell’iscrizione al campionato di una società avente titolo alla stessa in base al piazzamento ottenuto sul campo nella stagione precedente, deve essere pronunciata l’inammissibilità dell’istanza arbitrale per difetto della legittimazione ad agire in capo alla società istante, la cui aspirazione al ripescaggio costituisce mero interesse di fatto. 10. Occorre inoltre osservare che la società istante risulta altresì priva di interesse ad agire. Come sottolineato in precedenti pronunce arbitrali presso la CCAS, infatti, nei ricorsi aventi ad oggetto atti federali a carattere individuale, l’interesse ad agire è un requisito della domanda consistente nell’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l’intervento dell’autorità giudicante; esso è, altresì, requisito per la trattazione del merito della controversia e il suo accertamento va compiuto in via preliminare rispetto all’esame del merito della controversia; la relativa indagine verte sull’idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato (lodo 27.4.2004, Piacenza c. Figc e Atalanta). 11. Il Collegio osserva che, nel caso di specie, nessun risultato utile può essere sperato dalla società istante in relazione all’eventuale annullamento richiesto dell’iscrizione al campionato della singola società convenuta, attesa la posizione della società istante nella graduatoria dei ripescaggi. In altri termini, non è emerso alcun elemento comprovante la sussistenza di un interesse concreto ed attuale della Polisportiva Val di Sangro Srl, connesso all’esclusione della Castel San Pietro Terme Calcio Srl dal campionato di Serie C2. 12. Si deve, infatti, rilevare che la graduatoria, stilata dal Comitato Interregionale – Serie D sulla scorta delle domande pervenute dalle società interessate colloca al terzo posto la Polisportiva Val di Sangro Srl. Tale classifica va integrata, così come espressamente previsto dalle norme federali (cfr. C.U. n. 224/A del 13.6.2005, in relazione alla serie C2), con le società retrocesse dalla serie C2 in serie D, secondo il seguente criterio: «una società del Comitato Interregionale e una retrocessa dalla serie C2». Ciò significa che prima che la società istante possa ambire ad essere ripescata dovrebbero trovare posto ben quattro squadre (le due dell’Interregionale che la precedono in graduatoria più le due retrocesse dalla Serie C2). Dunque, anche in caso di accoglimento della domanda contenuta nell’istanza arbitrale, la società attrice non potrebbe trarne alcun vantaggio, poiché, in nessun caso, potrebbe raggiungere una posizione utile per aspirare ad essere iscritta al campionato di C2, essendo quattro le società che la precedono. 13. La verifica del superamento della cosiddetta prova di resistenza, d’altra parte, va effettuata sulla scorta della singola istanza di arbitrato presentata dalla Polisportiva Val di Sangro Srl: con la conseguenza che, in caso di eventuale lodo favorevole alla istante, questa guadagnerebbe una sola posizione (passando dalla quinta alla quarta). Il Collegio osserva che, anche ove si dovessero computare -ai fini di detta verifica- l’ulteriore ricorso proposto dalla Polisportiva Val di Sangro Srl, la situazione non cambierebbe, postoché la società attrice passerebbe dalla quarta alla terza. Né sposta i termini della questione la presunta circostanza che vi siano al momento (salvo ricorsi da parte delle società interessate) i posti lasciati liberi dalle quattro società non ammesse in C2. Infatti, i posti al momento astrattamente disponibili sono soltanto due, dovendosi -in osservanza dell’art. 49 delle N.O.I.F. e come espressamente previsto dal C.U. n. 148/A del 20.12.2004 - l’organico complessivo della serie C riportarsi a 90 squadre (due gironi da 18, per un totale di 36 squadre, la C1 e tre gironi da 18, per un totale di 54 squadre, la C2). Poiché, nella trascorsa stagione dei tre gironi di C2, due erano formati da 19 squadre, anziché dalle prescritte 18, è evidente che i posti da integrare sono soltanto due e non quattro. Dunque, anche aggiungendo ai due posti (in realtà, si tratta di uno soltanto), che la Polisportiva Val di Sangro Srl potrebbe (in ipotesi) guadagnare dall’accoglimento dei due ricorsi separatamente proposti, i due lasciati liberi dalle non ammesse in C2, essa non potrebbe, comunque, ambire ad essere ripescata, risalendo dalla terza alla prima posizione,non utile per ripescaggio. 14. Per queste ragioni, dunque, va pronunciata l’inammissibilità della domanda anche per carenza di interesse ad agire. 15. La pronuncia circa l’inammissibilità è assorbente di tutte le altre questioni di rito, istruttorie e di merito. 16. Le spese seguono la soccombenza: pertanto, gli onorari e le spese di arbitrato, come liquidate in separata ordinanza, e gli onorari e le spese di difesa, quantificate forfettariamente in Euro [...] omissis [...] per ciascuna parte convenuta, vengono poste a carico della Polisportiva Val di Sangro Srl. I diritti amministrativi versati dalle parti devono essere incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport P.Q.M. Il Collegio Arbitrale all’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione, di rito e di merito: dichiara inammissibile l’istanza arbitrale della società Polisportiva Val di Sangro Srl; pone integralmente a carico della società Polisportiva Val di Sangro Srl gli onorari e le spese di arbitrato, come liquidati in separata ordinanza, nonché gli onorari e le spese di difesa delle parti convenute quantificati forfettariamente in Euro [...] omissis [...] ciascuna; dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incassati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport Così deciso in Roma, presso la sede arbitrale, in conferenza personale degli arbitri, il 26 luglio 2005. Roma, 26 luglio 2005 F.to On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani F.to Avv. Guido Cecinelli F.to Prof. Marcello Foschini F.to Prof. Avv. Luigi Fumagalli F.to Prof. Avv. Giulio Napolitano
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