CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 15 novembre 2011 promosso da: Juventus F.C. SpA / Federazione Italiana Giuoco Calcio e F.C. Internazionale Milano SpA

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 15 novembre 2011 promosso da: Juventus F.C. SpA / Federazione Italiana Giuoco Calcio e F.C. Internazionale Milano SpA TRIBUNALE NAZIONALE DI ARBITRATO PER LO SPORT IL COLLEGIO ARBITRALE Dott. Angelo Grieco (Presidente) Avv. Dario Buzzelli (Arbitro) Avv. Enrico De Giovanni (Arbitro) in data 15 novembre 2011, presso lo Studio dell’Avv. Dario Buzzelli sito in Roma alla Via Pasubio n. 15 ha deliberato, all’unanimità, il seguente LODO ARBITRALE nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1930 dell’11 agosto 2011) promosso da: Juventus Football Club S.p.A., con sede in Torino, Corso Galileo Ferraris n. 32, Codice Fiscale 00470470014, in persona del Suo Presidente e legale rappresentante Dott. Andrea Agnelli, rappresentata e difesa dall’Avv. Michele Briamonte (Codice Fiscale BRMMHL77R13L219X) e dall’Avv. Luigi Chiappero (Codice Fiscale CHPLGU55T17B960K) del Foro di Torino e con la consulenza legale del Prof. Pasquale Landi dell’”Università degli Studi di Roma Tor Vergata” (Codice Fiscale LNDPQL56B19C351H), per effetto della procura in data 3 agosto 2011, elettivamente domiciliata presso lo studio del Prof. Pasquale Landi, in Roma, Via Santa Caterina da Siena n. 46, CAP 00186, tel. 06.69923284, fax 06.6796848, e-mail: pasquale.landi@tin.it, - parte istante - contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentate pro tempore, Dott. Giancarlo Abete, con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, Codice Fiscale 05114040586, partita IVA 01357871001, iscritta al n. 351/2005 del Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma, Ufficio Territoriale del Governo, con l’Avv. Luigi Medugno e l’Avv. Letizia Mazzarelli, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Panama n. 58, tel 06.8840832 – fax 068844924 – e-mail luigi@medugno.it; mazzarelli@medugno.it, - parte intimata e contropartee contro F.C. Internazionale Milano S.p.A., con sede in Milano Corso Vittorio Emanuele II n. 9 CAP 20122 C.F. 80066310154 P.IVA 04231750151, in persona del Vice Presidente e amministratore delegato suo legale rappresentante pro tempore Dott. Rinaldo Antonino Ghelfi, rappresentato e difeso, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Prof. Luisa Torchia (C.F. TRCLSU57D55C352N), Avv. Angelo Capellini (C.F. CPLNLF75R14F205F) e Adriano Raffaelli (C.F. RFFDRN65A28D612M) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del Prof. Avv. Maria Luisa Torchia in Roma, alla Via Sannio n. 65, tel. e fax 06.70476354, e-mail luisatorchia@studiotorchia.it, - controinteressata - FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE 1. Con istanza di arbitrato presentata in data 11 agosto 2011 nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito, per brevità, anche “F.I.G.C.” o “parte intimata” o “controparte”) e della F.C. Internazionale Milano S.p.A. (di seguito, per brevità, anche “Inter”, “Internazionale” o “controinteressata”), la Juventus Football Club S.p.A. (d’ora in poi, per brevità, anche “Juventus”, “istante” o “parte istante”), in persona del suo Presidente e legale rappresentante Dott. Andrea Agnelli, chiede che il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (di seguito, per brevità, anche “T.N.A.S.” o “Tribunale”): «I. revochi, con effetto ex tunc, per i vizi di legittimità dedotti nella presente istanza: a. il provvedimento del Consiglio Federale della F.I.G.C. in data 18 luglio 2011 di reiezione dell’istanza di revoca, presentata dalla Juventus Football Club S.p.A. in data 18 luglio 2011; b. l’atto del Commissario Straordinario della F.I.G.C., Avv. Guido Rossi, adottato in data 26 luglio 2006; c. il titolo di campione d’Italia per gli anni 2005-2006 assegnato al Football Club Internazionale di Milano S.p.A.; II. dichiari “non assegnato” il titolo di campione d’Italia per gli anni 2005-2006. III. dichiari e quantifichi, secondo un equo apprezzamento, il diritto soggettivo della Juventus Football Club S.p.A. al risarcimento dei danni patiti e patiendi, patrimoniali e non patrimoniali, causati dai provvedimenti indicati supra a. e b.» A sostegno di tali richieste, la società istante espone che in data 10 maggio 2010 aveva presentato all’Ufficio della Procura Federale della F.I.G.C. un esposto con cui chiedeva i) di revocarsi la decisione del 26 luglio 2006 del Commissario Straordinario della F.I.G.C., Avv. Guido Rossi, che aveva assegnato il titolo di campione d’Italia 2005-2006 alla società contro interessata F.C. Internazionale Milano S.p.A., quale prima classificata all’esito delle penalizzazioni inflitte alle altre società sportive con decisione della Corte di Appello Federale del 14 luglio 2006; e ii) di deferirsi al giudizio della competente autorità disciplinare tutti i tesserati e le Società risultati coinvolti nei comportamenti antisportivi emersi in relazione al procedimento penale n. 43915/02 R.G. iscritto presso la Procura della Repubblica D.D.A. del Tribunale di Napoli. Ciò sul rilievo secondo cui nell’ambito dell’anzidetto procedimento penale — quello stesso le cui risultanze avevano concorso a determinare le penalizzazioni inflitte alla società esponente con la richiamata decisione della Corte di Appello Federale del 14 luglio 2006 — sarebbe stato acquisito un ampio materiale probatorio idoneo a dimostrare l’inesistenza del presupposto della decisione del 26 luglio 2006 del Commissario Straordinario della F.I.G.C., vale a dire l’inesistenza di «comportamenti poco limpidi» addebitabili alla «squadra che risulta[ò] prima classificata» all’esito della penalizzazione inflitta con la ridetta decisione della Corte d’Appello Federale in data 25 luglio 2006. La Procura Federale — prosegue la società torinese — all’esito del relativo procedimento, pur rilevando che tutte le condotte evidenziate dal materiale probatorio acquisito risultavano connotate non solo da profili di sconvenienza ed inopportunità ma anche da un’evidente valenza disciplinare, aveva tuttavia rilevato che tali condotte trovavano «la loro collocazione temporale nella stagione sportiva 2004-2005 ed entro il termine della stessa» ed aveva quindi dovuto prendere atto dell’avvenuto compimento del termine prescrizionale di cui all’art. 18 del previgente Codice di Giustizia Sportiva, disponendo l’archiviazione degli atti del procedimento e rilevando, anche sulla scorta del parere consultivo reso il 24 luglio 2006 alla F.I.G.C. dell’Avv. Gerhard Aigner, dal Prof. Avv. Massimo Coccia e dal Prof. Roberto Pardolesi, che sull’oggetto dell’esposto presentato dalla Juventus in data 10 maggio 2010 potesse pronunciarsi esclusivamente la F.I.G.C.. Quest’ultima si era poi effettivamente pronunciata sull’esposto e con provvedimento del 18 luglio 2011 e deliberava che «non ricorrono i presupposti per l’attivazione di un intervento di autotutela e, per l’effetto, per quanto possa occorrere, respinge la richiesta di revoca del titolo di campione d’Italia relativo alla stagione sportiva 2005-2006 avanzata dalla società Juventus». A giudizio della società istante la decisione della Federazione Italiana Giuoco Calcio dovrebbe ritenersi errata e viziata e così in sintesi per: i) error iuris e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7.8.1990 n. 241, per difetto assoluto di motivazione in relazione alla denegata legittimazione della Juventus alla presentazione dell’istanza di revoca in autotutela; ii) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 dello Statuto del CONI e degli artt. 4 e 13 dello Statuto della F.I.G.C. Competenza della F.I.G.C. in merito alla revoca del titolo di campione d’Italia; iii) violazione dell’art. 23 dello Statuto del CONI, dei principi di trasparenza, imparzialità, parità di trattamento e ragionevolezza, e falsa applicazione dell’art. 1 della legge 7.8.1990, n. 241; iv) illegittimità di un’eventuale motivazione in sede processuale degli atti impugnati; v) violazione dell’obbligo di annullamento d’ufficio degli atti amministrativi illegittimi, ex artt. 21, octies e nonies, della legge 7.8.1990, n. 241; vi) eccesso di potere per contraddittorietà e disparità di trattamento, violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 1, lett. g), 13, comma 2, dello Statuto della F.I.G.C. e 49 delle Norme Organizzative Interne (NOIF) della F.I.G.C., dei “principi di correttezza e di imparzialità” dell’ordinamento sportivo, violazione dell’art. 32, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva; vii) eccesso di potere e contraddittorietà in relazione al mancato esercizio del potere di autotutela, violazione dell’obbligo di annullamento d’ufficio degli atti amministrativi illegittimi, ex art. 21, octies e nonies, della legge 7.8.1990 n. 241, falsa applicazione degli artt. 3, comma 1, lett. g), 13, comma 2, dello Statuto della F.I.G.C. e 49 delle Norme Organizzative Interne (NOIF) della F.I.G.C.; viii) violazione e falsa applicazione degli artt. 4 ss. della legge 7.8.1990 n. 241; ix) annullabilità ex art. 21 octies, comma 1, della legge 7.8.1990 n. 241, del provvedimento amministrativo in violazione degli artt. 1, 7, 8, 9, 10 e 10 bis. Violazioni ed illegittimità, queste, che avrebbero peraltro causato danni alla stessa società istante essa chiede l’integrale risarcimento. 2. Con memoria depositata in data 31.8.2011 si costituiva la F.C. Internazionale Milano S.p.A. eccependo, pregiudizialmente, l’inammissibilità dell’istanza di arbitrato per incompetenza del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, per eccezione di giudicato e per difetto di legittimazione e carenza di interesse, e, nel merito, rilevando l’infondatezza dell’istanza di arbitrato. 3. Con memoria depositata in data 31.8.2011 si costituiva la Federazione Italiana Giuoco Calcio la quale eccepiva in via pregiudiziale l’incompetenza del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport ed instava affinché il Presidente dello stesso Tribunale dichiarasse, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e disciplina degli arbitri (di seguito, per brevità, anche “Codice T.N.A.S.), in limine litis, sentite le parti, l’eccepito difetto di competenza. Eccepiva altresì il difetto di legittimazione attiva della società istante, il difetto di interesse a ricorrere della stessa e, nel merito, l’infondatezza delle domande. 4. Il Presidente del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport con provvedimento del 9.9.2011, decidendo sull’eccezione sollevata dalle parti intimate, dichiarava la manifesta incompetenza del Tribunale in relazione al punto 3 delle domande arbitrali avanzate dalla Juventus (richiesta di risarcimento dei danni causati dal provvedimento impugnato) e rigettava invece le istanze di declaratoria di incompetenza relativamente alle restanti domande arbitrali. 5. Con provvedimento n. 2129 del Presidente del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport in data 13.9.2011 veniva composto il Collegio Arbitrale con la nomina dell’Avv. Dario Buzzelli, dell’Avv. Enrico De Giovanni e del Dott. Giuseppe Scandurra ed individuato nella persona di quest’ultimo il Presidente. Con successivo provvedimento n. 2282 del 29.09.2011, a seguito della rinuncia all’incarico da parte del Dott. Giuseppe Scandurra per improvvisi e sopravvenuti motivi personali, il Presidente del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport provvedeva a nominare il Dott. Angelo Grieco. 6. All’udienza del 10.10.2011, fissata per la comparizione delle parti, erano presenti i difensori delle stesse ed era esperito il tentativo di conciliazione cherimaneva infruttuoso. Il Collegio Arbitrale, ritenuto di dover preliminarmente esaminare la questione relativa alla competenza concedeva termine alle parti fino al 18.10.2011 per il deposito di memorie illustrative sul punto e si riservava ogni altro provvedimento. Tutte le parti nel termine loro assegnato provvedevano al deposito di memorie illustrative. La parte istante, con memoria in data 18.10.2011, eccepiva preliminarmente la violazione del proprio diritto di difesa e del principio del contraddittorio, lamentando nullità del lodo ex art. 829, comma 1, n. 9 e comma 2 c.p.c.. Osservava, in particolare, che l’ordinanza del Collegio Arbitrale in data 10.10.2011, avendo assegnato un termine difensionale congiunto per la presentazione di una memoria difensiva sulla questione di competenza, avrebbe leso i diritti difensivi della Juventus in quanto l’Internazionale e la F.I.G.C. sarebbero state in grado di elaborare una strategia difensiva nella preventiva, piena e integrale conoscenza degli argomenti a contrariis della Juventus, mentre la difesa della società istante avrebbe predisposto una difesa senza conoscere le argomentazioni giuridiche delle resistenti. Riteneva, invece, che la concessione di un termine disgiunto (con termine per memorie alle resistenti e termine per replica all’istante) avrebbe consentito di salvaguardare il diritto di difesa. Di qui l’eccezione di nullità del lodo emanando ai sensi e per gli effetti dell’art. 829, comma 2°, c.p.c. In ordine alla competenza del Tribunale adito, la Juventus contestava la ricostruzione del diritto azionato come “indisponibile”, richiamando l’art. 1966, comma 2°, c.c., rilevando che il discrimen tra diritto indisponibile e diritto disponibile non è incentrato sulla natura delle posizioni giuridiche sostanziali soggettive (di interesse legittimo o di diritto soggettivo). La Juventus avrebbe in realtà esercitato un legittimo diritto potestativo procedimentale funzionale all’adozione di un provvedimento amministrativo di revoca dell’atto del Commissario straordinario della F.I.G.C. in data 26.7.2006. L’istanza di revoca sarebbe espressione di una specifica facoltà disponibile di diritto sostanziale, qualificabile come diritto potestativo. In ordine alla natura di controversia sportiva della lite, la Juventus richiamava la sentenza della Corte Costituzionale n. 49/2011 e la sentenza del Consiglio di Stato n. 5782/2008 sottolineando che dette pronunce riaffermano l’autonomia dell’ordinamento sportivo. Affermava, poi, richiamando la citata ordinanza presidenziale del 9.9.2011, che oggetto dell’arbitrato è l’applicazione di sanzioni sportive, che rientrano nella competenza del T.N.A.S.. Nel caso di specie sarebbe inoltre irrilevante la dicotomia diritti disponibili-diritti indisponibili considerato che la materia delle sanzioni sportive rientrerebbe nella competenza “alternativa” dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva (di seguito, per brevità, anche “Alta Corte”) e del T.N.A.S.. Richiamava, infine, la decisione dell’Alta Corte in data 23.9.2011 ribadendo che la res in iudicium deducta s’incentra nella tutela arbitrale di diritti disponibili, con conseguente competenza dell’adito Tribunale. La Internazionale, con memoria in data 13.10.2011, previa un’ampia premessa in merito alla competenza del T.N.A.S., rilevava che oggetto della pretesa dell’istante è l’esercizio di un potere sanzionatorio relativamente ad un bene (il titolo sportivo di campione d’Italia) sottratto alla disponibilità delle parti. Rilevava, inoltre, che, in carenza di una clausola compromissoria, la competenza sulla controversia dovrebbe essere comunque dell’Alta Corte. Sotto altro profilo, deduceva che la domanda sarebbe affetta da improponibilità assoluta, per mancanza di ogni elemento necessario alla anche ipotetica configurazione della fattispecie, mancando una posizione qualificata dell’istante che consentirebbe ad essa di chiedere la sanzione di un terzo soggetto. Con memoria in data 18.10.2011 la F.I.G.C. insisteva nel rilevare la natura di interesse legittimo della posizione soggettiva fatta valere dall’istante e la conseguente competenza dell’Alta Corte, mentre la competenza del T.N.A.S. deriverebbe da un’investitura negoziale. Anche nella memoria della F.I.G.C. si rinvenivano ampi richiami alla sentenza dell’Alta Corte del 23.9.2011, sottolineando che essa sconfessava l’ipotesi di una competenza concorrente tra la medesima Corte e il T.N.A.S.. Nel caso di specie, secondo la F.I.G.C., la competenza doveva essere riconosciuta all’Alta Corte, in quanto la pretesa azionata era preordinata alla declaratoria di esigibilità di un obbligo di provvedere che vincolasse la Federazione ad intervenire in autotutela nei termini sollecitati dall’attrice. Esprimeva, infine, dissenso rispetto alla qualificazione della controversia come sportiva operata dalla ordinanza presidenziale più volte citata. A parere della Federazione, infatti, scopo della istante sarebbe stato quello di ottenere il riesame di una questione affrontabile in sede amministrativa e non di sollecitare l’applicazione di una misura disciplinare nei confronti della controinteressata. Con successiva ordinanza del 20.10.2011, il Collegio Arbitrale fissava per la discussione sulla competenza l’udienza del 3.11.2011. In tale ultima udienza le parti procedevano alla discussione nella piena osservanza del principio del contraddittorio e il Collegio si riservava la decisione. Il giorno 15 novembre 2011 il Collegio si è riunito in Camera di Consiglio ed ha deliberato all’unanimità il presente lodo per i seguenti MOTIVI 1. In entrambe le memorie difensive depositate dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e da F.C. Internazionale Milano S.p.A. – ex art. 12 del Codice T.N.A.S. – viene formulata distinta eccezione processuale di inammissibilità dell’istanza di arbitrato depositata dalla Juventus Football Club S.p.A., in ordine al difetto di competenza a pronunciarsi di questo Collegio, con argomentazioni solo parzialmente dissimili, di seguito in nuce riassunte. Le parti resistenti asseriscono che l’oggetto del contendere verte su materia sottratta alla disponibilità delle parti, ragion per cui, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del Codice T.N.A.S., il Tribunale sarebbe incompetente a conoscere in sede arbitrale della lite. Giova, inoltre, osservare per completezza che, con distinti rilievi, è stata poi avversata la contestuale proposizione da parte dell’istante di una domanda risarcitoria a ristoro dei danni che si sostiene siano derivati dagli atti federali in questione. In particolare, l’Internazionale ha denunciato la pretesa strumentalità con la quale è evocato tale diritto, non in grado di radicare la competenza del T.N.A.S. e comprovante la circostanza che la controversia non ricade esclusivamente nell’ambito dell’ordinamento sportivo (requisito, in positivo, previsto dall’art. 2, comma 1 del Codice T.N.A.S.); la F.I.G.C. sottolinea, inoltre, la carenza di collegamento eziologico tra la delibera impugnata dall’istante e la domanda di risarcimento del danno e richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 47 del 2011, la quale ha escluso l’assoggettabilità dell’azione di danno al regime della c.d. pregiudiziale sportiva, affermando che essa ricade nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo. 2. In virtù della sua antecedenza logica ai fini della risoluzione della presente controversia, il Collegio ha ritenuto, per evidenti ragioni di economia processuale e in attuazione dell’art.26, comma 2, del citato Codice T.N.A.S., di proporre alle parti di affrontare in modo specifico la questione pregiudiziale, riservando altri provvedimenti all’eventuale prosieguo in caso di lodo parziale, stante la serietà e complessità della questione di competenza. Preliminarmente, si rammenta che la decisione presidenziale datata 9 settembre 2011 – adottata in limine litis ai sensi dell’art. 19, comma 1 del Codice T.N.A.S. – in ordine all’eccezione di manifesta incompetenza del Tribunale a conoscere in sede arbitrale della lite, formulata dalla difesa della F.I.G.C. e da quella dell’ Internazionale, ha affrontato il tema qui in esame, dichiarando che: a) “la materia del contendere… sembra concernere sanzioni sportive”; b) detta materia, “consente interventi in forma specifica (caducatori e sostitutivi) solo all’interno dell’ordinamento sportivo da parte di organi della giustizia sportiva”; c) in tale quadro “resta senza significato, per quanto attiene alla domanda principale, avente a oggetto la revoca del titolo di campione d’Italia, la distinzione tra diritti disponibili e indisponibili, risultando le sanzioni sportive affidate, in via alternativa , all’una o all’altra dei due organismi giurisdizionali (vd. Art. 1, comma 4, del Codice dell’Alta Corte e l’art 1, comma 3 del Codice)”(n.d.r.: rectius, art. 3 comma 1 ); d) resta riservato al Giudice Amministrativo di conoscere della richiesta di risarcimento dei danni causati dal provvedimento impugnato; e) sono respinte “le istanze di declaratoria di incompetenza del Tribunale di cui ai punti I. sub a., b e c, e II della domanda arbitrale della Juventus F.C. S.p.A.” ed è dichiarata “la manifesta incompetenza del Tribunale in relazione al punto III delle domande arbitrali…” (id est, la domanda risarcitoria); f) permane l’impregiudicata facoltà del collegio di emettere una nuova decisione in ordine alla competenza del presente organo arbitrale (ex art. 19, comma 3 del Codice T.N.A.S.). Tanto premesso il Collegio, nell’esercizio della predetta facoltà di emettere una nuova decisione in ordine alla propria competenza, ha ritenuto e statuito quanto segue. 3. Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport - unitamente all’Alta Corte – è previsto dall’art. 12 dello Statuto del CONI. Il sistema di giustizia sportiva ivi delineato disciplina i profili essenziali, anche in materia di competenza, dei due citati organi nei successivi artt. 12 bis e 12 ter. Le competenze del T.N.A.S. sono definite in positivo dall’art. 12 ter del citato Statuto e, in negativo, a mezzo determinazione della competenza dell’Alta Corte, dall’art. 12 bis. Inoltre gli ambiti di competenza dei due organi sono ribaditi dalle disposizioni contenute nei rispettivi codici di rito che saranno ricordate più avanti. Per quanto qui interessa si osserva che l’art. 12 ter citato attribuisce al T.N.A.S. la competenza arbitrale sulle “controversie che contrappongono una Federazione sportiva nazionale a soggetti affiliati, tesserati o licenziati, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell’ambito della giustizia federale , con esclusione delle controversie che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni a 10.000 euro di multa o ammenda , e alle controversie in materia di doping”. L’art. 12 bis stabilisce che l’Alta Corte “costituisce l’ultimo grado della Giustizia Sportiva per le controversie sportive aventi ad oggetto diritti indisponibili o per le quali le parti non abbiamo pattuito la competenza arbitrale. Sono ammesse a giudizio soltanto le controversie valutate dall’Alta Corte di notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo nazionale in ragione delle questioni di diritto e fatto coinvolte“. Prosegue la disposizione affermando che “Il principio di diritto posto a base della decisione dell’Alta Corte che definisce la controversia deve essere tenuto in massimo conto da tutti gli organi di Giustizia sportiva”. Va, inoltre, con chiarezza posto in luce il fatto che le attribuzioni del T.N.A.S. costituiscono esercizio di una funzione di natura arbitrale; di ciò sono certissimi indicatori i dati testuali del ricordato art. 12 dello Statuto del CONI, l’insieme delle disposizioni contenute nel “Codice T.N.A.S.”, tra cui la disposizione relativa al tentativo obbligatorio di conciliazione da effettuarsi in prima udienza (art. 20, comma 1, Codice T.N.A.S.) , a espressa definizione di “lodo” delle decisioni assunte dal T.N.A.S. (art. 25, comma 1, Codice T.N.A.S., ma anche art. 12 ter, comma 4, Statuto CONI ) , l’applicabilità al rito delle norme di cui al libro quarto, titolo ottavo, del codice di procedura civile ( art. 4, comma 2 Codice T.N.A.S.). Nessun dubbio, dunque, può esservi circa la natura arbitrale del giudizio esperito dal T.N.A.S.. Inevitabile presupposto di siffatta natura del giudizio del T.N.A.S. è l’arbitrabilità delle posizioni giuridiche dedotte nel giudizio, cioè la loro disponibilità da parte dei soggetti (Federazioni, affiliati ecc.) che assumono la posizione di parte nel giudizio medesimo. Circostanza, peraltro, espressamente sancita dal ricordato art. 12 bis dello Statuto del CONI, che attribuisce le vertenze aventi ad oggetti diritti indisponibili alla competenza dell’Alta Corte ed espressamente ribadita dall’ art. 2, comma 1, del Codice T.N.A.S.. . 4. Come già riferito la F.I.G.C. e l’Internazionale hanno eccepito pregiudizialmente l’incompetenza del T.N.A.S. deducendo una complessa serie di motivi, a cui l’istante ha replicato; il Collegio ha ritenuto di affrontare, ex art. 26 del Codice T.N.A.S., di affrontare, dapprima, la sola questione pregiudiziale, riservando altri provvedimenti all’eventuale prosieguo. A tal fine ha così concesso termine alle parti per specifiche memorie sul punto e ha, quindi, fissato apposita discussione orale. Occorre, al riguardo, affrontare immediatamente l’eccezione proposta dalla Juventus nella memoria autorizzata, e poi ribadita in discussione, secondo cui i descritti provvedimenti hanno leso il diritto di difesa della medesima Juventus; l’eccezione, infatti, riguarda il procedimento seguito in relazione all’eccezione di incompetenza che il presente lodo affronta. L’eccezione è manifestamente infondata. Va innanzitutto ricordato, sul piano formale, che l’art. 21 del Codice T.N.A.S. consente al Tribunale di concedere “termini per lo scambio di memorie difensive ed eventuali repliche”; le repliche sono dunque eventuali. Le norme di rito sono state, pertanto, rigorosamente rispettate. Inoltre, sempre sul piano formale, va sottolineato che la concessione di un termine unico per le memorie è stato deliberato all’esito dell’udienza del 10 ottobre 2011, il cui verbale è stato letto, confermato e sottoscritto immediatamente da tutti i difensori, ivi compresi quelli della Juventus, senza osservazione o riserva alcuna, dunque con piena accettazione del relativo contenuto. Sul piano sostanziale, poi, la totale assenza di ogni violazione del diritto di difesa è altrettanto manifesta; la Juventus, infatti, ha avuto modo di conoscere le eccezioni delle controparti sin dal deposito delle relative memorie e di contraddire alle predette eccezioni sin dall’udienza presidenziale. Inoltre, le esigenze difensive sono state pienamente soddisfatte, sia sul piano formale che su quello sostanziale, nella discussione orale del 3 novembre 2011, durante la quale la Juventus ha avuto l’opportunità di ribadire e sostenere ulteriormente le proprie posizioni e di replicare pienamente alle memorie depositate dalle altre parti; inoltre, nella medesima discussione, la Juventus ha anche replicato oralmente e per ultima alla discussione orale delle altre parti, come può leggersi nel relativo verbale. Va, poi, ricordato che, come insegnato dalla S.C. “anche nel procedimento arbitrale, come in quello ordinario, deve aversi riguardo al modo in cui le parti hanno potuto confrontarsi in giudizio in relazione alle pretese ivi esplicate, giacché il vizio di violazione del contraddittorio non ha un rilievo meramente formale, ma consegue alla concreta menomazione del diritto di difesa” (Cass. civ. Sez. I, 31/01/2007, n. 2201). È, dunque, assolutamente palese la totale infondatezza in fatto e in diritto della eccezione di violazione del diritto di difesa. 5. Venendo al merito dell’eccezione di incompetenza del T.N.A.S., il Collegio ritiene che, fermo restando che la controversia - per la parte residuata dopo la decisione presidenziale del 9 settembre 2011 - si colloca all’interno dell’ordinamento sportivo (come rettamente affermato nella stessa ordinanza) e, dunque, nel complessivo ambito delle competenze dell’Alta Corte e del T.N.A.S., l’elemento decisivo per l’attribuzione della competenza all’uno o all’altro organo sia la natura disponibile o indisponibile dei diritti oggetto del giudizio, alla luce delle disposizioni sopra ricordate. Al fine di svolgere ogni necessaria valutazione al riguardo il Collegio ritiene di dover preliminarmente precisare con chiarezza l’oggetto del contendere; individuare poi quali siano i diritti o più in generale le posizioni giuridiche soggettive indisponibili; valutare, infine, se la lite sottoposta all’attenzione del T.N.A.S. riguardi, appunto, situazioni indisponibili. 6. Va segnalato che dopo la ricordata decisione del Presidente del T.N.A.S. del 9 settembre 2011 emessa in limine nel presente procedimento, è intervenuta la decisione n. 22 del 2011 dell’Alta Corte, depositata il 23 settembre 2011; in tale decisione si afferma tra l’altro che “indubbiamente la competenza dell’Alta Corte è alternativa a quella del Tribunale di arbitrato ... e si basa essenzialmente sul carattere indisponibile delle posizioni giuridiche sportive (diritti e interessi) oggetto della specifica controversia sportiva…”. Come si è sopra segnalato i precedenti giurisprudenziali dell’Alta Corte assumono pregnante rilevanza, anche per il T.N.A.S., ai sensi dell’art. 12 bis dello Statuto del CONI. Il Collegio, pertanto, ritiene di doversi attenere al principio di diritto, affermato nella predetta decisione, secondo cui le competenze dell’Alta Corte e del T.N.A.S. sono alternative e non concorrenti, per i motivi illustrati nella decisione medesima; in tal senso va considerata come superata la posizione di cui alla decisione presidenziale datata 9 settembre 2011 resa nel presente procedimento nella parte in cui riteneva “le sanzioni sportive affidate, in via alternativa, all’una o all’altra dei due organismi giurisdizionali”. Poiché, dunque, la possibilità di una competenza alternativa è stata esclusa dall’Alta Corte nella citata decisione n. 22 del 2011 e poiché tale affermazione assume in quella decisione valenza generale di principio di diritto, tale da includere tra le materie di competenza esclusiva anche quella disciplinare (che pure appartiene indubbiamente in parte qua ad entrambi gli organi ai sensi dell’art. 1, comma 4, del Codice dell’Alta Corte e dell’ art. 3 comma 1 del Codice T.N.A.S.), il Collegio è chiamato a valutare se la presente controversia rientri nella competenza esclusiva dell’uno o dell’altro organismo di giustizia sportiva, fermo che il provvedimento che parte istante intende ottenere dalla Federazione in sede di autotutela ha natura disciplinare ed è riconducibile nell’ambito dell’ordinamento sportivo (tranne, ovviamente, la domanda risarcitoria). La richiamata decisione dell’Alta Corte, inoltre, sembra distinguere, sia pure per inciso, le “posizioni giuridiche sportive” in “…(diritti e interessi)”. Il Collegio - fermo restando che un approfondimento sulla natura delle posizione giuridiche soggettive nell’ambito dell’ordinamento sportivo esulerebbe dalle finalità della presente decisione - ritiene che tale distinzione non risulti decisiva ai fini della determinazione della competenza, giacché le categorie di diritto e interesse non appaiono né identificabili né sovrapponibili con quelle di posizione giuridica disponibile o indisponibile. Dunque, non sarebbe possibile affermare o negare la competenza del T.N.A.S. sol perché le posizioni giuridiche dedotte in arbitrato risultino sussumibili nella categoria del “diritto” (evidentemente soggettivo) o dell’interesse (evidentemente legittimo): colgono nel segno, in questo caso, le difese svolte al riguardo dalla Juventus (nel pieno esercizio del diritto di difesa) in sede di memoria e di discussione orale sulla questione di competenza. Pertanto, la valutazione circa la disponibilità o meno delle posizioni giuridiche dedotte in arbitrato va effettuata, comunque, anche ove si ritengano tali posizioni riconducibili al concetto di interesse legittimo. Resta così superata la eccezione secondo cui, vertendosi in tema di interessi legittimi, sarebbe esclusa la competenza del T.N.A.S.. E’, dunque, decisivo scrutinare, nei sensi esposti, se le posizioni dedotte in giudizio siano o meno disponibili per le parti. 7. Fondamentale, al riguardo, è una puntuale ricognizione delle domande e prospettazioni delle parti che sarà svolta dapprima nell’ottica del petitum formale e poi in quella del petitum sostanziale. La Juventus ha proposto, in origine, tre domande: la prima riguarda il provvedimento del 18 luglio 2011 con cui la F.I.G.C. ha rigettato l’istanza di revoca descritta nella parte in fatto; le seconda riguarda il (presunto) provvedimento del 2006 del Commissario straordinario Avv. Guido Rossi con cui era attribuito all’Internazionale il titolo di campione d’Italia 2005/2006; la terza domanda riguarda la pretesa di un risarcimento dei danni asseritamente subiti dall’istante. Su tale terza domanda è stata, tuttavia, ritenuta la manifesta incompetenza del T.N.A.S. con l’ordinanza presidenziale sopra ricordata, ordinanza che non è stata impugnata per riesame dalla Juventus ai sensi dell’art. 19 comma 2 del Codice T.N.A.S.. Il giudizio si è, dunque, concretamente svolto sulle sole prime due domande, che hanno determinato, quindi, la materia del contendere (ex multis: C. Cass. sez. I ord. 4112/2004). L’atto impugnato, in via primaria e principale, è, dunque, il provvedimento del Consiglio federale della F.I.G.C. del 18 luglio 2011. Tale atto nella prospettazione della F.I.G.C., come emerge dalla lettura dello stesso provvedimento e degli atti defensionali e dalla discussione orale, è stato emesso in relazione alla richiesta di esercizio del potere di autotutela ed il suo contenuto dispositivo è essenzialmente basato su due considerazioni, tra loro concorrenti, esplicitate nella parte motiva. In primo luogo, la Federazione afferma che l’atto con cui fu riconosciuto il titolo di campione d’Italia all’Internazionale per l’anno 2005/2006 non fu un provvedimento amministrativo poiché l’attribuzione del titolo conseguì in modo automatico alla modifica della posizione in classifica delle prime due classificate (Juventus e Milan), cosicché l’atto del Commissario costituì mera ricognizione del tutto priva di contenuto provvedimentale; da ciò l’impossibilità giuridica di provvedere, in sede di autotutela, mediante un contrarius actus. In secondo luogo, per la F.I.G.C. il provvedimento richiesto dalla Juventus con l’istanza del 2010 era, in sostanza, un provvedimento di natura disciplinare poiché solo a seguito di una sanzione di tal genere si può pervenire alla revoca del titolo di campione d’Italia; poiché la competenza a decidere sulle sanzioni disciplinari non spetta agli organi di gestione sportiva della Federazione, bensì a quelli di giustizia, il Consiglio federale si riteneva non competente; il contenuto del provvedimento sarà oggetto di ulteriori approfondimenti più avanti. 8. A questo punto vanno svolte talune necessarie considerazioni in merito alla distinzione tra diritti disponibili (e, perciò, compromettibili e suscettibili di essere sottoposti alla cognizione del T.N.A.S.) e indisponibili, come tali rientranti, se inerenti all’ambito dell’ordinamento sportivo, nella competenza dell’Alta Corte. Al riguardo va precisato immediatamente che il Collegio ritiene che , a fronte di una pluralità di posizioni giuridiche oggetto del giudizio, al fine di ritenere la competenza del T.N.A.S. tutte le posizioni di tutte le parti debbano essere disponibili giacché l’arbitrabilità presuppone necessariamente la possibilità di una conciliazione totale della lite che non può avvenire se tutte le parti non hanno piena disponibilità di tutte le posizioni giuridiche in gioco. Riservando un successivo focus dell’analisi giuridica sull’interesse sostanziale posto alla base dell’istanza, avuto riguardo per ora al carattere “formale” di questa, e vagliando il modo in cui essa è formulata e quali effetti si proponga di produrre, è possibile svolgere le seguenti considerazioni in ordine all’eccezione in esame, valutando se si verta in materia di diritti indisponibili. Va ricordato che i diritti indisponibili, per definizione, sono tali nella misura in cui coinvolgono un interesse di rango superiore, in certa misura estraneo a quello del soggetto titolare del diritto in sé considerato. Opportunamente, le parti Juventus e Internazionale hanno richiamato nei propri scritti difensivi l’art. 1966, comma secondo, del C.C., secondo il quale l’indisponibilità dei diritti deriva dalla loro natura e o da espressa disposizione di legge (pur facendone le due parti discendere opposte conseguenze). L’indisponibilità “ per natura” della posizione giuridiche discende proprio dal carattere (almeno concorrente) di “alterità” dell’interesse sopra segnalato. Tipici esempi sono rinvenibili nel diritto di famiglia, con riguardo allo status di padre, figlio, coniuge, e al diritto agli alimenti; ovvero con riferimento ai diritti della personalità, come il diritto al nome, all’immagine, alla riservatezza ; con riferimento al diritto societario si è affermato ( C. Cass., sez. I , sent. 3772/05) che le controversie “possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci e dei terzi”, giacché “ l’area della indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili”. 9. Indubbiamente dalla lettura dell’istanza di arbitrato è agevole cogliere come la Juventus sia guidata dalla volontà di ottenere una pronuncia, da parte di questo Collegio, che dichiari il potere-dovere della F.I.G.C. di agire in autotutela per la rimozione del provvedimento con il quale è stato assegnato il titolo di “campione d’Italia” nei confronti dell’ Internazionale per l’anno sportivo 2005-2006. Considerando la questione nell’ottica della sola parte istante, appare immediato cogliere come la possibilità di azionare la pretesa dalla Juventus rientri nella piena disponibilità della medesima, come dall’istante dedotto; tuttavia, va accertato se analoga disponibilità sia rinvenibile in capo alla F.I.G.C. , cioè se la pretesa vada ad impingere su situazione indisponibile. In tale contesto va, dunque, ribadito che, se pure la Juventus può liberamente disporre della sua pretesa a ottenere la dichiarazione affermativa del potere dovere della F.I.G.C. ad agire in autotutela per l’annullamento della concessione del titolo di “campione d’Italia”, possedendo la facoltà di rinunciare all’istanza o raggiungere un accordo transattivo, estintivo del contenzioso con le controparti, ciò tuttavia non è sufficiente a radicare la competenza innanzi al T.N.A.S., poiché occorre valutare se analoga disponibilità si rinvenga anche in capo alla F.I.G.C.. 10. A questo punto un’altra precisazione si impone e riguarda la natura giuridica delle Federazioni sportive e degli atti da esse emanati. Ai sensi dell’art. 20 comma 1 dello Statuto del CONI le Federazioni Sportive Nazionali sono associazioni di diritto privato che agiscono, quindi, in via ordinaria attraverso atti di natura privatistica. Tuttavia, l’art. 23 comma 1 dello Statuto del CONI stabilisce che talune attività poste in essere dalla Federazione assumono “valenza pubblicistica“. Fra le attività indicate vi sono anche quelle inerenti “al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici”; categoria a cui potrebbero essere, in astratto, riconducibili le attività volte alla revoca del titolo di campione d’Italia quale sanzione disciplinare che consegue all’accertamento del non regolare svolgimento del campionato di calcio di serie “A“ dell’anno sportivo 2005/2006. Rispetto a tale attività, quindi, sia in relazione alla valenza pubblicistica esplicitata dall’ordinamento sportivo, sia in relazione alla estrema e generale rilevanza che essa oggettivamente assume, appare assai arduo ipotizzare una disponibilità delle posizioni giuridiche delle Federazioni giacché vengono in gioco interessi di natura pubblicistica e quindi trascendenti la disponibilità della parte; ed ancora più arduo appare ritenere disponibili poteri e funzioni, laddove sia discussa la competenza ad emanare atti pretesi da una parte istante. In tale quadro, e considerato che la stessa Juventus non sembra dubitare della natura amministrativa degli atti impugnati - deducendo vizi tipici ed esclusivi del provvedimento e del previo procedimento amministrativo - va valutato se gli atti posti in essere dalla Federazione, e quindi le posizioni giuridiche con essi esercitate, possano sussumersi nell’ambito delle disponibilità (esercitabili con atto negoziale) della Federazione stessa. 11. Dunque se non vi è dubbio che l’istante abbia disponibilità della propria posizione giuridica, consistente nella facoltà di richiedere l’esercizio del potere di autotutela da parte della F.I.G.C., tuttavia il Collegio ritiene che a propria volta la Federazione non abbia, quanto meno nella propria prospettazione (che non risulta manifestamente infondata), la possibilità di provvedere: e ciò sia perché essa deduce che norme di organizzazione e di azione le impediscono quella condotta, sia perché assume di avere esercitato una funzione a valenza pubblicistica poiché riconducibile alla tutela di un interesse pubblico. In tale ottica risulta, in sostanza, decisiva la considerazione della posizione della F.I.G.C.. A conferma di quanto sopra si osserva, approfondendo la posizione della Federazione sopra accennata, che la F.I.G.C. ha negato di poter provvedere, e perciò ha riscontrato l’istanza della Juventus affermando, nel provvedimento 18 luglio 2011, “che non ricorrono i presupposti per l’attivazione di un intervento in autotutela “; e ciò perché “l’attribuzione del primo posto in classifica della soc. Internazionale ha costituito …il naturale ed ineludibile effetto dello scorrimento di graduatoria conseguente alle modifiche apportate alla classifica finale dalle decisione rese dagli organi della giustizia sportiva; atteso che , in assenza di uno specifico provvedimento attributivo del titolo in via amministrativa (dal momento che l’avanzamento in graduatoria … è dipeso esclusivamente dagli esiti della vicenda disciplinare, senza comportare alcun concorso da parte dell’organo politico , che si è limitato a prendere atto, con pronuncia di carattere meramente ricognitivo,degli effetti di penalizzazioni inflitte dagli organo giustiziali) difettano in radice i presupposti per un intervento in autotutela, non essendo giuridicamente e logicamente concepibile, nella situazione descritta, l’attivazione di un procedimento destinato a sfociare in un contrarius actus”: prosegue la Federazione affermando che, pertanto, “l’eventuale revoca del titolo” risulterebbe” priva di un valido fondamento normativo” e in contrasto “ con il principio di tipicità dei poteri amministrativi”. Dunque la F.I.G.C. nega di disporre dello stesso potere di provvedere in mancanza di fondamento normativo. Inoltre, sempre secondo la Federazione, l’eventuale revoca del titolo di campione d’Italia “si tradurrebbe nell’adozione di una misura…anche trasgressiva della regola di separazione dei poteri sancita dall’art. 3 dei principi fondamentali dettati dal CONI in materia di formazione statutaria in quanto invasiva di attribuzioni riservate agli organi di giustizia (unici depositari della funzione disciplinare)” ( cfr. in particolare dall’art. 3 comma 6 dei “ Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate di cui alla deliberazione del Consiglio Nazionale CONI del 19 maggio 2010, sulla “ distinzione… degli organi federali”e sulla “ separazione tra poteri di gestione sportiva e di gestione della giustizia federale”) ; né , sempre secondo il provvedimento del Consiglio federale, può “accreditarsi ad organi amministrativi della Federazione la titolarità di un innominato potere discrezionale che consenta di valutare l’eventuale ricorrenza di situazioni ostative all’automatico conferimento del titolo di conformità alle variazioni di classifica conseguenti all’applicazione di sanzioni disciplinari”. In sostanza , dunque, vi è , sempre secondo la F.I.G.C., un “difetto di legittimazione”, cosicché, non ricorrendo i presupposti per l’attivazione del provvedimento di autotutela, la Federazione “per quanto possa occorrere, respinge la richiesta di revoca del titolo di campione d’Italia relativo alla stagione sportiva 2005/2006.” Pertanto il Collegio è chiamato a valutare una lite in cui, nella non manifestamente infondata prospettazione di una parte, non sussisterebbe la disponibilità della posizione della stessa parte; il che impedisce la piena negoziabilità delle lite e, quindi, l’arbitrabilità della medesima. Trattasi di questioni che attengono a situazioni giuridiche non disponibili giacché se veramente la Federazione, e in particolare i suoi organi di gestione sportiva, non dispongono dei poteri il cui esercizio è richiesto dalla Juventus, non può di certo farne oggetto di disposizione e quindi di arbitrato e di eventuale accordo conciliativo. Dunque, a prescindere dalla valutazione sulla fondatezza delle predette posizioni espresse dalla F.I.G.C. - e fermo che esse appaiono comunque, prima facie, non manifestamente infondate - il Collegio si sarebbe dovuto pronunciare in primo luogo sulla titolarità o meno in capo agli organi amministrativi della F.I.G.C. del potere il cui esercizio è stato richiesto e solo successivamente pronunciarsi sulle modalità di esercizio del potere stesso e sulla fondatezza nel merito delle pretese di revoca del titolo di campione d’Italia. Si tratta, dunque, di materia che il Collegio ritiene non arbitrabile, proprio perché attinente alla titolarità di poteri e alla competenza del singolo organo ad esercitarla, dunque a posizioni indisponibili in relazione alla loro natura. In caso contrario si sarebbe dovuta ammettere la teorica possibilità di una conciliazione in cui, sempre in teoria, l’organo di gestione sportiva della Federazione avrebbe potuto autoattribuirsi una competenza che l’ordinamento sportivo (secondo la prospettazione della stessa F.I.G.C.) non gli attribuisce; ipotesi palesemente contraria al concetto di tipicità (e conseguente indisponibilità) dei poteri amministrativi; altrimenti detto con espressione più comprensibile a chi non sia esperto in diritto, la competenza, come il coraggio manzoniano, chi non ce l’ha non se la può dare. 12. Inoltre, sempre nell’analisi del petitum, è utile svolgere ulteriori ordini di considerazioni, al fine di meglio circoscrivere l’oggetto dell’istanza formulata dalla Juventus e, dunque, le posizioni giuridiche dedotte in arbitrato anche sotto il profilo del bene della vita preteso. Sotto il profilo prettamente sostanziale, la domanda della parte istante concerne, come già riferito, la pretesa ad ottenere la rimozione del titolo di campione d’Italia, così come qualificato alla stregua delle disposizioni di riferimento (art. 10 comma 2, dello Statuto federale; art. 49, comma 1, lett. a) delle Norme organizzative interne della F.I.G.C.; art. 13, comma 1 del Codice di giustizia sportiva della F.I.G.C.). Va confermata, anche sotto il profilo dell’esame del petitum sostanziale, la riconducibilità della vertenza nell’ambito della giustizia sportiva. Tuttavia ciò non basterebbe, comunque, a radicare la competenza del T.N.A.S.; infatti, sempre nella prospettazione della F.I.G.C., l’attribuzione e la revoca (quale contrarius actus) del titolo di campione d’Italia non sono oggetto di un potere amministrativo, ma conseguono esclusivamente alla applicazione dei regolamenti e ai risultati del campo e l’eventuale revoca può solo scaturire da una sanzione disciplinare, che non competerebbe al Consiglio Federale ma agli organi di giustizia. Nessuna disponibilità avrebbe quindi la F.I.G.C. rispetto al bene della vita su cui si discute, cioè il titolo di campione d’Italia, se non in relazione all’esercizio di un potere sanzionatorio che esula dai poteri del Consiglio Federale. In definitiva, anche a considerare la questione sotto il profilo del petitum sostanziale, si perviene alla conclusione della non arbitrabilità della vertenza per le medesime ragioni illustrate con riferimento al petitum formale. 13. Tanto premesso per le suesposte ragioni deve dichiararsi l’incompetenza del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport poiché la controversia ha riguardo a posizioni giuridiche indisponibili. 14. La novità e la complessità della materia e l’assenza di specifici precedenti al riguardo costituiscono valido motivo per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite. 15. Gli onorari del Collegio vanno, invece, posti a carico integralmente della soccombente Juventus; essi vanno liquidati, nell’importo indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della “natura economica” della controversia desumibili dall’istanza di arbitrato. P.Q.M. Il Collegio, all’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione così provvede: 1. dichiara la propria incompetenza a decidere della controversia instaurata dalla Juventus F.C. SpA nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio e della F.C. Internazionale Milano SpA meglio indicata in premessa; 2. dichiara compensate le spese di lite fra le parti; 3. pone a carico della Juventus F.C. SpA, con il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio arbitrale, oltre oneri e accessori, che liquida in complessivi € 25.000,00 (euro venticinquemila/00); 4. pone a carico della Juventus F.C. SpA il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport; 5. dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato all’unanimità e con la partecipazione di tutti gli arbitri in data 15 novembre 2011 presso lo Studio dell’Avv. Dario Buzzelli sito in Roma, alla Via Pasubio n. 15 e sottoscritto in n. 4 originali nelle date e nei luoghi di seguito indicati. F.to Angelo Grieco F.to Dario Buzzelli F.to Enrico De Giovanni
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