CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 21 novembre 2011 promosso da: Sig. Filippo Pucci / Federazione Italiana Giuoco Calcio
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 21 novembre 2011 promosso da: Sig. Filippo Pucci / Federazione Italiana Giuoco Calcio
L’Arbitro Unico Avv. Marcello de Luca Tamajo
in data 21 novembre 2011 presso lo Studio de Luca Tamajo – Boursier Niutta sito in Napoli, al Viale Gramsci n. 14 ha deliberato il seguente
LODO
nel procedimento arbitrale promosso da:
FILIPPO PUCCI, rapp.to e difeso dall’avv. Federico Bagattini con studio in Firenze alla via Il Prato n. 62 -ricorrente-
Contro
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, in persona del Presidente, dott. Giancarlo Abete, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta ed elettivamente dom.ta presso il loro studio in Roma alla via Po n. 9 -resistente
FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ARBITRATO
Con istanza di arbitrato del 21 luglio 2011, prot. n. 1764, il sig. Filippo Pucci ha dedotto che:
- il Giudice Sportivo, con C.U. n. 75 del 19.5.2011, gli ha inflitto la sanzione della squalifica fino al 19.6.2012 perché “a fine gara sporcava con uno sputo la propria mano e quindi stringeva quella del D.G.”;
- il reclamo proposto innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale è stato respinto con C.U. n. 81 del 23.6.2011 e la sanzione confermata;
- i giudici endofederali hanno ricostruito il fatto in maniera erronea ed in ogni caso la sanzione comminata è sproporzionata.
Ha quindi chiesto a questo Arbitro Unico la riduzione della detta sanzione.
Costituitasi nel presente arbitrato con memoria del 9.8.2011, prot. n. 1920, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha contestato la fondatezza di tutte le doglianze avanzate dall’istante, evidenziando la congruità della sanzione inflitta e concludendo quindi per il rigetto dell’istanza.
Nel corso della prima udienza, tenutasi il 4 ottobre 2011, è stato preliminarmente esperito, senza esito, il tentativo di conciliazione. Dopodiché, su richiesta concorde delle parti di anticipare la discussione, l’Arbitro Unico le ha invitate a discutere e si è riservato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda formulata dal sig. Pucci è infondata e pertanto non può trovare accoglimento.
Due sono le doglianze del ricorrente nei confronti del provvedimento della Commissione Disciplinare Territoriale: l’erronea qualificazione del fatto e l’eccessività della sanzione.
Quanto alla prima, il sig. Pucci, in sostanza, sostiene che, dalla lettura del referto del direttore di gara (“al termine della partita il n. 9 del Coiano S. Lucia Filippo Pucci, dopo essersi sputato sulla mano, me la dava ed in senso ironico esclamava: - complimenti, sei un fenomeno”), si evince che “il calciatore si sarebbe . . . limitato a porgere la propria mano al D.G. dopo aver sputato”; la seconda doglianza, invece, ed anche a prescindere dall’esatta ricostruzione dei fatti, muove dalla considerazione che non è possibile equiparare, sotto il profilo della gravità, lo sputo indirizzato direttamente all’arbitro al gesto compiuto dal ricorrente (sputo sulla propria mano, poi tesa all’arbitro).
Sull’accertamento del fatto il referto è talmente preciso da non poter ingenerare alcun dubbio: quando l’incontro era già terminato, il calciatore si è sputato sulla mano, quindi l’ha porta al direttore di gara ed ha accompagnato tale gesto con la pronunzia di una frase dai toni oggettivamente ironici.
La dinamica dei fatti – svoltisi a fine gara - dimostra dunque inequivocabilmente che il sig. Pucci ha compiuto il gesto in esame frigido pacatoque animo, avendo pensato lucidamente dapprima di sporcarsi la mano di saliva, poi di stenderla verso l’arbitro per stringergli la sua ed infine di rivolgergli un’espressione tanto ironica quanto irriguardosa.
In tale contesto, l’esserci stata oppure no la stretta di mano è elemento del tutto neutro ai fini della graduazione della gravità del comportamento, dato che esso è di per sé estremamente odioso, antisportivo e scorretto anche in considerazione del ruolo del soggetto cui è stato rivolto.
Venendo ora alla sanzione inflitta, la squalifica del sig. Pucci fino al 19 giugno 2012 appare certamente adeguata e proporzionata alla gravità del fatto commesso, a nulla rilevando, in senso contrario, l’artificiosa distinzione operata dal ricorrente tra il gesto da lui compiuto e lo sputo che raggiunge direttamente la persona dell’arbitro.
Tra i suddetti due comportamenti non è possibile effettuare, in astratto, alcuna graduatoria di gravità - dato che quest’ultima deve essere sempre valutata tenuto conto delle circostanze del caso concreto - e, di conseguenza, la sanzione comminata al sig. Pucci non può ritenersi eccessiva e/o sproporzionata sul presupposto dell’asserita (ed indimostrata) maggiore gravità dello sputo diretto.
La squalifica irrogata al ricorrente non contrasta neppure con il principio della funzione rieducativa della sanzione che comunque non può perdere, solo perché destinata a punire un giovane, la sua natura afflittiva e deterrente.
La squalifica del sig. Pucci fino al 19 giugno 2012 è assolutamente congrua perché consegue al tempo stesso tre diversi obiettivi: l’obiettivo di punire in misura giusta ed adeguata un comportamento che non ha nulla a che vedere con i valori dello sport e della sana competizione; l’obiettivo di far comprendere ad un giovane sportivo la gravità della condotta posta in essere nei confronti dell’ufficiale di gara; l’obiettivo di farlo riflettere, e quindi (ri)educarlo, sui veri valori della disciplina sportiva.
D’altra parte, come correttamente sottolineato dalla FIGC, l’art. 16 del Codice di Giustizia Sportiva - dopo aver stabilito che “Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva” – offre ai detti Organi la possibilità di aggiungere (e non di sostituire) alla sanzione disciplinare l’adozione di “prescrizioni dirette ad affermare il rispetto dei valori sportivi e a favorire i processi educativi e di reinserimento nell’ordinamento sportivo”.
PQM
l’Arbitro Unico, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione, così decide:
1. rigetta l’istanza presentata dal sig. Filippo Pucci nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio;
2. dispone l’integrale compensazione tra le parti delle spese di difesa;
3. pone, fermo restando il vincolo di solidarietà, gli onorari dell’Arbitro Unico a carico del ricorrente, liquidandoli in complessivi € 1.000,00 (euro mille/00) oltre accessori e spese;
4. pone a carico del ricorrente i diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport;
5. dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti.
Così deciso in data 21 novembre 2011 presso lo Studio de Luca Tamajo – Boursier Niutta sito in Napoli, al Viale Gramsci n. 14 e sottoscritto in n. 3 originali nel luogo e nella data sotto indicata.
F.to Marcello de Luca Tamajo
