DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 177 del 17/11/2011 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 13/11/2011: TENAX SPORT CLUB – FUTSAL RIVIERA MARCHE
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 177 del 17/11/2011
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 13/11/2011: TENAX SPORT CLUB - FUTSAL RIVIERA MARCHE
Il Giudice Sportivo,
rilevato che la gara in epigrafe non è stata disputata per la mancata
presentazione della società FUTSAL RIVIERA MARCHE entro il tempo
regolamentare di attesa;
considerato che la predetta società non ha fatto pervenire al riguardo
giustificazione alcuna;
visti gli artt.n.17 del C.G.S., n. 53 delle N.O.I.F. ed il C.V.,
decide:
di comminare alla società FUTSAL RIVIERA MARCHE la punizione sportiva
della perdita della gara con il punteggio di 0-6, nonché la
penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di euro 300,00
quale prima rinuncia, di corrispondere alla società Tenax Sport Club
l’importo di euro 250,00 a titolo di indennizzo per le spese sostenute da
quest’ultima per assicurare la regolarità dell’incontro.
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