CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 30 novembre 2004 – ROBERTO BUCCI CONTRO F.I.G.C.

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 30 novembre 2004 - ROBERTO BUCCI CONTRO F.I.G.C. COLLEGIO ARBITRALE VERBALE della 3^ udienza del Collegio Arbitrale: Avv. Ciro Pellegrino Presidente del Collegio Arbitrale Avv. Aurelio Vessichelli Arbitro Prof. Avv. Maurizio Benincasa Arbitro IL COLLEGIO ARBITRALE nel procedimento di Arbitrato promosso da: Sig. Roberto Bucci, con l’Avv. Daniele Razzante - attore – contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) con l’Avv. Mario Gallavotti - convenuta - Oggi martedì 30 novembre 2004 alle ore 12:30, presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport Stadio Olimpico Curva Sud - 00194 Roma, si è tenuta la terza udienza del Collegio Arbitrale nominato per la presente controversia in forza delle disposizioni contenute nel Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Si dà atto della presenza di tutti i componenti del Collegio arbitrale, nonché del Dott. Luca Saccone, coadiutore del Segretario, rispettivamente costituito e nominati come attestato regolarmente a verbale della precedente riunione del Collegio tenutasi in data 21 luglio 2004. Si dà, inoltre, atto, che sono altresì presenti: - il Sig. Roberto Bucci ed l’Avv. Daniele Razzante nella sua qualità di legale difensore della parte attrice; - l’Avv. Stefano La Porta nella sua qualità di legale difensore della parte convenuta, come da delega dell’Avv. Mario Gallavotti depositata in data odierna; - il Sig. Cesare Sagrestani, Vice Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri FIGC, delegato dal Presidente dell’AIA/FIGC, come da delega depositata nell’udienza del 17 novembre u.s.. Il Sig. Bucci ed il rappresentante dell’AIA dichiarano di conciliare la controversia alle seguenti condizioni: la sanzione della sospensione a carico del ricorrente viene ridotta da mesi 15 (quindici) a mesi 12 (dodici) in considerazione, anche, dei trascorsi dirigenziali e del comportamento tenuto dal ricorrente successivamente ai fatti; il ricorrente si obbliga a rinunciare, come in effetti rinuncia, al presente giudizio; il ricorrente versa alla FIGC l’importo di € 3.000,00 (euro tremila/00) a titolo di ristoro delle spese del procedimento. La FIGC accetta la rinuncia. Le parti autorizzano il Collegio Arbitrale a non pronunciare il lodo e dichiarano reciprocamente la compensazione delle spese del procedimento, fatto salvo quanto sopra dichiarato. Il Collegio Arbitrale prende atto e liquida il compenso nella misura pari alla somma già versata e dichiara estinto il procedimento. La riunione viene chiusa alle ore 13:00 Letto, confermato e sottoscritto. Roma, 30 novembre 2004 F.to Avv. Ciro Pellegrino F.to Avv. Aurelio Vessichelli F.to Prof. Avv. Maurizio Benincasa F.to Avv. Daniele Razzante F.to Sig. Roberto Bucci F.to Avv. Stefano La Porta F.to Sig. Cesare Sagrestani F.to Dott. Luca Saccone
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