CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 10 ottobre 2005 – ANTONIO MARASCO CONTRO F.I.G.C.

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 10 ottobre 2005 - ANTONIO MARASCO CONTRO F.I.G.C. L’ARBITRO UNICO Avv. Ciro Pellegrino in data 10 ottobre 2005, in Roma, ha deliberato il seguente L O D O nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 0740 del 6 luglio 2005) promosso da: Antonio Marasco, rappresentato e difeso dall’ Avv. Francescomaria Tuccillo del Foro di Napoli e presso di lui elettivamente domiciliato in Roma, alla via S. Andrea delle Fratte 7, in virtù della procura in calce all’istanza di arbitrato prot. C.O.N.I. C.C.A. Sport n. 0740 del 6.7.2005; - ATTORE - CONTRO Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede in Roma, Via Allegri n. 14, in persona del Presidente Dott. Franco Carraro, ed selettivamente domiciliata in Roma, Via Po n. 9, presso e nello Studio dell’Avv. Mario Gallavotti, che la rappresenta e difende giusta delega contenuta nell’atto di costituzione prot. C.O.N.I. C.C.A. Sport n. 0801 del 13.07.2005; CONVENUTA -FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO Con atto depositato presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport il 6.7.2005, prot. n.0740, Antonio Marasco ha proposto - dopo aver esperito, con esito negativo, la procedura di conciliazione - istanza di arbitrato, ex artt. 8 ss. del Regolamento della Camera, relativamente ad una controversia insorta nei confronti della F.I.G.C., avente a oggetto la squalifica di tre anni irrogata al Marasco per violazione dell’art. 6, co.1, C.G.S. L’istante, affermata preliminarmente la competenza della Camera, ha osservato quanto segue. La vicenda trae origine da intercettazioni telefoniche effettuate sulle utenze di alcuni giocatori tesserati FIGC, tra cui l’istante, nell’ambito di un’inchiesta della D.D.A. presso il Tribunale di Napoli. La Procura, senza aver completato le indagini, ha inviato solo parte delle trascrizioni delle intercettazioni alla Procura Federale con richiesta di perseguire gli indagati nell’ambito disciplinare. All’esito delle indagini, il Procuratore federale ha deferito, per violazione dell’art. 6 C.G.S., l’istante per due episodi, uno relativo alla partita Modena-Sampdoria del 25.4.2004 e l’altro per la partita Chievo-Modena del 2.5.2004. In data 25.8.2004, la Commissione Disciplinare di Milano ha disposto lo stralcio sul deferimento relativo alla partita Chievo- Sampdoria e ha squalificato Marasco per tre anni e Bettarini per sei mesi.In data 21.12.2004, la Corte d’Appello Federale ha confermato la squalifica.La difesa del Marasco ha sostenuto che non vi sarebbero, nella specie, elementi di prova sufficienti per la squalifica del calciatore. La Commissione disciplinare prima e la Corte di Appello Federale, poi, avrebbero infatti ritenuto apoditticamente di poter fondare le proprie decisioni sulla serie di sms intercorsi tra le utenze telefoniche del Bettarini e del Marasco, dando valore di riscontro “alle interpretazioni tra gli scommettitori”. L’istante ha osservato, inoltre, che il 25.2.2005, la Commissione Disciplinare, tornata a giudicare sull’episodio stralciato, di fronte a elementi indiziari ben più gravi rispetto a quelli che hanno portato alla squalifica per la partita con la Sampdoria, ha assolto Marasco dall’accusa di illecito sportivo per la gara Chievo-Modena. Provvedimento confermato dalla CAF in data 12.4.2005. In diritto, il ricorrente ha richiamato alcune questioni proposte in passato, circa il coordinamento delle norme penali con quelle sportive, l’incompletezza degli elementi indiziari, la violazione del principio del contraddittorio e la legittimità degli atti fondanti il deferimento stesso. In particolare ha richiamato doglianze già svolte in altra sede circa: la “nullità della decisione per violazione e/o falsa applicazione delle norme contenute nello Statuto, nel Codice di giustizia sportiva, nelle N.O.I.F. e negli altri regolamenti adottati dal Consiglio federale (art. 33, lett. B, CGS) in riferimento alla violazione dell’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (L. 848/55, del diritto di difesa, art. 24 Cost., e del giusto processo, art. 111 Cost.); nullità per omessa e/o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia (art. 33, lett. D, CGS); nullità per questioni attinenti al merito della controversia (art. 33, lett. D, CGS); questione di legittimità costituzionale dell’interpretazione data al combinato disposto delle norme di cui agli artt. del Titolo V del GGS e della legge 401/89”. Inoltre, il ricorrente si è soffermato sulla mancanza di uniformità dei criteri giuridici di interpretazione delle diverse decisioni della Commissione e della CAF, che hanno comportato una penalizzazione del Marasco caratterizzata da una inaccettabile diversità di trattamento rispetto ad altri giocatori. È, poi, contenuta nell’istanza una dichiarazione spontanea in cui Marasco chiede, tra l’altro, che venga considerata per buona fede la grande superficialità che ha caratterizzato le sue chiacchierate telefoniche, che, ammette, possano dare adito a sospetti su comportamenti illeciti, anche se mai commessi. L’istante, pertanto, ha chiesto, in via principale, l’annullamento della parte restante della squalifica inflitta e in via subordinata, un’eventuale commutazione di pena residua in donazione di beneficenza, ovvero l’adozione di ogni altra equa soluzione prospettata dall’ Arbitro. Il ricorrente ha, altresì, formulato richiesta di assegnazione del procedimento a un Arbitro Unico, individuato nella persona dell’Avv. Ciro Pellegrino. Con memoria del 13.7.2005, prot. C.O.N.I. C.C.A. Sport n. 0801, si è costituita la FIGC, la quale, riservandosi il diritto di spiegare compiutamente le proprie difese, ha chiesto il rigetto della domanda avversaria e ha aderito alla richiesta di assegnazione della procedura all’Avv. Ciro Pellegrino, quale Arbitro Unico.In data 18.7.2005, il sottoscritto Avv. Ciro Pellegrino ha trasmesso la rituale dichiarazione di accettazione, a’ sensi dell’art. 14 del Regolamento. Il 14.9.2005 si è tenuta la prima udienza, in cui l’Arbitro ha fissato al 22 settembre 2005 termine per il deposito di memorie contenenti la integrale e definitiva formulazione delle domande proposte, con l’eventuale indicazione dei mezzi di prova e la produzione di documenti, e al 29 settembre 2005 per le repliche. In osservanza a quanto disposto, in data 20.9.2005 Marasco, con atto del di integrazione dell’istanza di arbitrato, ha chiesto “la commutazione della intera parte residua della sanzione inflittagli dichiarandosi disposto ad effettuare una donazione in denaro, per un importo fino a [...] omissis [...] euro, da devolversi ad iniziative sociali promosse dalla FIGC per rinnovare il suo atteggiamento di conformità ai principi di lealtà e correttezza sportiva”. Il calciatore, trentacinquenne, ha motivato tale domanda sulla base del desiderio di terminare la sua carriera calcistica con dignità, avendo ricevuto la disponibilità del Savoia di Torre Annunziata, squadra di serie D, a tesserarlo per la stagione sportiva 2005/2006 in caso di annullamento da parte del Coni della parte restante della squalifica inflittagli. Il 22.9.2005, la FIGC ha depositato memoria autorizzata e un estratto dei documenti relativi al procedimento disciplinare svoltosi nell’estate 2004 nei confronti del Marasco, limitatamente ai fatti concernenti la partita Modena-Sampdoria del 25.4.2004. La FIGC ha osservato che dalla lettura dei documenti emerge inequivocabilmente la responsabilità del giocatore e che ciò risulta sia da fonti indirette che dalle intercettazioni delle telefonate di Marasco, nonché dal numero degli sms scambiati con il giocatore Bettarini nei giorni precedenti la partita. Ha, inoltre, richiamato alcune considerazioni svolte dalla Camera nel lodo prot. n. 0442 del 31.3.2005, e ha ritenuto inconferenti con i fatti di causa le argomentazioni difensive svolte da parte attrice relativamente ai fatti di cui alla gara Chievo-Modena del 2/5/2004. All’udienza del 4.10.2005, le parti hanno insistito nell’accoglimento delle domande formulate nelle rispettive memorie, alle quali si sono integralmente riportate. Le parti hanno, altresì, autorizzato l’Arbitro a pronunciare anticipatamente il dispositivo, concedendo la proroga del termine per il deposito del lodo. In data 10.10.2005, il sottoscritto Arbitro Unico ha pronunciato il dispositivo del presente lodo. MOTIVI L’Arbitro Unico ritiene che la domanda principale proposta dal Marasco non possa essere accolta.Invero, le decisioni della Commissione Disciplinare e della CAF appaiono corrette, sostenute da adeguata motivazione e immuni da vizi logici o giuridici. Le stesse trovano giusto fondamento nelle conversazioni telefoniche intervenute tra il Marasco e il calciatore Ambrosino, nonché tra quest’ultimo e il Saracino. Ulteriore elemento di prova è rappresentato dalla gran mole di sms intercorsi tra il Marasco e il Bettarini.In particolare, dai colloqui in codice tra Ambrosino e Saracino emerge inequivocabilmente che essi ancoravano i loro pronostici sull’esito della partita Modena-Sampdoria del 25/4/2004 ai contatti che il Marasco avrebbe dovuto intraprendere con il Bettarini, riferendosi altresì agli sms inviati dal Marasco al Bettarini. E’ di particolare significato la telefonata tra il Saracino e l’Ambrosino del 23/4/2004 in cui si riferisce che il parente (riconosciuto nella persona del Marasco in altra telefonata) “ha mandato un messaggio al Bello (riconosciuto in atti nella persona del giocatore doriano Bettarini) … e ha detto che bisogna mettere mano alla tasca … se vogliono fare qualcosa …eh adesso va domani il parente a portare l’imbasciata”. Dalle telefonate intercettate tra il Marasco e l’Ambrosino, risulta che il primo aveva contattato il Bettarini e si stava adoperando per ottenere dal Bettarini notizie utili ai fini delle scommesse per la partita in oggetto. Nella telefonata del 24/4/2004 Marasco fa anche riferimento al fatto che “dobbiamo andare solo per amicizia …se ci vogliono fare i piaceri … e si deve vedere”. Di particolare significato sono anche i numerosi sms scambiati tra il Marasco e il Bettarini nei giorni immediatamente precedenti la gara, molti dei quali coincidono temporalmente con il riferimento a essi fatto durante le telefonate intercettate. Di tutti questi elementi di prova ha tenuto conto nella propria motivazione la Commissione Disciplinare, la cui decisione è stata condivisa dalla Commissione di appello Federale.I fatti accertati conducono a ritenere integrato l’illecito di cui all’art. 6, comma 1, C.G.S. Tale norma, infatti, contempla una ipotesi di illecito di attentato, il cui perfezionamento non richiede che venga raggiunto lo scopo degli atti, rappresentato dall’alterazione del risultato di una gara, essendo sufficiente il compimento di atti diretti a tale finalità (cfr. in tal senso, anche la precedente decisione intervenuta presso la Camera in data 31 marzo 2005 di cui al prot. 0180/2005). Appare pertanto corretta la decisione adottata dagli Organi della giustizia federale. Per quanto riguarda le doglianze in diritto contenute nell’istanza di arbitrato, esse appaiono, più che altro, dei richiami a questioni già proposte, che non vengono, sostanzialmente, coltivate in questa sede e non meritano un approfondimento. A ogni modo, non appare vi siano elementi per ritenere che nella specie siano state commesse violazioni normative da parte degli Organi della giustizia federale. Allo stesso modo, come ha giustamente rilevato la difesa della FIGC, del tutto inconferente appare il richiamo ad altra decisione intervenuta in relazione alla gara Chievo-Modena, con cui non è stata ritenuta provata la responsabilità del Marasco. Il presente arbitrato, infatti, deve avere a oggetto esclusivamente la vicenda per cui si chiede l’annullamento della squalifica e in relazione a essa, come detto in precedenza, gli elementi di prova a carico del Marasco, riscontrati dagli Organi di giustizia federale, appaiono idonei a far sì che ne sia affermata la responsabilità.Appare giusto, invece, accogliere in parte la subordinata richiesta avanzata da parte istante, di commutazione della pena, tenuto conto di una serie di elementi specifici del caso in esame.Va considerato, infatti, che il Marasco ha trentacinque anni e che una squadra della Serie D, il Savoia di Torre Annunziata, ha dimostrato la disponibilità a tesserarlo per la corrente stagione sportiva 2005/2006, così da permettergli di terminare sul campo di gioco la sua carriera agonistica. Diversamente, la completa applicazione della sanzione di tre anni al Marasco si rivelerebbe, in concreto e alla luce delle circostanze appena richiamate, eccessivamente afflittiva e priva della sua funzione rieducatrice, potendosi prevedere – come ha efficacemente argomentato la difesa del ricorrente – che al suo termine, l’atleta non avrebbe concrete possibilità di riprendere l’attività agonistica e di servizio allo Sport. Degna di nota è pure la dichiarazione spontanea del Marasco, contenuta nell’istanza di arbitrato, con cui l’atleta – pur protestando la propria buona fede, nell’esercizio del proprio diritto di difesa – chiede di poter dimostrare il suo rinnovato atteggiamento di conformità ai principi di lealtà e correttezza sportiva e ammette, quanto meno, la legittimità di un rimprovero nei suoi confronti, affermando di “aver imparato la lezione”. Anche il riferimento contenuto nella nota integrativa, alla eventuale destinazione a fini sociali della somma da versare per la commutazione della squalifica, si colloca nel segno di un ravvedimento. Al riguardo, anche alla stregua di precedenti pronunce in seno alla Camera, in presenza di motivi particolari come nella specie, la commutazione di parte della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria da devolvere a fini sociali sembra idonea al raggiungimento dello scopo al quale è rivolto la punizione. Si ritiene, pertanto, che una parte dei tre anni di squalifica, pari a un anno e otto mesi, possa essere commutata nella sanzione pecuniaria di € [...] omissis [...], il cui versamento, nei termini e modi indicati in dispositivo, sarà condizione per l’efficacia della commutazione stessa. Alla luce della ritenuta legittimità delle pronunce adottate dagli Organi di giustizia federale, le spese del presente procedimento, che saranno liquidate come da Regolamento, vengono poste a carico dell’istante, fermo il vincolo di solidarietà. Le spese di lite vanno compensate tra le parti, in esito al riconoscimento parziale della domanda subordinata formulata da parte istante. Il presente lodo viene sottoposto al controllo formale della Camera, come da regolamento. P.Q.M. L’Arbitro Unico, definitivamente pronunciando nel procedimento arbitrale promosso da Antonio Marasco nei confronti della FIGC (prot. n. 0740 del 6/7/2005), disattesa ogni contraria istanza, in parziale accoglimento della domanda subordinata proposta da parte attrice con l’istanza di arbitrato e meglio precisata con la nota di integrazione del 20/9/2005, commuta parte della sanzione, pari a un anno e otto mesi - dei tre anni di squalifica inflitti al Marasco con decisione della Commissione Disciplinare del 25/8/2004 (confermati dalla CAF in data 21/12/2004) - nel pagamento della somma di € [...] omissis [...] in favore della FIGC, da devolversi a iniziative sociali promosse dalla FIGC stessa. Il pagamento della somma dovrà avvenire entro il mese di novembre dell’anno 2005. Per l’effetto, la commutazione decorre dal 25 dicembre 2005 ed è subordinata al versamento della somma indicata. Pone le spese del presente procedimento, che saranno liquidate come da Regolamento, a carico del Marasco, con vincolo di solidarietà tra le parti. Compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2005. L’Arbitro Unico F.to Avv. Ciro Pellegrino
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it