DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 177 del 17/11/2011 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 13/11/2011: TENAX SPORT CLUB – FUTSAL RIVIERA MARCHE

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 177 del 17/11/2011 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 13/11/2011: TENAX SPORT CLUB - FUTSAL RIVIERA MARCHE Il Giudice Sportivo, rilevato che la gara in epigrafe non è stata disputata per la mancata presentazione della società FUTSAL RIVIERA MARCHE entro il tempo regolamentare di attesa; considerato che la predetta società non ha fatto pervenire al riguardo giustificazione alcuna; visti gli artt.n.17 del C.G.S., n. 53 delle N.O.I.F. ed il C.V., decide: di comminare alla società FUTSAL RIVIERA MARCHE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, nonché la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di euro 300,00 quale prima rinuncia, di corrispondere alla società Tenax Sport Club l’importo di euro 250,00 a titolo di indennizzo per le spese sostenute da quest’ultima per assicurare la regolarità dell’incontro.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it