CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 06 dicembre 2011 promosso da: Sig. Stefano Pace / Sig. Gael Genevier

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 06 dicembre 2011 promosso da: Sig. Stefano Pace / Sig. Gael Genevier IL COLLEGIO ARBITRALE PROF. AVV. CARLO BOTTARI – PRESIDENTE PROF. AVV. FILIPPO LUBRANO – ARBITRO PROF. AVV. MAURIZIO CINELLI – ARBITRO Nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”) nel procedimento prot. n 0493 del 1° marzo 2011 promosso da: Sig. Stefano Pace, nato a Roma il 2 settembre 1974, cod. fisc. PCASFN74P02H501V, rappresentato e difeso dall’Avv. Sergio Puglisi Maraja, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Verona Via Prato Santo n. 4 – istante – CONTRO Sig. Gael Genevier, nato a St. Martin d’Hères (Francia) il 26 giugno 1986, cod. fisc. GNVGLA82H26Z110A, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandro Calcagno e Silvia Abbo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Chiavari (GE) Vico Gonzales n. 12/2 – intimato – FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO 1. La vicenda de qua trae origine dai mandati procuratori conferiti dall’intimato sig. Gael Genevier all’istante Sig. Stefano Pace e volti all’assistenza e consulenza nel corso delle trattative e nei rapporti con le società sportive professionistiche, in ottemperanza con quanto stabilito dal Regolamento Agenti. 2. Con atto depositato in data 1.3.2011 prot. n. 0493, l’istante proponeva istanza di arbitrato ex artt. 9 e ss. del Codice, dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; il Prof. Avv. Filippo Lubrano veniva nominato quale arbitro della parte istante; il Prof. Avv. Maurizio Cinelli quale arbitro della parte intimata; tanto il primo quanto il secondo formulavano l’accettazione di cui all’art. 6, comma 5, del Codice; successivamente veniva designato, di comune accordo, tra gli Arbitri, quale Presidente del Collegio Arbitrale, il Prof. Avv. Carlo Bottari che formulava l’accettazione ex art. 6, comma 5, del Codice. 3. Pertanto il Collegio Arbitrale risultava così composto: Prof. Avv. Carlo Bottari (Presidente del Collegio Arbitrale), Prof. Avv. Filippo Lubrano (Arbitro) e Prof. Avv. Maurizio Cinelli (Arbitro). 4. Veniva in seguito fissata la prima udienza per il giorno 25 luglio 2011 presso la sede dell’arbitrato. 5. La parte istante formulava nell’atto introduttivo della presente procedura le seguenti conclusioni: “Condannarsi il calciatore Gael Genevier residente in 11 Lot du Rosier St. Hilaier Du Rosier (FRA) al pagamento in favore del signor Stefano Pace, per la causale di cui in narrativa, della capitale somma di Euro 153.850,35 oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo. Con vittoria di spese della procedura arbitrale, refusione dei diritti amministrativi corrisposti, nonché di spese, diritti ed onorari oltre iva, cpa e rimborso forfetario 12,5% di assistenza legale”. 6. Come da narrativa dell’atto, la parte istante pretendeva in virtù dei mandati sottoscritti in data 6.2.2008 e 3.9.2009 il compenso “determinato nella misura del 5% del corrispettivo annuo lordo” calcolato sui contratti stipulati dalla parte intimata quale calciatore con le società A.C. Siena Spa e Torino F.C. Spa per la somma complessiva di Euro 138.350,35 cui andava ad aggiungersi l’ulteriore pretesa di Euro 15.500,00, supposta come dovuta “a titolo di penale” dalla parte intimata alla parte istante quale “revoca” del rapporto mandatorio. 7. Con atto depositato in data 13 giugno 2011 prot. n. 1522 il Sig. Gael Genevier si costituiva nel procedimento arbitrale, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l’Ill.mo Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, ogni contraria domanda, eccezione e/o deduzione disattesa e previe le incombenze di rito meglio viste, in via principale: respingere le domande azionate poiché improcedibili e/o inammissibili e/o irrituali e comunque infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in parte narrativa; in via riconvenzionale: accertare e dichiarare l’esistenza di una situazione di conflitto di interesse che ha inficiato l’opera prestata dall’agente e per l’effetto dichiarare nulli ex art. 15 Reg. Agenti ovvero risolti ex art. 12 Reg. Agenti i mandati conferiti al ricorrente dal signor Gael Genevier per i motivi di cui in parte narrativa e conseguentemente respingere anche le domande azionate; in via riconvenzionale ed in subordine: accertare e dichiarare la giusta causa di revoca del mandato conferito all’attore dal signor Gael Genevier per i motivi di cui in parte narrativa e conseguente dichiarare che nulla è dovuto dal signor Gael Genevier all’agente medesimo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, gravando altresì su controparte le spese e i compensi arbitrali nonché i diritti amministrativi di spettanza del CONI”. 8. All’udienza del 25 luglio 2011, il Collegio dava atto dell’esito infruttuoso dell’esperimento del tentativo di conciliazione. L’Avv. Calcagno per la parte intimata depositava in udienza istanza istruttoria, in ordine alla quale il Collegio assegnava un termine alla parte istante fino al 5 settembre 2011 per formulare controdeduzioni ed eventuali ulteriori istanze istruttorie motivate dall’istanza istruttoria depositata nella stessa udienza. 9. La parte istante depositava a mezzo fax, come autorizzato dal Collegio, propria memoria integrativa in data 2 settembre 2011. 10. Con ordinanza dell’8 novembre 2011 prot. n. 2560 il Collegio, considerato non sussistere la necessità di procedere alla escussione dei testi indicati dalle parti e ritenuto sussistere i presupposti per fissare l’udienza di precisazione delle conclusioni, fissava l’udienza per la precisazione delle conclusioni per il giorno 18 novembre 2011. 11. All’udienza del 18 novembre 2011 il Collegio arbitrale, ai sensi dell’art. 21, comma 1, del Codice, e su istanza delle parti, concedeva alle stesse termini per il deposito di memorie conclusionali. Disposta su autorizzazione delle parti la proroga del termine di pronuncia del lodo, il Collegio si riservava, trattenendo la causa in decisione. Il 21 novembre 2011 la parte intimata depositava la propria memoria autorizzata; lo stesso faceva la parte istante il 23 novembre 2011. MOTIVI 1. Il Sig. Stefano Pace ricorre affinché sia accertato il proprio diritto di credito nei confronti del Sig. Gael Genevier in ragione dei mandati sottoscritti in data 6.2.2008 e 3.9.2009, con i quali il Sig. Genevier si impegnava a corrispondere all’istante un compenso “determinato nella misura del 5% del corrispettivo annuo lordo” calcolato sui contratti da lui stipulati, quale calciatore, con le società A.C. Siena Spa e Torino F.C. Spa, per le stagioni 2009/2014 per la somma complessiva di Euro 138.350,35, come risulta dalla documentazioni in atti. 2. Il Collegio, in via preliminare, anche in relazione all’eccezione sollevata dalla parte intimata, reputa che la vertenza debba essere risolta ai sensi delle disposizioni di cui al “Regolamento FIGC per l’esercizio di attività di Agente di Calciatore” in vigore all’atto della sottoscrizione dei mandati. In applicazione quindi di tali richiamate disposizioni il credito matura al termine della annualità contrattuale, ragione per la quale alla data di adozione del presente lodo vanno prese in considerazione le stagioni calcistiche 2009/2010 e 2010/2011. Pertanto, il Collegio ritiene debbano calcolarsi le relative percentuali di spettanza solo per i summenzionati periodi in quanto allo stato attuale gli unici esigibili. 3. La parte intimata eccepisce inoltre la nullità dei mandati in ragione di un asserito conflitto di interessi, inerente l’operato dell’agente. In specifico la parte intimata ritiene che l’agente abbia “violato il disposto degli artt. 3, 12 e 15 del Regolamento FIGC per l’esercizio dell’attività di Agente di Calciatore”, nonché il “generale obbligo di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto anche alla luce delle norme del Codice di Condotta Professionale allegate al Regolamento stesso”. La stessa parte collega il supposto conflitto di interessi ai rapporti professionali intercorrenti tra il sig. Stefano Pace e il Sig. Andrea Pastorello, precedentemente agente dello stesso calciatore. La parte intimata asserisce che il sig. Stefano Pace rientri nel “Gruppo Pastorello”, pur senza specificare, ritiene il Collegio, a quale titolo giuridico ricondurre tale rapporto, se sia esistito o meno, a titolo esemplificativo, un rapporto di lavoro o di subagenzia, e senza offrire prove documentali al riguardo. 4. La parte istante ribatte nelle sue memorie all’eccezione sostenendo in pratica che il rapporto di colleganza sussistente non possa automaticamente suffragare la presenza di una situazione di conflitto di interessi. In specifico afferma: “Di certo la conoscenza tra colleghi ed i loro rapporti nella definizione di determinati contratti non può assolutamente assurgere a prova di un conflitto di interessi, in quanto, diversamente, ogni professionista operante in ogni settore ed ambito professionale, verserebbe in situazioni di conflitto.” 5. Al riguardo, in relazione all’eccezione di conflitto di interessi sollevata dalla parte intimata, il Collegio, attentamente esaminata la documentazione prodotta e le motivazioni addotte, stante nel contempo aver considerato non indispensabile procedere allo svolgimento delle prove testimoniali richieste da entrambe le parti, che nulla avrebbero potuto aggiungere con efficacia giuridica rilevante, reputa che la parte istante abbia comunque effettivamente svolto il proprio ruolo, adoperandosi, su mandato del calciatore, per la conclusione di contratti con società sportive, effettivamente dallo stesso calciatore sottoscritti grazie all’attività dell’agente. L’operato di quest’ultimo è quindi certamente da ricondurre all’attività di procacciamento svolta su mandato e nell’interesse del calciatore mandante. 6. Non rilevando pertanto le eccezioni sollevate dalla parte intimata, il Collegio reputa che possa essere accolta la prima richiesta avanzata dalla parte istante e riconosce il diritto a pretendere la liquidazione delle competenze ad oggi maturate indicativamente per l’ammontare di Euro 51.069,50. Riconducendo il petitum dell’istanza introduttiva del presente arbitrato ad un’azione di recupero dei crediti, è imprescindibile considerare la sussistenza del requisito della “esigibilità”. Al riguardo, i crediti in questione, derivanti da provvigioni dell’agente, maturano al termine della singola stagione calcistica, per cui si è sottoscritto il relativo contratto. 7. Col proprio atto introduttivo della presente procedura, il Sig. Pace lamenta che nel giugno 2010 il Sig. Genevier andava a revocare di fatto il mandato “assumendo comportamenti in evidente contrasto con una volontà di proseguire il rapporto fiduciario e professionale instaurato”. Di conseguenze la parte istante avanza l’ulteriore pretesa di Euro 15.500,00, supposta come dovuta “a titolo di penale” a risarcimento della suddetta revoca. 8. Alla luce della documentazione depositata, si ricava che non possa ritenersi sussistente una implicita revoca del mandato nel periodo indicato da parte intimante. La disposizione qui applicabile non prevede una revoca “di fatto” come invece invocato dalla parte intimante, e pertanto la richiesta risarcitoria avanzata sul punto non può trovare accoglimento. Da ciò consegue l’impossibilità di riconoscere alla parte istante la condanna della parte intimata al pagamento della prevista penale. 9. In considerazione di quanto sopra evidenziato il Collegio reputa equo riconoscere a parte istante la fondatezza della prima richiesta in parte qua e viceversa disattendere la seconda delle richieste formulate. 10. Tutte le altre domande, eccezioni e deduzioni devono intendersi assorbite. 11. Attesa la parziale soccombenza, il Collegio reputa equo disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite e degli onorari del Collegio arbitrale. PQM Il Collegio arbitrale definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: 1. accoglie parzialmente l’istanza di arbitrato presentata dal Sig. Stefano Pace nei confronti del Sig. Gael Genevier e per l’effetto condanna quest’ultimo al pagamento a favore del primo dell’importo di Euro 51.069,50, oltre interessi legali dalla data della domanda sino all’effettivo liquidazione, oltre Iva nella misura dovuta per legge; 2. compensa tra le parti le spese per assistenza difensiva 3. liquida i propri onorari in complessivi Euro 12.000,00 oltre spese e accessori che pone a carico di entrambe le parti 4. pone a carico di entrambe le parti i diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo Sport 5. dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato a maggioranza, con il voto contrario del Prof. Avv. Filippo Lubrano, in data dicembre 2011 e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Carlo Bottari F.to Filippo Lubrano F.to Maurizio Cinelli STUDIO LEGALE LUBRANO & As so c ia t i TNAS. Sig. Stefano Pace – Sig. Gael Genevier Al momento del colloquio per la definizione del giudizio, da parte del prof. Bottari mi è stato prospettato l’accoglimento del primo motivo in forma integrale non limitato alle annate 2009 – 2010 e 2010 – 2011. Nel merito del primo motivo, essendo intervenuta la risoluzione del rapporto, l’intero compenso risulta esigibile fin da questo momento. E’ inesatto il rigetto della seconda richiesta dell’Agente, in quanto la minuta del lodo esclude ogni conflitto di interessi e riconosce l’intervenuto regolare svolgimento dell’attività da parte dell’Agente, onde, essendo ingiustificata la revoca del rapporto (documento n. 18 della parte convenuta), è senz’altro dovuta la richiesta penale. In ordine alle spese, considerata la soccombenza del calciatore, sono ingiustificate la compensazione delle spese delle parti e la partecipazione dell’Agente alle spese di giudizio (peraltro eccessive, considerate le limitate rilevanze e complessità della questione). F.to Filippo Lubrano
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it