CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 28 gennaio 2010 promosso da: Sig. Alessandro Moggi contro Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 28 gennaio 2010 promosso da: Sig. Alessandro Moggi contro Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE Avv. Gabriella Palmieri (Presidente) Prof. Avv. Massimo Zaccheo (Arbitro) Cons. Armando Pozzi (Arbitro) riunito in Roma, presso la sede del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, in data 28 gennaio 2010 ha deliberato il seguente LODO nel procedimento di arbitrato (prot. n. 0865 del 5 maggio 2009) promosso da: Sig. Alessandro Moggi, con gli Avv.ti Paolo Rodella e Maurilio Prioreschi parte istante Contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, con gli Avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli parte intimata FATTO Con istanza di arbitrato proposta ai sensi dell’art. 9 e seg. del Codice del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (di seguito, per brevità, “Codice”), il sig. Alessandro Moggi (di seguito, per brevità, anche “istante”, “ricorrente” o la “parte istante”) ha presentato istanza di arbitrato nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito, per brevità, anche “l’intimata”, “la parte intimata”, “la Federazione” o “la FIGC”), impugnando la decisione della Corte di Giustizia Federale (di seguito, per brevità, anche “CGF”) emessa con Comunicato Ufficiale del 7 aprile 2009, con la quale gli è stata inflitta la sanzione della sospensione dall’Albo degli Agenti di calciatori nella misura di anni quattro a far corso dalla data della sospensione cautelare (già disposta con Comunicato Ufficiale del 19 gennaio 2009) e la sanzione pecuniaria di € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila). Nell’istanza di arbitrato il sig. Alessandro Moggi presentava, ex art. 23 del Codice, istanza cautelare chiedendo la sospensione dell’”(…) efficacia coattiva del provvedimento (de quo), tanto con riferimento ai suoi contenuti di natura inibitoria (quattro anni di sospensione) quanto a quelli di carattere più propriamente economico (sanzione di € 250.000)”. In via subordinata l’istante chiedeva “(…) quanto meno la sospensione dell’efficacia esecutiva della abnorme sanzione economica di € 250.000.” Il ricorrente nominava quale proprio arbitro, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. g) del Codice, il Prof. Avv. Massimo Zaccheo. In data 6 maggio 2009, il Presidente del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (di seguito, per brevità, anche “Presidente del Tribunale”), con proprio provvedimento n. 0880, rimetteva al costituendo Organo arbitrale ogni determinazione sull’istanza cautelare presentata dal sig. Alessandro Moggi. Il Presidente del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, infatti: 1. considerava - per quanto concerne il fumus - l’impossibilità di procedere a qualunque valutazione del provvedimento di cui il sig. A. Moggi chiedeva la sospensione, stante il mancato deposito della motivazione della pronuncia sanzionatoria; 2. rilevava – per quanto concerne il danno grave e irreparabile – che la misura interdittiva dello svolgimento dell’attività professionale risultava operante sin dal 19 gennaio 2009, manifestandosi, perciò, allo stato, come mera protrazione di una situazione già in corso di svolgimento; 3. rilevava, altresì, che nessuna concreta iniziativa risultava adottata, o sul punto di venire assunta, ai fini della realizzazione della somma al pagamento della quale il sig. A. Moggi era stato condannato; 4. riteneva, in questa situazione, la non ravvisabilità delle particolari condizioni che gli consentivano di provvedere ai sensi dell’art. 23, comma 2, del Codice. Con memoria depositata in data 25 maggio 2009, prot. n. 1009, si costituiva la FIGC, che concludeva per la dichiarazione di inammissibilità, o, comunque, di infondatezza, dell’istanza avversaria «… Con condanna della parte istante alle spese del [presente] procedimento, inclusi i diritti amministrativi versati ai sensi dell’art. 26, comma 3, del Codice dei giudizi innanzi al TNAS». La FIGC nominava quale proprio arbitro di parte il Cons. Armando Pozzi. Il Prof. Avv. Massimo Zaccheo e il Cons. Armando Pozzi accettavano l’incarico e, ex art. 6, comma 3, del Codice individuavano nell’Avv. Gabriella Palmieri il terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio arbitrale, la quale accettava l’incarico. Con istanza del 5 giugno 2009 (prot. n. 1073) il sig. Alessandro Moggi presentava un’ulteriore istanza al Presidente del Tribunale con la quale, argomentando, chiedeva: “(…) in via principale, sospendere cautelativamente l’efficacia della decisione impugnata e rimettere all’organo arbitrale le ulteriori conseguenti decisioni; in via del tutto subordinata, sospendere quantomeno l’efficacia esecutiva della sanzione di natura economica comminata all’istante e messa in esecuzione con provvedimento del 28 maggio 2009”. Il Collegio Arbitrale fissava la prima udienza per il 16 giugno 2009. Nel corso dell’udienza le parti dichiaravano di accettare l’adesione alla procedura arbitrale disciplinata dal Codice e la composizione del Collegio arbitrale e dichiaravano, inoltre, di non avere alcun motivo di ricusazione nei confronti dei componenti del Collegio. Il Collegio arbitrale esperiva senza esito il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 20, commi 1 e 2, del Codice. Il Collegio arbitrale onerava la parte più diligente a depositare presso la Segreteria del Tribunale il testo integrale della pronuncia della Corte di giustizia federale entro il termine del 22 giugno 2009. Il Collegio arbitrale - letta l’istanza di escussione dei testi Sigg.ri Davide Baiocco, Giorgio Chiellini, Emanuele Blasi e Giuliano Giannichedda sulle circostanze attinenti il presunto conflitto di interessi relativamente al pagamento degli emolumenti al sig. A. Moggi – autorizzava la parte istante ad articolare i capitoli di prova nella prima memoria utile. La parte intimata si opponeva. Il Collegio arbitrale concedeva alla parte istante termine per il deposito di motivi aggiunti sulla motivazione della Corte di giustizia federale e per l’articolazione dei capitoli di prova; alle parti, istante e intimata, termine per memorie e per ulteriori memorie e conclusioni. Le parti – il sig. Alessandro Moggi con atto scritto depositato in data 17 giugno 2009 (prot. n. 1191) e la FIGC con la sottoscrizione del verbale di udienza - autorizzavano, di comune intesa, il Collegio arbitrale, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del Codice, a prorogare il termine di pronuncia del lodo di ulteriori sessanta giorni a far data dalla scadenza di cui all’art. 25, comma 1, del Codice. Il Collegio arbitrale fissava l’udienza di discussione per il 29 settembre 2009. Con ordinanza n. 1184 del 16 giugno 2009, il Collegio arbitrale rigettava l’istanza cautelare presentata dal sig. Alessandro Moggi per le seguenti motivazioni: 1. rilevato che – per quanto concerne il fumus - ancora non erano state acquisite le motivazioni del provvedimento del 7 aprile 2009 della Corte di giustizia federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, pubblicato con C.U. n. 163/CGF; 2. rilevato che – per quanto concerne il danno grave e irreparabile – la misura interdittiva dello svolgimento dell’attività professionale risultava operante sin da gennaio 2009 e, quindi, si trattava del mero prosieguo di una situazione già in corso di svolgimento; 3. rilevato, altresì, che, allo stato vi era solo una richiesta di pagamento della somma al versamento della quale il sig. Alessandro Moggi era stato condannato senza l’adozione di alcuna iniziativa specifica e concreta per la sua esazione. In data 16 giugno 2009 la FIGC depositava il Comunicato Ufficiale n. 189/CGF del 20 maggio 2009, contenente le motivazioni della decisione impugnata dal sig. Alessandro Moggi. In data 22 giugno 2009 la parte istante depositava motivi aggiunti, argomentando sull’istanza cautelare e concludendo con l’articolazione dei capitoli di prova. Il Collegio arbitrale, in data 24 giugno 2009, emetteva un’ordinanza (n. 1264) con la quale: 1. rigettava l’istanza cautelare relativa al provvedimento di interdizione temporanea della parte istante privata dall’attività professionale di Agente di calciatori; 2. accoglieva l’istanza cautelare relativa alla sanzione pecuniaria inflitta alla parte istante privata e, per l’effetto, sospendeva detta sanzione. Il Collegio arbitrale motivava il provvedimento di rigetto rilevando che, nella comparazione dei contrapposti interessi - quello pubblico alla corretta e trasparente gestione dei rapporti negoziali tra Agenti e calciatori e quello privato all’esercizio dell’attività professionale – allo stato e tenuto conto delle risultanze del processo penale che aveva visto condannato l’istante, appariva prevalente quello della Federazione Italiana Giuoco Calcio; e tenuto, altresì, conto che il danno conseguente alla sospensione della parte istante privata dall’attività di Agente di calciatori si era già verificato sin dal 19 gennaio 2009, sia per l’aspetto funzionale, sia per quello relativo all’immagine. Il Collegio arbitrale, altresì, motivava il provvedimento di accoglimento dell’istanza cautelare relativa alla sanzione pecuniaria perché, per le stesse considerazioni di valutazione comparativa degli interessi in contrapposizione, appariva, per converso, meritevole di accoglimento l’istanza di sospensione della sanzione pecuniaria inflitta alla parte istante privata. In data 13 luglio 2009 la parte istante depositava memoria autorizzata (prot. n. 1316), nella quale concludeva insistendo nelle conclusioni rassegnate nell’interesse del sig. Alessandro Moggi. Nella medesima data del 13 luglio 2009 anche la parte intimata depositava una memoria autorizzata, nella quale si chiedeva, “(…) previo rigetto delle richiesta istruttorie, che l’istanza avversaria venga respinta perché infondata nel merito (…)”. In data 29 luglio 2009 le parti depositavano memorie autorizzate di replica: la parte istante concludeva insistendo nelle conclusioni già rassegnate e nelle istanze istruttorie, confidando nell’accoglimento (prot. n. 1450); la parte intimata concludeva insistendo “(…) affinché l’istanza avversaria venisse respinta, in quanto infondata nel merito (…)” (prot. n. 1453). Il Collegio arbitrale, in data 12 ottobre 2009, emetteva un’ordinanza con la quale, visti i capitoli di prova articolati dalla parte istante, disponeva ammettere solo il seguente capitolo di prova n. 1 - “Vero che era a conoscenza, come indicato ed autorizzato nel mandato da lei conferito, che il compenso di agente spettante ad Alessandro Moggi era destinato alla Società Gea World Spa?”, sul quale erano stati indicati a testimoni i calciatori Davide Baiocco del Catania Calcio Spa, Manuele Blasi della S.S.Calcio Napoli Spa; Giorgio Chiellini della Juventus F.C. e Giuliano Giannichedda, residente in […] omissis […]. Il Collegio arbitrale, altresì, si riservava la fissazione dell’udienza di audizione dei testi e disponeva la proroga del termine per la pronuncia del lodo di ulteriori novanta giorni, ai sensi dell’articolo 25, comma 3, del Codice. Il Collegio arbitrale, in data 16 novembre 2009, svolgeva la seconda udienza, nel corso della quale procedeva all’escussione dei testi sig. Manuele Blasi e sig. Giuliano Giannichedda. Vista l’assenza dei testi sig. Davide Baiocco e sig. Giorgio Chiellini e considerato che la difesa della parte istante insisteva per la loro audizione, il Collegio arbitrale fissava una terza udienza. Il Collegio arbitrale, in data 14 dicembre 2009, svolgeva la terza udienza, nel corso della quale procedeva all’escussione del teste sig. Giorgio Chiellini. Per quanto, invece, riguardava la testimonianza del sig. Davide Baiocco, la difesa della parte ricorrente chiedeva la testimonianza scritta ex art. 257 bis c.p.c. e la difesa della parte intimata non si opponeva. Il Collegio arbitrale, pertanto, fissava il termine per il deposito della testimonianza scritta del sig. Davide Baiocco e, visto che le parti, congiuntamente, rinunciavano all’udienza di discussione, fissava termine per il deposito di note conclusive e sulle testimonianze, trattenendo la causa in decisione all’esito dello spirare di quest’ultimo termine. Si riepilogano sinteticamente, innanzitutto, le eccezioni preliminari contenute nel gravame proposto dall’istante. 1 - IMPROCEDIBILITA’ DEL GIUDIZIO DISCIPLINARE. Le indagini, iniziate nel corso della stagione sportiva 2005-2006, avendo la Commissione Agenti calciatori deciso in data 30 maggio 2006 di avviare procedimento disciplinare nei confronti dei sigg.ri Alessandro Moggi, Francesco Zavaglia, Riccardo Calleri e Pasquale Gallo, avrebbero dovuto concludersi prima dell’inizio della stagione successiva 2006-2007, così come disposto dall’art. 27, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva (di seguito, per brevità, “CGS”). Non essendosi ciò verificato e non essendo stata richiesta alcuna proroga, il procedimento dovrebbe essere dichiarato improcedibile perché perento al 30 giugno 2006. Né, peraltro, una proroga delle indagini è mai stata richiesta (e conseguentemente ottenuta) nel passaggio dalla stagione sportiva 2005 - 2006 alla stagione sportiva 2006 - 2007. La prova di ciò sarebbe fornita dalla stessa Procura Federale, la quale si preoccupa di documentare richiesta e concessione della proroga relativamente, però, all’anno successivo, cioè, quella ottenuta con provvedimento della Corte di Giustizia Federale in data 25 luglio 2007, ma relativa al passaggio dalla stagione sportiva 2006 - 2007 alla stagione sportiva 2007 - 2008. Assume l’istante che, con specifico riguardo al doc. n. 19 allegato all’Atto di Deferimento e, più in particolare, quello che ivi viene definito “l’accluso elenco” delle indagini (per le quali,in data 28 giugno 2007, l’allora Capo dell’Ufficio Indagini dr. Francesco Saverio Borrelli avanzava richiesta di proroga) ci si può rendere agevolmente conto che l’indagine in esame viene contrassegnata con la “data di apertura 03.10.2006” (cioè stagione sportiva 2006 - 2007), quando, invece, i fatti sottesi a tale indagine, la denuncia degli stessi e la formale apertura del relativo procedimento disciplinare da parte della Commissione Agenti di Calciatori, risalgono, come detto, alla stagione sportiva precedente 2005 - 2006. Né, secondo l’interessato, potrebbe condividersi la tesi “incertamente” prospettata dalla Procura Federale nel corso dell’udienza del 7 aprile 2009, secondo la quale – a giustificazione della mancata richiesta della proroga - si è sostenuto che l’allora Ufficio Indagini non avrebbe potuto, in concreto, avanzare tale richiesta essendo, all’epoca, il potere di indagine attribuito in via esclusiva alla Commissione Agenti di Calciatori. Una siffatta motivazione sarebbe assolutamente banale e rispetto ad essa è facile replicare che quale che fosse all’epoca l’organo titolare del potere di indagine (Commissione Agenti ovvero Ufficio Indagini) non v’è dubbio che la proroga dell’indagine avrebbe dovuto essere comunque richiesta, in conformità alla norma del CGS citata e a pena di improcedibilità del giudizio. 2 - INUTILIZZABILITA’ DEGLI ATTI DEL PROCESSO PENALE E/O SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE SINO ALLA DEFINIZIONE DEL PROCESSO STESSO. Sempre in via preliminare, si osserva, da parte dell’istante, che il procedimento disciplinare qui in contestazione (meglio, l’Atto di deferimento che ne costituisce il presupposto) si fonda, sostanzialmente, sul contenuto degli atti di indagine della Procura della Repubblica di Roma resi nell’ambito del procedimento penale n. 29606/2005 RGNR. Tali atti sarebbero stati acquisiti ex art. 2, comma 3, L. n. 401/1989 ed ai sensi degli artt. 114 e 116 del c.p.c.. Tuttavia, il citato art. 2, comma 3, della L. n. 401/1989 disciplina il rapporto tra procedimento penale per frode sportiva e procedimento disciplinare per illecito sportivo, ponendo una norma eccezionale, insuscettibile di applicazione estensiva o analogica. Solo nei casi tassativi previsti dalla norma speciale è consentito – secondo la difesa dell’istante - agli organi di disciplina sportiva di richiedere copie degli atti del procedimento penale ex art. 116 c.p.p. nel rispetto dell’obbligo di riservatezza ex art. 114 stesso codice. Infatti, l’art. 2 L. n. 401/1989, ai primi due commi disciplina proprio l’autonomia tra i due ordinamenti con riferimento espresso ed esclusivo alla pendenza del procedimento penale per il reato ex art. 1 L. n. 401/1989 che non impedisce il procedimento disciplinare, ovviamente per illecito sportivo. Peraltro, a conferma di tale impostazione, solo in tale caso, con l’art. 2, comma 1, L. n. 401/1989 cit., si è introdotta una eccezione ad un principio fondamentale del nostro ordinamento: quello della validità del giudicato penale. Ora, poiché il presente procedimento riguarda una contestazione che non è di illecito sportivo in senso proprio, gli atti del procedimento penale del Tribunale di Roma (che non aveva ad oggetto ipotesi di frode sportiva) non potevano essere richiesti dalla Procura Federale né trasmessi dall’A.G.O. e, conseguentemente, non possono ora essere utilizzati né, tanto meno, utilizzati come prova in ambito disciplinare, ove le prove sono tipizzate ex art. 35 CGS. Al riguardo, ancora in via preliminare l’istante chiede che il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport adito voglia accertare e dichiarare l’inutilizzabilità, in questa sede, degli atti di indagine della Procura della Repubblica di Roma resi nell’ambito del Proc. Penale n. 29606/2005 RGNR e, per l’effetto, voglia dichiarare improcedibile il presente procedimento disciplinare per nullità dell’Atto di Deferimento che ne costituisce il presupposto. Ove poi il Tribunale non accedesse a tale tesi e volessero comunque utilizzarsi gli atti del procedimento penale, si chiede che vengano acquisiti tutti quelli formatisi nel corso del dibattimento e che, inoltre, venga sospeso il presente giudizio in attesa della definizione di quello penale tuttora pendente. 3 – NEL MERITO delle singole contestazioni, la difesa dell’interessato osserva quanto segue in relazione ai singoli capi di imputazione. 3.1 - CONFERIMENTO DIRITTI ECONOMICI ALLA SOCIETÀ’ GEA WORLD SPA . In particolare, si contesta l’aver conferito alla Gea World Spa (di seguito, per brevità, anche “GEA”) i diritti derivanti da una serie di incarichi procuratori rilasciati senza che l’incaricato avesse la rappresentanza di detta Società. L’interessato, pur consapevole del dettato dell’art. 2 comma 2, del CGS, secondo il quale l’ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto“, ammette di essere incorso in questa veniale infrazione, ma solo perché non perfettamente edotto del contenuto dell’art 4 lettera c) del Regolamento Agenti di calciatori (di seguito, per brevità, anche “REAAC”) e lungi, comunque, dal voler eludere il precetto della norma. D’altra parte, la buona fede dell’agente sarebbe comprovata dal fatto che dei quindici incarichi conferiti da altrettanti calciatori si è trattato di mandati solo formalmente conferiti ma che poi o sono durati assai poco o, comunque, non si sono svolti in concreto, per via di situazioni di varia natura. Inoltre, mai alcun conferimento di danaro è avvenuto a favore della GEA, con la quale intercorreva un contratto di collaborazione per gestire solo calciatori già in carico alla società e prevedeva diritti economico – patrimoniali a favore della GEA, ma solo a carico dei sigg.ri A. Moggi, Zavaglia e Calleri. 3.2- CONTATTI CON CALCIATORI GIA’ VINCOLATI CON ALTRI AGENTI. Si contesta al sig. A. Moggi di avere contattato i calciatori Victor Budyanskiy e llyas Zeytulaev al fine di acquisirne la rappresentanza, nonostante che gli stessi avessero (asseritamente) già in essere un rapporto contrattuale con altro Agente. Sul punto, la difesa dell’istante contesta recisamente che all’epoca dell’incontro avvenuto nell’albergo di Torino denominato “Concorde” (maggio 2004) a cui parteciparono Budyanskiy e Zeytulaev, oltre ad Alessandro Moggi ed una quarta persona non meglio identificata (Ceravolo o Leonardi ?), i due calciatori russi fossero “già legati contrattualmente con l’Agente Trabucchi” né, tanto meno, che “la circostanza era comunque nota all’Agente Gea”. I due calciatori, a quella data, non avevano ancora formalizzato il loro rapporto con Marco Trabucchi e, per ovvie ragioni, la circostanza (contraria) che lo avessero già fatto non poteva essere conosciuta da Alessandro Moggi. A tale riguardo, la difesa dell’istante richiama le dichiarazioni rese da entrambi i calciatori nel corso del dibattimento svoltosi innanzi al Tribunale Penale di Roma, udienza del 26.2.2006. 3.3- PRESSIONI SUI CALCIATORI AMORUSO, BUDYANSKIY E ZEYTULAEV. Per quanto concerne il calciatore Amoruso, le sue dichiarazioni rese in dibattimento sono diametralmente opposte a quelle formulate innanzi al PM e evidenziano come la scelta di conferire mandato ad A. Moggi sia stata del tutto spontanea. Si contesta, inoltre, la circostanza che A. Moggi abbia coartato la volontà del giocatore attraverso condotte omissive nel passaggio dalla Juventus al Perugia, nel corso del quale oltretutto gli ingaggi del giocatore passarono da circa 4 miliardi e mezzo di lire a circa sei miliardi e mezzo di lire. Per quanto concerne, poi, i due giocatori russi, i quali sarebbero stati coartati nel corso dell’incontro all’interno dell’albergo Concorde di Torino, la difesa dell’istante osserva che al contrario, come entrambi i ragazzi hanno riferito in sede penale su precisa domanda del PM, quella in esame fu l’unica occasione in cui ebbero modo di incontrare Alessandro Moggi e l’occasionalità dell’incontro, la sua brevità (due o tre minuti al massimo) ed il suo concreto svolgimento portano ad escludere che si sia potuto, nel corso dello stesso, realizzare quella “coercizione di volontà” e quel “condizionamento della libertà psichica del calciatore” che la Procura Federale ha contestato ad Alessandro Moggi. A ciò, si aggiunga che – come pure emerge dalla dichiarazione di entrambi i calciatori rese nel corso del dibattimento innanzi al Tribunale Penale di Roma - Alessandro Moggi, durante l’incontro svoltosi all’hotel Concorde, ha pressoché fatto da spettatore, non risultando invero, agli atti del giudizio, che vi sia mai stato alcun colloquio diretto tra i due calciatori ed Alessandro Moggi. Si sarebbe trattato, in altri termini, di una semplice “presentazione” alla quale non ha fatto seguito alcuna conversazione. 3.4 – CONFLITTO DI INTERESSI PARENTALI. La Procura Federale ha contestato ad Alessandro Moggi la violazione dell’art. 15, comma 1, seconda parte, del REAAC e dell’art. 1, comma 1, CGS, per aver mancato di far firmare la prevista dichiarazione di consenso informato ai due calciatori Chiellini e Amoruso, al momento della sottoscrizione dei rispettivi contratti sportivi con la società Juventus. Al riguardo, la difesa dell’istante osserva che la sottoscrizione, da parte dei calciatori Chiellini e Amoruso, del consenso informato non è avvenuta semplicemente perché non si è verificata, nel concreto, la condizione di incompatibilità espressamente richiesta dalla norma per farsi luogo a dichiarazione di consenso. In altri termini, non vi sarebbe stata alcuna reale situazione di conflitto di interessi, in quanto Alessandro Moggi ha espletato fino in fondo e correttamente il suo incarico di Procuratore sportivo e, per converso, i due calciatori sono rimasti interamente soddisfatti del suo operato. In conclusione, la stretta parentela tra Alessandro e Luciano Moggi non farebbe scattare automaticamente ed incondizionatamente un’ipotesi di conflitto, in quanto il disposto dell’art.15, comma 2, del REAAC statuisce che “si presume sussistere il conflitto di interessi nei casi in cui nella società contraente… un parente… del medesimo ricopra cariche sociali o incarichi dirigenziali e tecnici”. Si, tratta, dunque di una presunzione juris tantum, nella specie superabile sia con riferimento dall’andamento delle trattative, sia con riferimento alla certezza e alla notorietà del vincolo parentale, che rendeva la dichiarazione dei calciatori del tutto superflua. 3.5 CONFLITTO DI INTERESSI SOTTO ALTRO PROFILO, IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, REAAC. Si è contestato ad Alessandro Moggi (da solo o in associazione con altri agenti), di aver agito in posizione di conflitto di interessi, sotto un duplice profilo; avendo, da un lato, curato gli interessi di entrambe le parti del contratto sportivo; e avendo, dall’altro, percepito indebitamente compensi per mandato procuratorio, dovuti dal calciatore, dalle Società calcistiche, vale a dire dalle contrapposte parti negoziali, con ciò ledendo i valori di terzietà e di imparzialità che devono necessariamente connotare l’attività dell’Agente. Per il primo aspetto, verrebbero in rilievo le vicende contrattuali Amoruso/Modena, Chiellini/Livorno, Chiellini/Fiorentina. Per le violazioni asseritamente consumate da Alessandro Moggi insieme ad altro Agente sempre riconducibile alla Gea World, la presunta posizione di conflitto di interessi in cui i due si sarebbero venuti a trovare in occasione riguarderebbe le vicende contrattuali tra Blasi/Juventus, Fresi/Juventus, Fresi/Perugia, Giannicheddda/Juventus, Amoruso/Messina, Baiocco/Piacenza. Sul punto del pagamento dei compensi professionali procuratori direttamente da parte delle società calcistiche, l’istante osserva che si tratta di una prassi capillare e diffusa, seppur patologica, e derivata da esigenze di risparmio delle società - testimoniata da tutti gli agenti sentiti nel corso del procedimento disciplinare, come pure nel corso del processo penale da poco conclusosi innanzi al Tribunale Penale di Roma - in base alla quale l’Agente, anziché percepire il pagamento dei suoi compensi professionali dal calciatore che usufruisce dei suoi servizi li ottiene invece dalla società per la quale il calciatore suo assistito viene tesserato. In tale contesto non vi sarebbe alcun conflitto di interessi, poiché all’accordo partecipano tutti e tre i soggetti interessati: calciatore, agente e società calcistica. D’altra parte, osserva ancora la difesa del sig. A. Moggi, si tratta di una prassi ormai riconosciuta dall’art. 19.4 del Regolamento agenti FIFA e che diverrà obbligatoria per la FIGC dal 31 dicembre 2009. Da questo sistema trilatero non può inferirsi alcun conflitto di interessi tra calciatore e agente, il quale ultimo, anzi, è costretto a subire il sistema stesso, stretto tra l’interesse del calciatore di non sborsare alcunché e l’interesse delle società di risparmiare una quota della cifra globale lorda da corrispondere al calciatore. D’altra parte, osserva ancora l’istante, un siffatto sistema non urta affatto (se non sul piano meramente formale) con il disposto dell’art. 10, comma 3, del REAAC, in quanto i principi del diritto civile non vietano, ai sensi dell’art. 1322 cod. civ., che la società si accolli il debito del calciatore in relazione al suo interesse ad acquisirne le prestazioni sportive. D’altronde, che il sistema invalso per il pagamento dei compensi procuratori non danneggi i calciatori, lo si desume anche dai numerosi avvisi di accertamento che l’Agenzia delle Entrate ha notificato a vari calciatori considerando l’accollo del loro debito da parte delle società un “fringe benefit” da sottoporre a tassazione. In ogni caso, secondo la difesa dell’istante, si applicherebbe al caso di specie il principio di origine penalistica (ma applicabile anche al procedimento disciplinare) del “favor rei”, cioè dell’applicazione della norma successiva ove più favorevole al reo: norma da rinvenirsi nell’art. 19.4 Regolamento Agenti FIFA, in vigore dal 1° gennaio 2008, che autorizza espressamente i Clubs a pagare direttamente i compensi professionali dovuti dal calciatore al proprio agente. 3.6 L’istante conclude l’esposizione delle censure all’operato della Commissione rilevando la violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni inflitte, nonché della loro contrarietà all’art. 33 Reg. Agenti FIFA, il quale limita la durata della sospensione della licenza dell’agente a soli 12 mesi, contro i quattro anni inflitti all’interessato. 4. I MOTIVI AGGIUNTI 4.1 Con motivi aggiunti depositati in data 22 giugno 2009, il sig. A. Moggi ripropone le questioni preliminari già sollevate con l’atto introduttivo (improcedibilità dell’azione disciplinare per difetto di proroga del termine per la conclusione delle indagini: art. 32 CGS; non utilizzabilità degli atti del processo penale e sospensione del procedimento disciplinare per pregiudizialità penale); contesta la nullità della decisione della CGF per violazione del termine perentorio per il deposito della motivazione (artt. 34 e 38 CGS) e contesta, nel merito, la stessa decisione. In particolare: a) deduce la violazione art. 34 CGS per difetto di motivazione in ordine all’entità della sanzione; b) ripropone, illustrandole ulteriormente, le censure formulate con l’atto introduttivo, riguardanti insussistenza di ragioni di conflitto di interessi con riferimento alle situazioni parentali, in relazione al significato da dare all’art. 15 del REAAC, secondo un’interpretazione conforme ai principi generali, come desumibili dall’art. 1394 cod. civ. e dall’interpretazione giurisprudenziale fornita dalla Cassazione. 4.2 Con gli stessi motivi aggiunti l’istante esamina i capi della decisione relativi alle singole contestazioni. In particolare: a) con riguardo alla contestazione n. 4 si rileva la lacunosità e contraddittorietà della motivazione, poiché prima si afferma l’inesistenza di un contratto di mandato tra i due giocatori russi e l’agente Trabucchi e poi si contesta al sig. A. Moggi un comportamento tendente a risolvere un rapporto con altro agente, dichiarato, tuttavia, inesistente dalla stessa Corte; b) con riferimento alla contestazione n. 5, si ribadisce la lacunosità e mancanza di motivazione in merito ad un imprecisato comportamento omissivo a carico del sig. A. Moggi in danno del calciatore Amoruso; c) per le contestazioni 6 e 7 si insiste sul difetto di motivazione in ordine ad una presunta ma imprecisata condotta omissiva del sig. A. Moggi a fronte delle pressioni della soc. Juventus per conferire il mandato al sig. A. Moggi stesso; d) con riferimento alla contestazione n. 8, riguardante il conflitto di interessi parentale per i giocatori Chiellini e Amoruso, l’interessato ribadisce quanto già ampiamente illustrato in precedenza; e) sulle contestazioni distinte con i numeri da 10 a 23, sempre relative al conflitto di interessi sotto il profilo dei pagamenti per compensi professionali operati dalle società calcistiche invece dei giocatori rappresentati, la difesa del sig. A. Moggi si riporta all’atto introduttivo del giudizio. 5 - La FIGC, con memoria di costituzione, ha puntualmente e dettagliatamente contestato la fondatezza delle singole censure mosse dall’istante alla decisione della CGF. Le parti hanno ulteriormente illustrato le proprie difese con ampie memorie autorizzate e conclusionali. DIRITTO 1 - ECCEZIONI PRELIMINARI Vanno, innanzitutto, esaminate le questioni pregiudiziali e preliminari sollevate dal sig. A. Moggi con l’atto introduttivo del giudizio e con i motivi aggiunti. In primo luogo va valutato il profilo di improcedibilità del procedimento disciplinare per superamento del termine stabilito dall’articolo 27, comma 8, CGS, a tenore del quale “le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una stagione sportiva devono concludersi prima dell’inizio della stagione sportiva successiva, salvo proroghe eccezionali…”. Nella specie, la norma, secondo le difese di A. Moggi, risulterebbe violata in quanto le indagini, iniziate nella stagione calcistica 2005 – 2006, si sarebbero dovute concludere entro il 30 giugno 2006, termine in concreto ampiamente superato con conseguente consumazione del potere disciplinare. 1.1 Sul punto, l’impugnata decisione della Corte Federale ha ritenuto la norma invocata dall’istante inapplicabile al caso di specie. L’argomentazione su cui la Corte ha fondato la propria statuizione va condivisa. Mette conto evidenziare, come pure ha fatto l’impugnata decisione, che l’articolo 18 del REAAC, adottato con Com. Uff. n. 81 del 22 novembre 2001 e vigente fino al 1° febbraio 2007, data di entrata in vigore del nuovo Regolamento Agenti, prevedeva che “l’accertamento delle infrazioni e l’applicazione delle sanzioni nei confronti degli agenti sono di competenza della Commissione in sede disciplinare. Per l’acquisizione dei dati relativi e per l’accertamento delle infrazioni, la Commissione può avvalersi anche dell’Ufficio Indagini e di ogni altro organo federale, chiedendo altresì ogni informazione agli iscritti che, a pena di sospensione, sono tenuti a fornirle”. Secondo la riportata disposizione, dunque, l’esercizio del potere disciplinare – nello specifico campo della responsabilità degli agenti calciatori – veniva devoluto alla Commissione degli Agenti, istituita presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio, ai sensi dell’art. 2 del Reg. citato, la quale Commissione avrebbe potuto avvalersi, con esplicita richiesta, della collaborazione anche dell’Ufficio Indagini, cioè dell’organo federale che per gli altri ambiti disciplinari, costituiva all’epoca e prima della riforma dell’ordinamento della giustizia sportiva, l’unico detentore del potere istruttorio ai fini dell’attività decisoria degli organi della giustizia sportiva individuati dal Titolo IV (artt. 23 e seg.) del CGS. In sostanza, il REAAC del 2001 aveva istituito un procedimento ed un organo disciplinare speciale, la Commissione agenti, che concentrava in sé tanto poteri istruttori che decisori, rispetto al quale l’Ufficio indagini veniva collocato in posizione eventualmente servente e strumentale, restando la Commissione “vero dominus della fase inquirente”, come esattamente osservato nella pronuncia qui censurata. 1.2 - Questo regime di specialità – che si ricomponeva ad unità in un momento successivo alla conclusione della fase disciplinare di primo grado attraverso il raccordo con l’ordinario percorso della giustizia sportiva nella fase dell’impugnazione, per effetto della previsione compendiata al successivo comma V (dell’articolo 18), prevedendo che “le decisioni della Commissione (agenti) sono soggette a ricorso innanzi alla Commissione di Appello Federale …” (oggi Corte di Giustizia Federale) (cfr. pag. 5 decisione CGF) – è venuta meno solo a seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina regolamentare di cui al nuovo REAAC in vigore dal febbraio 2007, in base al cui innovato art. 18 anche la cognizione di tale settore dell’ordinamento disciplinare sportivo è stata interamente attratta nella competenza degli Organi di Giustizia Sportiva. Quindi, soltanto dal 2007 l’impostazione particolare dell’assetto istituzionale della materia disciplinare degli agenti calciatori viene radicalmente ribaltata e uniformata agli altri settori disciplinari. Infatti, l’art. 18 del nuovo regolamento settoriale dispone ora, al comma 1, che “le indagini, il deferimento e l’accertamento delle infrazioni e l’applicazione delle sanzioni nei confronti degli agenti in possesso di licenza rilasciata dalla F.I.G.C. sono di competenza degli organi di giustizia sportiva della F.I.G.C., secondo le procedure previste dallo Statuto e dai regolamenti federali in relazione ai tesserati F.I.G.C., fatte salve le eventuali previsioni specifiche del presente regolamento”. Il successivo comma 3 dello stesso articolo prevede, poi, che “a seguito di deferimento della Procura Federale, gli Agenti sono giudicati in unico grado federale dalla Commissione di Appello federale….”. 1.3 - In base a quanto riportato, appare evidente che al momento di inizio del procedimento disciplinare in questione (maggio - giugno 2006, date rispettivamente della delibera di attivare il procedimento disciplinare e della notifica dell’atto di incolpazione) vigeva un sistema derogatorio rispetto alla disciplina generale contenuta nel CGS, improntato, nella fase iniziale e di prima istanza, al principio di specialità, che la decisione impugnata qualifica - non del tutto correttamente (ma si tratta di questione terminologica non incidente sul concreto assetto delle fonti di disciplina) - “di rigida separazione degli ordinamenti”. L’assunto della difesa dell’istante, teso ad affermare una semplice competenza “specifica” della commissione agenti e non anche una competenza “speciale” né tanto meno “domestica” non può, pertanto, condividersi e ciò, oltre quanto già osservato, per una serie di ulteriori ragioni. In disparte il rilievo generale che la “specificità di competenze” della commissione agenti si fonda, appunto, sulla specialità delle norme che la prevedono, va osservato in primo luogo che quella specialità si giustifica con la natura del tutto peculiare – rispetto agli interessi tipici dell’ordinamento sportivo – dell’attività degli agenti calciatori, trattandosi di attività negoziale, importante sì per il mondo del calcio, ma pur sempre ausiliaria, che conduce alla stipulazione dei contratti di collaborazione tra atleti e società sportive: attività in astratto espletabile anche da soggetti estranei all’ordinamento sportivo e, tuttavia, assoggettati al potere normativo ed autoritativo dei rispettivi enti esponenziali (cfr. Consiglio di stato, Sez. VI, 14 aprile 1998, n. 473). E’ in relazione a tale particolare aspetto funzionale, solo indirettamente riferibile all’attività sportiva, che si giustifica la norma regolamentare settoriale del 2001, che sottraeva, almeno in parte, la figura dell’agente dei calciatori alla disciplina generale di cui al CGS ed affidava alla relativa commissione agenti poteri istruttori e decisori, secondo quanto disposto dal già citato art. 18, comma 5, del REAAC 2001, norma espressiva di un generale principio di parziale autonomia, che si ritrova in altre disposizioni dello stesso regolamento agenti: come quella dell’art. 3, comma 5, che ribadisce le speciali competenze disciplinari della commissione in materia di abuso di posizione dominante da parte dell’agente. 1.4 - In relazione a tale regime di specialità del settore professionale degli agenti si rivela, pertanto, inapplicabile la disposizione dell’art. 27, comma 8, del CGS vigente al 2006, in quanto inserita in un contesto normativo dedicato esclusivamente alle attività istruttorie rimesse a quello specifico organo di giustizia sportiva costituito dall’Ufficio indagini, non confondibile o equiparabile, per struttura e finalità, alla commissione agenti. La norma, d’altronde, con la sua tassatività temporale riferita al sub procedimento istruttorio risponde all’esigenza – trasparente dall’analoga previsione dell’art. 36, comma 2, specificatamente dedicata agli illeciti sportivi ed alla materia gestionale ed economica - di assicurare un regolare svolgimento delle competizioni sportive nell’anno successivo a quello in cui si sono verificati gli illeciti, facendo con immediatezza rilevare le violazioni delle specifiche “norme di comportamento”“ contenute nel Titolo I del CGS (artt. 1 e seg.), preordinate al corretto svolgimento delle competizioni calcistiche; finalità, dunque, parzialmente inconferente rispetto al codice disciplinare e deontologico degli agenti calciatori recate negli artt. 12, 14 e 16 del REAAC, tenuto distinto anche da quello disciplinare settoriale riferito alle società, per le quali l’art. 20, comma 1, dello stesso regolamento agenti tiene ferma la competenza generale degli ordinari organi di giustizia sportiva (“La società che contravviene ai divieti del presente regolamento è soggetta alle seguenti sanzioni da parte degli organi di giustizia sportiva della FIGC…”, non, dunque, della commissione agenti). 1.5 - Pertanto, il principio di salvezza e osservanza delle norme federali statutarie e regolamentari della FIGC, delle Confederazioni e della FIFA, contenuto nell’art. 21 del REAAC va coordinato con quello di specialità dell’ordinamento disciplinare sostanziale e procedimentale dei (soli) agenti calciatori, il quale, aderendosi all’impostazione unitaria della difesa del resistente, dovrebbe considerarsi addirittura illegittimo nella sua interezza, tenuto conto che l’art. 30 dello Statuto della FIGC sembrerebbe rimettere l’intero ordinamento della giustizia disciplinare sportiva esclusivamente al CGS, con esclusione di qualsivoglia competenza normativa ulteriore, aggiuntiva o derogatoria. Ma sul punto nessuna censura viene mossa dalla difesa dell’interessato al REAAC, il quale, pertanto, continua a svolgere la sua efficacia normativa speciale e derogatoria dell’assetto generale dell’organizzazione e funzionamento degli organi disciplinari. 1.6 – Anche se il sistema regolamentare del 2001 presenta inconvenienti di eccessiva frammentazione rispetto alle norme generali, questi, tuttavia, ben si giustificano con la sopra rilevata natura particolare dell’attività negoziale svolta dagli agenti in questione. A tale anomalie ha inteso porre rimedio il nuovo regolamento agenti in vigore dal febbraio 2007, il cui art. 18, ribaltando l’impostazione normativa precedente, ha affidato “Le indagini, il deferimento e l’accertamento delle infrazioni e l’applicazione delle sanzioni nei confronti degli Agenti in possesso di Licenza rilasciata dalla FIGC” alla esclusiva “competenza degli organi di giustizia sportiva della FIGC, secondo le procedure previste dallo Statuto e dai regolamenti federali in relazione ai tesserati FIGC, fatte salve leeventuali previsioni specifiche del presente regolamento”, lasciando alla commissione agenti semplici e limitati poteri disciplinari ausiliari, cautelari e di segnalazione al Consiglio dell’Ordine degli avvocati. Le nuove disposizioni dell’innovato REAAC, tuttavia, sono inapplicabili al procedimento di cui si tratta, iniziato e proseguito nel vigore di quello precedente, le cui previsioni – ripetesi – derogavano in parte qua alla normativa generale del CGS, la cui applicazione al sub ordinamento degli agenti calciatori avrebbe potuto portare, come pure riconosciuto dalla difesa dell’istante (pag. 2 motivi aggiunti) ad “effetti di abnorme portata” o, se si vuole, ad una inapplicabilità della norma le quante volte i “fatti denunciati” fossero emersi a ridosso del termine della stagione sportiva (cosa che appunto è avvenuta nel caso di specie). 1.7 - Ad ulteriore confutazione della censura della parte istante va ancora osservato che essa si pone in evidente contraddizione con il profilo di pretesa pregiudizialità penale sollevato dalla stessa parte con conseguente richiesta di sospensione del procedimento penale: pretesa evidentemente inconciliabile con l’altra di concludere le indagini disciplinari entro un (potenzialmente brevissimo) termine perentorio. 2 2.1 – Con riguardo all’altro profilo preliminare attinente lo stesso procedimento e relativo alla presunta non utilizzabilità degli atti del processo penale a carico, tra gli altri, di Alessandro Moggi, non formatisi in dibattimento, ma solo nella fase delle indagini preliminari, si osserva quanto segue. Sul punto, il Collegio di prime cure, le cui statuizioni vengono in questa sede censurate, pur prendendo atto che, nella scansione ordinaria del procedimento di formazione della prova penale, gli elementi di conoscenza, per poter assurgere a dignità di prova, debbono essere “veicolati nel dibattimento e superare il vaglio critico della dialettica processuale”, ha, tuttavia, ritenuto che “il descritto approccio metodologico riflette caratteri di cogenza solo ed esclusivamente nell’ambito del procedimento penale e non può essere riproposto, con la pretesa automaticità, in altri settori dell’ordinamento, vieppiù se contraddistinti – come quello sportivo – da una spiccata autonomia”, secondo quanto previsto dall’art. 2 della citata L. n. 401/1989 e dalla successiva L. n. 280/2003. Parte istante contesta tale percorso argomentativo, osservando che l’art. 2 della L. n. 401/1989 è norma di carattere eccezionale, applicabile ai soli casi tassativi di illecito sportivo, che qui non rilevano e che nel caso concreto andava fatta applicazione del generale principio di tipicità delle prove sancito dall’art. 35 del CGS. Al riguardo, occorre rilevare, sul piano delle fonti primarie, che il D.L. 19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva ispirate alla dichiarata “necessità di provvedere all'adozione di misure idonee a razionalizzare i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento giuridico dello Stato” (v. preambolo del decreto), convertito nella L. 17 ottobre 2003, n. 280, ha fissato il generale principio in base al quale “I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo” (art. 1, comma 2). 2.2 - In applicazione del predetto principio di autonomia dal legislatore statale è stata “riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive” (art. 2, comma 1). Il principio di reciproca autonomia degli ordinamenti statale e sportivo già era stata affermata, seppure con specifico riferimento al reato speciale di frode in competizione sportiva, dalla L. 13 dicembre 1989, n. 401 citata, la quale, applicando quel principio ai rapporti tra processo penale e procedimento disciplinare sportivo, aveva stabilito che “l'inizio del procedimento per i delitti previsti dall'articolo 1 non preclude il normale svolgimento secondo gli specifici regolamenti del procedimento disciplinare sportivo” e, con specifico riguardo a quest’ultimo, che “Gli organi della disciplina sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura penale fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'articolo 114 dello stesso codice” (art. 2, commi 2 e 3). 2.3 - In base ai riportati principi di autonomia degli ordinamenti statuale e sportivo, di cui quello fra ordinamento penale e disciplinare costituisce solo una specificazione anticipatoria del principio generale introdotto nel 2003, deve ritenersi la non applicabilità della prescrizione di cui all’art. 526 c.p.p., in materia di prove utilizzabili ai fini della deliberazione, a tenore del quale “il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento”. Come più volte affermato anche dalla giurisprudenza amministrativa, le regole della formazione e della rilevanza dei mezzi di prova tipiche del processo penale, ove entrano in gioco gli interessi fondamentali connessi alla persona umana non trovano immediata e diretta applicazione ai procedimenti amministrativi in genere e sportivi in specie. A tale ultimo riguardo deve convenirsi con l’affermazione di origine giurisprudenziale secondo cui le decisioni degli organi di giustizia sportiva sono l'epilogo di procedimenti amministrativi (seppure in forma giustiziale), e non già giurisdizionali, sì che non possono ritenersi presidiati dalle medesime, rigide garanzie del processo (T.A.R. Lazio - Roma, sez. III, 21 giugno 2007, n. 5645; id., 8 giugno 2007, n. 5280). In particolare, alla "giustizia sportiva", oltre che le regole sue proprie, previste dalla normativa federale, si applicano, per analogia, quelle dell'istruttoria procedimentale amministrativa, ove vengono acquisiti fatti semplici e complessi, che possono anche investire la sfera giuridica di soggetti terzi, con conseguente inapplicabilità delle regole processuali di formazione in contraddittorio della prova, esclusive e tipiche specialmente del processo penale. Né, con ciò, possono ritenersi violati principi di “civiltà giuridica” attinenti al diritto di difesa, tra cui, anzitutto, quello del contraddittorio per come configurato dall’ordinamento processuale. Al riguardo, vale ricordare che, pur valorizzando sempre più, sul piano teleologico ed applicativo, la disciplina contenuta nella legge generale sul procedimento amministrativo n. 241/1990, la giurisprudenza costantemente afferma che contraddittorio e partecipazione sono soddisfatti allorché la parte interessata sia adeguatamente informata della natura e dell'effettivo avvio del procedimento, nonché del contenuto degli atti del procedimento e sia posta in condizione di fornire gli apporti ritenuti utili in chiave istruttoria e logico – argomentativa, senza necessità di assicurare quel contraddittorio continuo ed integrale tipico del processo penale (tra le tante, cfr. Consiglio di stato, sez. VI, 26 gennaio 2006 , n. 220; id., 30/6/2003, n. 3925). 2.4 - Nella specie deve, quindi, condividersi quell’orientamento autorevole (seppur espresso in contesto diverso da quello qui in esame) secondo il quale i principi e le regole di formazione della prova penale sono volti a soddisfare finalità tutte interne all'attività di indagine penale; finalità non comparabili con interessi esterni che possano in qualsiasi modo essere avvantaggiati o pregiudicati dalla inapplicabilità di quelle regole specifiche che non si prestino ad essere estese ad ipotesi del tutto estranee alla loro "ratio" (Corte cost., 29 maggio 2002 , n. 223, con riguardo alla inapplicabilità dell’art. 117 c.p.p. al processo amministrativo). D’altra parte ed ancor più in generale va ricordato che nel nostro ordinamento non vige un principio di necessaria uniformità di regole processuali tra i diversi tipi di processo , sicché i diversi sistemi processuali ben possono differenziarsi sulla base di una scelta razionale del legislatore, derivante dal tipo di configurazione del processo e delle situazioni sostanziali dedotte in giudizio, anche in relazione all'epoca della disciplina e alle tradizioni storiche di ciascun procedimento (fra le tante Corte Cost., 21 gennaio 2000, n. 18). 2.5 - Alla stregua delle riportate considerazioni, non giovano alla parte istante i richiami (v. soprattutto pagg. 4 e 5 motivi aggiunti) alla giurisprudenza della Cassazione penale in tema di inutilizzabilità delle intercettazioni penali. Ciò, per il semplice motivo che quella giurisprudenza si riferisce a casi di nullità radicale della prova, cioè di ipotesi di inutilizzabilità delle intercettazioni, a norma dell'art. 271 c.p.p., comma 1, per vizi dei decreti autorizzativi delle intercettazioni. “In questo caso” ha precisato la Corte, “al di là della espressione "divieti di utilizzazione" usata nell'art. 271 c.p.p. con riferimento alla categoria della inutilizzabilità, creata dal legislatore (art. 191 c.p.p.) come sanzione processuale in conseguenza della violazione di espressi divieti di acquisizione probatoria, si è in presenza di violazione di regole poste a garanzia della segretezza e della libertà delle comunicazioni, costituzionalmente presidiata e cioè della libertà dei cittadini (art. 15 Cost.), che la stessa Corte Costituzionale ha ritenuto debba essere assicurata attraverso il rispetto di precise disposizioni, avuto riguardo alla particolare invasività del mezzo della intercettazione telefonica o ambientale, attinenti pure alla loro esecuzione presso impianti della Procura della Repubblica, con una deroga in casi eccezionali specificamente motivati (v. Corte Costituzionale 19.7.2000, n. 304)” (Cass. Pen. n. 29688/2007). La citata giurisprudenza non solo non offre spunti idonei a suffragare la tesi della difesa attrice, poiché nella specie non si contesta la legittimità e l’esistenza delle prove assunte nella fase delle indagini preliminari, ma, addirittura, conferma l’impostazione dell’autonomia degli ordinamenti processuali, su cui si fonda la motivazione della CGF. La stessa Cassazione penale ribadisce, infatti, che “costituisce principio consolidato e pacifico quello per cui la prova nel procedimento di prevenzione è autonoma e non deve rispecchiare i principi e le regole probatorie propri del processo penale di cognizione, potendo trattarsi, stante la peculiarità di tale tipo di procedimento, sia sul piano sostanziale che su quello processuale (v. sentenza della Corte Costituzionale n. 321 del 2004), anche di elementi meramente investigativi. Il giudice della prevenzione può quindi ritenere fondata la prova anche sulla base degli elementi emersi nell'ambito di un procedimento penale poi definito, in ipotesi, con il proscioglimento dell'imputato, poichè la diversità della struttura dei due procedimenti, in punto di prova, può comportare una diversa valutazione degli stessi elementi in sede di giudizio di prevenzione, essendo in particolare il giudice della prevenzione autorizzato a servirsi di elementi di prova tratti da procedimenti penali, anche se non ancora definiti”. 2.6 - Quanto, poi, all’ulteriore giurisprudenza relativa alla preminenza del giudicato penale sui procedimenti amministrativi ex art. 653 c.p.p., invocata dalla stessa parte, anch’essa è inidonea a supportare la pretesa inutilizzabilità delle prove acquisite nel corso delle indagini preliminari. La parte istante, infatti, si limita ad estrapolare da Cass., Sez. un., n. 23238 del 2005 il principio di diritto per cui "l'art. 1 L.. 27 marzo 2001 n. 97 nel modificare l'art. 653 c.p.p., ha inteso corrispondentemente ridurre l'autonomia dell'organo disciplinare, che ora non può considerare illecito disciplinare il medesimo fatto che il giudice penale abbia già irrevocabilmente ritenuto non costituire illecito penale", dimenticando tuttavia di completare quel principio secondo le indicazioni della stessa sentenza n. 23238, per le quali “l'interpretazione della nuova ipotesi di preclusione introdotta dalla riforma del 2001 (accertamento che il fatto non costituisce illecito penale) impone di limitare l'effetto preclusivo al solo caso in cui l'addebito disciplinare riguardi il medesimo fatto, già contestato e valutato in sede penale": e "la medesimezza del fatto - per il quale sia intervenuta sentenza penale assolutoria e che determina la preclusione dell'azione disciplinare - deve investire tanto l'elemento oggettivo che quello soggettivo”. Senza quella “medesimezza”, dunque, il principi di supremazia e preclusione sopra ricordato non opera più. Il tutto, poi, senza considerare che il principio di preclusione invocato da parte istante riguarda l’accertamento del fatto operato in sede penale ma non la sua valutazione a fini disciplinari. Per le esposte ragioni va respinta la richiesta di sospensione del presente procedimento. Sul punto, la decisione impugnata ha osservato che il rapporto tra i due procedimenti (quello penale e quello disciplinare) resta governato, per espressa voluntas legis (cfr. L. 17.10.2003, n. 280), dal principio di autonomia, sicché la dedotta pendenza (in grado d’appello) del procedimento penale non può condizionare né semplicemente rallentare l’ordinario svolgimento del procedimento disciplinare sportivo dinanzi agli organi di giustizia sportiva (cfr. come espressione del medesimo principio anche l’art. 2 della L. 13.12.1989 n. 401, rispetto ai delitti di frode in competizione sportiva). Oltretutto, osserva ancora il Tribunale, la pretesa sospensione si pone in irrimediabile contrasto (di qui la sua inammissibilità) con la precedente prospettazione di parte, secondo cui il CGS impone di concludere inderogabilmente le indagini entro il termine perentorio della fine della stagione calcistica. 3 3.1 - Quanto, infine, all’ulteriore censura preliminare, secondo la quale la decisione della CGF sarebbe nulla o, comunque, inefficace in quanto adottata dopo lo scadere del termine “perentorio”“ (a detta dell’istante) stabilito dall’art. 34, comma 2, CGS, va ritenuta, anzitutto, tardiva e, comunque, priva di fondamento. Quanto alla tardività, è da osservare che secondo l’assunto di parte istante la decisione si sarebbe dovuta depositate entro il 22 aprile 2009, termine di scadenza dei quindici giorni previsti dall’art. 34 CGS; la domanda arbitrale è stata depositata il 5 maggio 2009, in data, cioè, posteriore alla scadenza del termine perentorio, la cui violazione si sarebbe, pertanto, dovuta proporre con l’atto introduttivo e non con i motivi aggiunti. In ogni caso la censura è priva di ogni consistenza. Soccorre al riguardo il principio, questo sì di carattere generale e valido per tutti i procedimenti giurisdizionali o giustiziali, secondo il quale il termine per il deposito così del dispositivo, così come quello per il deposito della sentenza, non è, in mancanza di tassative prescrizioni, considerato dalla legge come perentorio, così che la sua violazione non incide sulla validità della sentenza , ma può rilevare, eventualmente, solo sotto il profilo disciplinare per il magistrato ritardatario ovvero quello della responsabilità dell'Amministrazione, ai fini dell'azione di cui alla L. 24 marzo 2001 n. 89 (Cass. Civ., sez. un., 12 maggio 2008, n. 11655; Cons. St., sez. IV, 22 settembre 2003, n. 5357). 4 - MERITO DELLE SINGOLE CONTESTAZIONI. OSSERVAZIONI PRELIMINARI. Prima di passare all’esame delle varie censure afferenti i singoli capi di imputazione contenuti nell’atto di incolpazione della Procura Federale, si ritiene di dover respingere anzitutto il profilo generale di doglianza sollevato dalla parte istante in ordine ad una presunta, generale carenza motivazionale della decisione della CGF. Al riguardo, la difesa dell’interessato lamenta che “Balza agli occhi, scorrendo le infelici motivazioni della decisione impugnata, un dato solo in apparenza irrilevante. Mentre, infatti, con riguardo alle eccezioni preliminari e pregiudiziali in rito avverso l’azione disciplinare, la Corte si dilunga — pur arrampicandosi sugli specchi ! - nel tentativo di un’interpretazione in qualche modo sostenibile delle norme e di individuare teorie, improvvisamente, con riguardo alle singole contestazioni cambia del tutto stile, rinunciando financo a ricercare argomenti e decidendo in modo superficiale e deduttivo, quasi a voler sbrigativamente ed acriticamente aderire al carattere sommario del deferimento della Procura Federale “. Le contestazioni così mosse all’impianto generale della motivazione dell’impugnata decisione non hanno alcun riscontro nella realtà documentale in atti. Delle quindici fitte pagine di cui si compone la predetta decisione, ben nove (da pag. 6 a pag. 15) sono dedicate esclusivamente ad analizzare punto per punto i ventuno capi di incolpazione contenuti nell’atto di deferimento della Procura Federale. Nell’esaminare distintamente le singole contestazioni l’organo decidente ha dapprima esposto chiaramente ed esaustivamente i contenuti delle singole imputazioni, quindi ha riferito sulle risultanze degli atti istruttori, con particolare (ma non esclusivo) riferimento agli atti dell’inchiesta penale (tenendo conto al riguardo di quanto in precedenza già precisato a proposito della loro utilizzabilità) traendone le conclusioni sul punto della sussistenza o meno dell’addebito contestato; sussistenza che – è bene chiarire – per alcuni aspetti pur significativi è stata esclusa dalla Corte, con ciò potendosi escludere in via di principio l’affermazione di un atteggiamento precostituito che avrebbe indotto la CGF ad assumere “stravaganti impostazioni” o ad “arrampicarsi sugli specchi” (cfr. contestazioni sub nn. 1 e 2). In sintesi e conclusivamente sul punto, l’impianto della motivazione della decisione della Corte non merita censura alla luce del coacervo delle risultanze procedimentali, compiutamente indicate, analiticamente esaminate, correttamente valutate sul piano fattuale non meno che logico - giuridico, con una motivazione congrua, sufficiente, condivisibile e di fatto da questo Tribunale sostanzialmente condivisa, salve talune precisazioni ed integrazioni che si faranno in prosieguo. Ciò detto in via generale, può passarsi all’esame delle singole contestazioni, per come elencate ed illustrate nell’atto introduttivo e nei motivi aggiunti. 5 - CONTESTAZIONE DISTINTA CON IL NUMERO 4) della decisione CGF. 5.1 - L’impugnata decisione riferisce che, con il capo 4) dell’atto di deferimento, viene contestata ad Alessandro Moggi “la violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui agli artt. 1, comma 1, C.G.S. e 12 del previgente Regolamento Agenti, con particolare riferimento all’art. 12, comma 3, del Regolamento Agenti vigente sino all’1.2.2007, per aver contattato, al di fuori del limite temporale previsto dal Regolamento, i calciatori Ilyas Zeytulaev e Victor Budyanskiy, al fine di acquisirne la rappresentanza nonostante che gli stessi avessero già in essere un rapporto contrattuale con altro agente “. Sul punto la Corte osserva che dagli atti di indagine non emerge, all’epoca dell’incontro dei giocatori con il sig. Alessandro Moggi presso l’Hotel Concorde di Torino, l’esistenza di un mandato conferito dagli stessi calciatori Zetulayev e Budyanskiy all’agente Marco Trabucchi e che in capo al sig. A. Moggi non sussisteva alcun obbligo di preventiva verifica poiché, all’epoca dei fatti, il sig. Marco Trabucchi risultava essere agente iscritto presso Albo di Federazione straniera. A questa osservazione la stessa Corte fa seguire la seguente proposizione avversativa: “Peraltro, la condotta tenuta da A. Moggi dopo essere venuto a conoscenza dai calciatori stessi della presenza di un agente che curava i loro interessi, diretta a supportare i calciatori stessi al fine di risolvere tali accordi e, conseguentemente, acquisire il mandato a rappresentarli, costituisce violazione dei primari principi di lealtà, correttezza, probità e buona fede sanciti dall’art. 1 C.G.S., e dall’arti. 12 del Regolamento Agenti in vigore all’epoca dei fatti. Sotto quest’ ultimo aspetto il comportamento del Moggi merita di essere sanzionato “. 5.2 - La parte istante, nell’atto introduttivo e nei motivi aggiunti (pagg. 25-29 e 14), rileva la contraddittorietà e la confusione prima delle deposizioni dibattimentali dei due giocatori e poi della decisione della Corte. In particolare, parte istante deduce che: a) non essendoci alcun rapporto procuratorio con altri agenti non v’era alcuna necessità di coartazione; b) v’è assoluta incertezza sull’identità della persona che accompagnava Alessandro Moggi e che è stata il vero interlocutore dell’incontro, indicata da uno come Leonardi e dall’altro come Ceravolo; c) l’occasionalità e brevità (solo due o tre minuti) non poteva consentire di consumare le gravi violazioni disciplinari contestate al sig. A. Moggi; d) durante i colloqui il sig. A. Moggi ha fatto da semplice spettatore essendosi limitato ad una mera presentazione non seguita da alcuna conversazione diretta. Sul punto è da osservare quanto segue: a) il sig. A. Moggi era senz’altro presente all’incontro in questione: la stessa parte ammette che “Alessandro Moggi si limitò a presentarsi ai due” giocatori (pag. 29 atto introduttivo ); b) sono sufficienti pochi secondi per operare una coartazione o deviazione della volontà dal suo processo formativo anche attraverso un cenno o una frase, sicché la durata di un incontro nulla significa; c) le incertezze riguardano la persona a fianco di A. Moggi ma mai quest’ultimo. 5.3 - Al di là e prima delle osservazioni di carattere logico – intuitivo sopra esposte, ben diversa valenza hanno le risultanze dibattimentali e le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale penale di Roma. Si legge, infatti, (pag. 296 della sentenza penale): “Il teste Zeytulaev, dopo aver ricordato l’episodio concernente Moggi che, a fronte della sua richiesta di tornarsene in Russia lo aveva sostanzialmente redarguito, facendogli presente che senza il loro consenso non sarebbe andato da nessuna parte, ha continuato ricordando alcune circostanze concernenti l’incontro presso l’hotel Concorde di Torino cui aveva partecipato anche Budyanskiy: era stato convocato da qualcuno della società e, una volta in albergo, vi aveva trovato il Ceravolo che gli aveva presentato Moggi Alessandro; i due avevano cercato di convincerlo a firmare la procura a Moggi prospettandogli i vantaggi di cui avrebbe beneficiato mettendosi con loro che erano una società forte e potente (a differenza degli altri procuratori) e facendogli presente che in caso contrario avrebbe certamente. avuto delle difficoltà a trovare una squadra; lui aveva rifiutato perchè pensava di tornarsene in Russia, la discussione si era un po’ accesa e lui aveva anche risposto male al Moggi . a cagione delle sue insistenze ed era stato ripreso per questo dal Ceravolo. Non aveva aderito alla richiesta di Moggi, nonostante il Ceravolo usasse parole dure e, dopo qualche tempo era tornato in Russia. Al ritorno in Italia aveva fatto un contratto piuttosto modesto con la Reggina”“. Aggiunge subito dopo la stessa sentenza (pagg. 296 in fondo e 297) : “Il tenore di queste deposizioni, del tutto attendibili sia per la loro sostanziale concordanza in un contesto di genuinità e spontaneità, provato anche dalla circostanza dell’errata indicazione da parte di uno dei due della persona che accompagnava il Moggi, sia per il fatto che nessuno dei due si è costituito parte civile… permette al Tribunale di poter “osservarsi che la qualità delle minacce formulate per indurre i due giocatori a revocare la procura a Trabucchi per darla a Moggi Alessandro, alla luce di tutte le circostanze illustrate, risulta non idonea ad integrare la fattispecie di cui all’art. 513 bis c.p., mancando nelle stesse quelle caratteristiche ripetutamente richiamate nella parte che precede: la qualità, il tipo e le modalità dell’atteggiamento minatorio del Moggi Alessandro e di chi lo spalleggiava in quella occasione è ben lungi dall’integrare le forme di intimidazione della criminalità organizzata richieste dalla norma in esame”. 5.4 - Ma se i fatti oggettivi non consentono, secondo il Tribunale, di ravvisare il reato speciale di illecita concorrenza con minaccia o violenza, di cui all’art. 513 bis c.p., essi non escludono altre fattispecie criminose.Continua infatti la sentenza a pag. 298: “Residua, tuttavia, il delitto di tentata violenza privata: se per un verso la convocazione dei due giocatori (russi, n.d.r.) presso l’Hotel Concorde di Torino ad opera di qualcuno della società (Juventus, n.d.r.) dimostra la possibilità del Moggi Alessandro di abusare della sua posizione di figlio di Luciano strumentalmente alle sue mire, quello che è accaduto dopo integra con tutta evidenza il requisito della minaccia richiesto dall’art. 610 c.p.: minaccia che i due giovanissimi giocatori (poco più che ragazzi), hanno percepito perfettamente non solo in ragione del tenore e delle modalità delle imposizioni, ma anche a cagione della qualità delle persone che quelle imposizioni stavano facendo, persone strettamente legate al loro datore di lavoro Moggi Luciano (rectius: Juventus, n.d.r.). Questo atteggiamento minatorio, come si è detto, non era fine a se stesso, ma direttamente funzionale ad ottenere il rilascio della procura per il quale, ad ogni buon conto, Moggi Alessandro si era portato dietro i relativi moduli, senza peraltro riuscire nei suoi intenti”. Alessandro Moggi viene pertanto ritenuto colpevole del reato di violenza privata nella forma del tentativo. 5.5 - Da tali convincenti, logiche, pertinenti considerazioni – le quali trovano pieno conforto probatorio nelle testimonianza dibattimentali dei due russi, riportate alle pagg. da 65 a 69, prima della deposizione del teste Marinella – emerge evidente il tentativo di minaccia sul piano penale (rispetto al quale necessariamente il tribunale si astiene da ogni commento) e quello di pressione sul piano disciplinare, teso ad alterare il processo di formazione autonoma e libera della volontà dei due giocatori.In particolare, risulta acclarato che: a) l’incontro all’hotel Concorde – in disparte l’irrilevanza ex se del dato temporale, come sopra già osservato - non durò due o tre minuti, ma per un tempo più lungo che il teste Budyanskiy indica in 15 minuti; b) Il sig. A. Moggi non fece da presentatore ma venne lui presentato ai due giocatori dai dirigenti o comunque emissari della squadra di calcio; c) Alessandro Moggi non si limitò ad un ruolo di mero spettatore, essendo stato anzi apostrofato da uno dei due giocatori per le sue insistenze; d) la non perfetta concordanza su un dato marginale dell’episodio del Concorde delle testimonianze dei due giocatori (presenza di Ceravolo o di Leonardi o di entrambi) non solo non ne mina la validità probatoria, ma, al contrario, ne rafforza la credibilità sul piano della genuinità e spontaneità; e) anche se non esisteva un mandato formale a favore dell’agente Trabucchi è certo che costui curava gli interessi dei due giovanissimi giocatori, i quali si fidavano di lui anche perché, come detto da uno dei due in dibattimento, egli parlava il russo; f) comunque, in disparte l’esistenza di un mandato formale o informale al Trabucchi, il comportamento del Moggi Alessandro è stato qualificato come minaccia e comunque, indipendentemente dalla qualificazione e configurazione penalistica, esso ha senz’altro rappresentato un atteggiamento minaccioso (“minatorio” dice addirittura il Giudice penale) tale da costituire senza alcun dubbio una pressione (il Tribunale penale ha colto appieno la differenza dei due comportamenti vessatori a pag. 247 della sentenza, a proposito degli atteggiamenti di un altro protagonista della vicenda calcio poli: il presidente del Perugina calcio) per scegliere un procuratore invece di un altro, prospettando vantaggi (o, all’opposto, stroncamenti) di carriera in seno ad una società calcistica vantatamente “forte e potente”. 5.6 - La incontestabile imputabilità al Moggi Alessandro dei comportamenti ed atteggiamenti quanto meno oppressivi nei confronti dei due giocatori russi dimostra la fondatezza e legittimità delle imputazioni ascritte e ben individuate nell’atto di incolpazione (pag. 9 e 10) sotto il profilo della violazione degli artt. 1, comma 1, CGS e 12 REAAC 2001. Quanto alla prima norma, di apertura del Titolo I del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) dedicato alle norme di comportamento, essa impone a coloro che sono tenuti all’osservanza delle norme federali di “comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. Il citato articolo del regolamento agenti dispone, a sua volta, che (comma 1) “l’Agente è tenuto all’osservanza delle norme federali, statutarie e regolamentari della F.I.G.C., delle Confederazioni e della F.I.F.A., improntando il proprio operato a principi di correttezza, lealtà, buona fede diligenza professionale; garantendo in particolare che ogni contratto di prestazione sportiva concluso, a seguito della propria attività, sia conforme alle sopraccitate norme nonché a quelle del diritto del Paese interessato”. Si stabilisce, poi, (comma 3) che “L’ agente non può contattare un calciatore, che abbia in essere un rapporto contrattuale con altro agente, ed assumerne l’incarico se non un mese prima dalla scadenza dello stesso. A tal fine l’agente può assumere idonea informativa presso la segreteria della Commissione”. 5.7 - Con i comportamenti posti in essere nei confronti dei due giocatori russi il Moggi Alessandro risulta avere violato entrambe le norme. Con le sue insistenti richieste di firmare i contratti di mandato già addirittura predisposti e proposti agli eventuali mandanti e con la prospettazione di carriere non legate a dati di capacità e bravura ma solo di collegamenti personali il Moggi ha dimostrato di non saper e voler rispettare quelle regole di correttezza, lealtà, buona fede e probità, che impongono anzitutto la giusta e retta (quindi proba) considerazione della persona umana e, parallelamente, l’astensione da pressioni indebite che eccedano i normali meccanismi prenegoziali di generali prospettazioni favorevoli circa la conclusione del contratto e che impediscano il sereno ed autonomo formarsi della volontà secondo apprezzamenti liberi dell’assetto dei propri interessi. Le ricordate disposizioni di fonte regolamentare settoriale ascritte specificamente all’ordinamento sportivo costituiscono classiche clausole generali, che trascendono precisi obblighi normativi e rappresentano espressione di principi generali di solidarietà e rispetto degli interessi degli altri. L'obbligo di correttezza (o buona fede oggettiva) è regola fondamentale che percorre trasversalmente tutte le regole del formarsi delle volontà negoziali, onde assicurare che esse siano preservate da qualsiasi aggressione psichica o fisica (cfr. Cass. Civ., sez. I, 6 aprile 2004, n. 6759 ) : si vedano al riguardo gli artt. 1337, 1434, 1439 cod. civ. sulla responsabilità precontrattuale, sulla violenza, sul dolo; gli obblighi di correttezza, lealtà, buona fede e diligenza costituiscono parametro di valutazione dei comportamenti iscritti in un reciproco impegno negoziale (artt. 1175, 1176, 1358, 1375, ecc. cod. civ. ). Si tratta di principi fondamentali i quali a loro volta sono riportabili all’ancor più generale principio di solidarietà sociale che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza, trova applicazione in ambito sia contrattuale che extracontrattuale, imponendo al soggetto di mantenere nei rapporti della vita di relazione un comportamento leale - specificantesi in obblighi di informazione e di avviso - nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio (cfr. v. Cass. Civ., 15/2/2007, n. 3462; 20/2/2006, n. 3651). 5.8 - Nell’ambito del generale principio di lealtà si inseriscono tutte le disposizioni relative ai rapporti gestori e di esercizio di potere negoziale nell’interesse altrui che predispongono una serie di prescrizioni o precauzioni al fine di evitare conflitti di interessi tra rappresentante e rappresentato, a garanzia degli interessi di quest’ultimo. Basterà ricordare le disposizioni codicistiche in materia di potestà genitoriale, di tutela, di rappresentanza, di società (artt. 320, 347, 360, 1394, 2373, 2454, 2519, ecc..). Ma del problema del conflitto di interessi si parlerà meglio in prosieguo. 5.9 - Per concludere sul punto, non appare censurabile la sostanza della decisione che ha ravvisato nel comportamento del sig. A. Moggi atteggiamenti di pressione e prevaricazione atti ad influenzare indebitamente la volontà del rappresentando e, perciò, contrari a quelle clausole generali di comportamento prenegoziale e contrattuale contenute nelle ricordate norma regolamentari del CGS e del REAAC. 6 - CONTESTAZIONE DISTINTA CON IL NUMERO 5). 6.1 - Al capo 5) dell’atto di deferimento ad Alessandro Moggi è stata contestata la violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, di cui agli artt. 1, comma 1, CGS e 12 del previgente Regolamento Agenti 2001, anche con riferimento alla norma di cui all’art. 12, comma 3, del medesimo Regolamento, avendo egli tenuto condotte connesse e coordinate, finalizzate, dapprima, all’acquisizione del mandato del calciatore Nicola Amoruso previa revoca del mandato già conferito all’agente Caliendo, al di fuori dei limiti temporali consentiti, e, successivamente, a coartare la volontà del calciatore, imponendo allo stesso di accettare il trasferimento presso altra società professionistica a condizioni decise unilateralmente dalla stessa società in cui militava anche a causa della sua assoluta inerzia. 6.2 - Sul punto, la decisione della CGF qui censurata osserva che “Dagli atti del procedimento non si rilevano elementi sufficienti a provare una condotta del Moggi diretta ad acquisire il mandato a rappresentare il giocatore Amoruso, malgrado quest’ultimo fosse seguito dall’agente Caliendo, né a coartare la volontà dello stesso giocatore al fine di far accettare al calciatore il passaggio alla società Perugia”. Subito dopo aggiunge, con la consueta ma scivolosa tecnica dell’esposizione avversativa, che “Il comportamento omissivo, però, tenuto dal Moggi nell’ambito di tale trattativa, costituisce una grave violazione del dovere di usare la massima diligenza professionale nella cura degli interessi dei propri assistiti e, conseguentemente, dei primari principi di lealtà, correttezza, probità e buona fede sanciti dal Codice di Giustizia Sportiva e dal Regolamento agenti…” Quest’ultimo passaggio motivazionale viene censurato con l’atto introduttivo e con i motivi aggiunti per insufficienza, genericità ed insignificanza. In particolare, si assume, da parte dell’interessato, che nel passaggio dalla Juventus al Perugia nella stagione calcistica 2002 – 2003 i proventi del calciatore passarono da quattro miliardi e 600 milioni circa di lire (lordi) a oltre 6 miliardi e quattrocento milioni di lire (sempre lordi): il che varrebbe di per sé ad escludere qualsiasi condotta vessatoria od omissiva. 6.3 - A smentire la fondatezza delle censure mosse dalle difese del Moggi stanno, anzitutto, le dichiarazioni rese in sede dibattimentale dal giocatore Amoruso. Innanzi ai Giudici del Tribunale penale il giocatore ebbe a dire che dopo il suo passaggio alla Juventus “I rapporti con Moggi Alessandro e con il padre Luciano erano stati pessimi; era accaduto, dopo un anno che lui stava alla Juventus, che Moggi Alessandro gli aveva anticipato che il padre Luciano voleva parlare con lui del suo trasferimento; nonostante avesse detto ad Alessandro che era lui il suo procuratore e che in questa veste era lui che doveva trattare la cosa, aveva ricevuta una telefonata da Moggi Luciano il quale gli aveva proposto di andare al Perugia; lui era contrario, perché sapeva che il Perugia navigava in cattive acque e doveva contenere i costi e quindi si era rifiutato; il Moggi lo aveva apertamente minacciato di farlo smettere di giocare e la telefonata, piuttosto accalorata, si era conclusa perché lui ad un certo punto l’aveva interrotta buttando giù il telefono. Più tardi, alle nove di sera, era stato richiamato e gli era stato detto che il contrattò con il Perugia era stato fatto. Era andato al Perugia e dopo pochi giorni, come lui aveva previsto, il presidente Gaucci lo aveva chiamato per dirgli che doveva dimezzare le sue pretese economiche (il contratto con la Juventus era di tre miliardi e mezzo di lire l’anno) e rinunciare a due anni di contratto; da quel momento era stato vittima delle angherie del Gaucci, tanto che la situazione si era fatta insostenibile; alla fine era stato sostanzialmente costretto a cambiare squadra e andare al Como, già in odore di fallimento (e ultima in classifica), cosa poi puntualmente accaduta, e così aveva perso anche quel contratto…” (pagg. 85 e 86 sentenza penale). 6.4 - Da questa deposizione resa in dibattimento (e non in sede di indagini preliminari, come prospettato genericamente nelle prospettazioni preliminari dell’istante) emerge un dato oggettivo ed inequivocabile: il sig. Alessandro Moggi ha abdicato alle sue funzioni rappresentative degli interessi del giocatore in favore del padre Luciano, il quale ha direttamente disposto d’autorità il passaggio dalla Juventus al Perugia; passaggio che, come osservato dal giocatore, è stato tutt’altro che vantaggioso, come tenta di far credere la difesa della parte istante con esclusivo riferimento a cifre nominali che non tengono conto della concreta realtà lavorativa in cui l’Amoruso è stato costretto. 6.5 - Il doppio ruolo svolto da Moggi Luciano, di dirigente della Juventus, di parte contrattuale e al contempo di rappresentante (seppure con esiti e intenti negativi) degli interessi dell’Amoruso ed il conseguente atteggiamento abdicativo (e, perciò, inammissibilmente omissivo) del figlio Alessandro, trova ulteriore conforto nelle condivisibili, in quanto del tutto plausibili, osservazioni svolte nella parte motiva della sentenza penale, laddove si sottolinea come “dopo appena un anno dal trasferimento nella Juventus quel rapporto di parentela (tra Luciano e Alessandro Moggi, n.d.r.) che lo aveva avvantaggiato si è manifestato nei suoi profili negativi: l’abuso inerente i rapporti di parentela — incoraggiato dal regolamento - è stato reiterato, ma questa volta in danno di Amoruso e in termini di illiceità penale evidente, da entrambi i Moggi nell’episodio del trasferimento di Amoruso al Perugia: nel quale Moggi Luciano, quali che fossero state le prestazioni dell’Amoruso nella Juventus, compatibili o meno con i compensi dati al giocatore in quel momento, non era in alcun modo abilitato, neppure per salvaguardare gli interessi della sua società, a costringerlo al trasferimento sgradito, per ragioni più che ovvie, con le modalità minatorie descritte, ossia prospettandogli non semplicemente la possibilità di metterlo fuori rosa per ragioni tecniche, ma più drasticamente lo stroncamento della sua carriera: perché in precedenza nessuno aveva costretto il Moggi Luciano a stipulare il primo contratto con Amoruso, per quattro anni e per gli emolumenti ivi previsti, e nessuno, d’altra parte, aveva costretto Moggi a rilevare la piena proprietà di Amoruso dal Napoli per riportarlo alla Juventus; quanto a Moggi Alessandro, costui, nella sua qualità di agente, aveva uno specifico obbligo giuridico, a termini di regolamento, di tutelare comunque le ragioni del giocatore, e non quelle del padre, come ha fatto; le doglianze dell’Amoruso su questo specifico punto risultano fondate e le giustificazioni spontanee di Luciano Moggi e di Alessandro Moggi inaccettabili sotto il profilo della legittimità. Questo primo episodio è emblematico del rapporto del tutto illegittimo tra Luciano Moggi e il figlio nella gestione dei calciatori da cui il figlio riceveva la procura: ciò che all’inizio del rapporto veniva prospettato, direttamente o indirettamente, per propiziare il rilascio della procura, successivamente diventava lo strumento per la sottoposizione de! giocatore alla volontà e agli specifici interessi dei Moggi, che non sempre potevano o dovevano coincidere con quelli del giocatore, ma che, in caso di contrasto, sì dovevano risolvere sempre a beneficio dei due imputati e in danno del giocatore che, come nel caso in esame, rappresentava, alla fine, la parte più debole del rapporto. La qualità e l’entità della minaccia rivolta ad Amoruso risultano ampiamente idonee ad integrare il delitto di violenza privata contestato: la prospettazione di stroncargli la carriera formulata dal Moggi Luciano — accompagnata dalla sostanziale complicità di Moggi Alessandro - non rappresentava né poteva essere intesa dal giocatore semplice boutade…” (pagg. 231 e 232 sentenza penale). 6.6 - In sintesi, anche il Tribunale penale rileva, al di là della configurazione dei comportamenti addebitati ai due Moggi in termini di illecito penale, che sono ancora al vaglio della Magistratura ordinaria, non solo la rinuncia del Moggi Alessandro al corretto, leale e diligente esercizio dei propri poteri procuratori derivatigli da un mandato sostitutivo di quello precedentemente conferito dal giocatore all’agente Caliendo, ma la sua collimanza di interessi non con il giocatore rappresentato ma con quelli della controparte contrattuale. 6.7 - Vale aggiungere che la testimonianza dibattimentale di Amoruso (peraltro, non solo non contestata dalla parte istante, ma dalla stessa invocata in via generale come strumento adeguato di prova, cfr. secondo profilo di censure preliminari e, in particolare, sopra punto 3.3) è stata verificata dallo stesso Tribunale di Roma, laddove in motivazione si è lungamente soffermato sul problema della attendibilità delle dichiarazioni di Amoruso, osservando che : “piuttosto che ricorrere ad un apprezzamento negativo sulla attendibilità del giocatore, che, secondo la difesa avrebbe formulato le accuse in argomento per il risentimento cagionato dalla azione civile in cui il Moggi Alessandro lo ha coinvolto, il Tribunale deve più correttamente e attendibilmente apprezzare la situazione oggettiva in cui Amoruso si è venuto a trovare quando gli è stato imposto il trasferimento al Perugia, senza dimenticare la leale testimonianza di Amoruso — il quale non si è neppure costituito parte civile - che ha fatto cadere la prima più grave imputazìone elevata dal P.M.: perché non deve essere dimenticato che laddove Amoruso avesse deciso per vendetta di accusare ingiustamente e falsamente i Moggi anche per l’episodio della revoca della procura a Caliendo e in favore di Alessandro Moggi, ciò avrebbe potuto farlo con molta facilità, ed invece ha scelto la strada della verità”” (pag. 234 sentenza penale). In conclusione, la decisione della CGF, pur nella sua indubbia stringatezza, non merita le censure mosse dal sig. A. Moggi. 7 - CONTESTAZIONI DISTINTE CON I NUMERI 6) e 7) 7.1 - Ai capi 6) e 7) dell’atto di deferimento, ad Alessandro Moggi sono state contestate, rispettivamente: a) la violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui agli artt. 1, comma 1, CGS e 12 del previgente Regolamento Agenti, per aver posto in essere condotte dirette a coartare la volontà del calciatore Ilyas Zeytulaev al fine di ottenere la procura dallo stesso calciatore previa revoca del mandato già conferito (evento non verificatosi per rifiuto del calciatore); b)la violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui agli artt. 1, comma 1, CGS e 12 del previgente Regolamento Agenti, per aver posto in essere identiche condotte coercitive della volontà del calciatore Victor Budyanskiy al fine di ottenere la procura dallo stesso calciatore previa revoca del mandato già conferito (evento non verificatosi per rifiuto del calciatore). Sul punto la CGF ha rilevato che secondo le risultanze delle attività di indagine “il signor Alessandro Moggi, nel corso dell’incontro con i calciatori Zetulayev e Budyanskiy, svoltosi presso l’Hotel Concorde di Torino, non abbia direttamente posto una condotta volta a coartare la volontà dei due giovani giocatori.” Subito dopo, però, con la consueta e certo non perspicua tecnica espositiva avversativa, la stessa Corte aggiunge quanto segue: “Tuttavia, il comportamento omissivo tenuto dall’agente nel momento in cui i dirigenti della società Juventus pressavano e minacciavano i giocatori nel tentativo di indurli a conferire il mandato allo stesso Moggi, costituisce, senza alcun dubbio, condotta finalizzata a coartare la volontà dei calciatori e, pertanto, violazione dei doveri di lealtà, correttezza, probità e buona fede stabiliti dall’articolo 1 C.G.S. e dall’articolo 12 del Regolamento agenti in vigore all’epoca dei fatti”. 7.2 - Questo modo espositivo della motivazione dà il destro alla parte istante di lamentare, a carico del modo di operare della Corte Federale, sbrigatività e contraddittorietà. Tuttavia, al di là di dati formali inerenti la costruzione periodica dell’esposizione, le imputazioni formulate al Moggi Alessandro appaiono, nella sostanza, esenti da rilievi. Già si è osservato sopra, al punto 5, che nella sentenza penale si evidenzia “… la qualità delle minacce formulate per indurre i due giocatori a revocare la procura a Trabucchi per darla a Moggi Alessandro, “subito dopo aggiungendosi che “Questo atteggiamento minatorio, come sì è detto, non era fine a se stesso, ma direttamente funzionale ad ottenere il rilascio della procura per il quale, ad ogni buon conto, Moggi Alessandro si era portato dietro i relativi moduli, senza peraltro riuscire nei suoi intenti”. A quanto già riportato nel precedente paragrafo 5, il Tribunale non può non rilevare come la testimonianza resa dal giocatore Budyanskiy dia conto dell’esistenza di un rapporto gestorio con il Trabucchi. Si legge, infatti, a pag. 63 della parte espositiva della sentenza penale: “Il teste Budyanskiy Victor, giocatore russo, ha spiegato di essere arrivato in Italia nel 2001… Nel 2004 lui aveva firmato la procura a Marco Trabucchi e subito dopo c’erano state delle insistenze da parte di Ceravolo, che curava il settore giovanile della Juventus, perchè tutti e tre (il teste più altri due giocatori , n.d.r.) dessero invece la procura a Moggi Alessandro; a loro era stato detto che sarebbero stati meglio e avrebbero potuto avere maggiori opportunità di carriera rispetto a quelle che poteva offrire il Trabucchi, e che tuffi i giovani della Juventus avevano dato quella procura al Moggi; in particolare la richiesta di firmare la procura a Moggi era stata fatta presso l’albergo Concorde dove erano in ritiro prima di una partita, ma loro si erano rifiutati; successivamente tutti e tre avevano avuto dei problemi perché non volevano prolungare il contratto con la Juventus e tornare in Russia, e gli era stato detto che potevano andarsene solo quando lo decideva la Juventus. Dopo le contestazioni del P.M. il teste ha confermato che in queste circostanze il Ceravolo aveva detto loro che dovevano firmare il contratto con la Juventus, altrimenti avrebbero avuto dei problemi sia per trovare una nuova squadra sia per fare un buon contratto…”. (pag. 65 sentenza penale). 7.3 - D’altra parte, l’esistenza di un rapporto gestorio tra i due ragazzi russi ed il Trabucchi emerge anche da ulteriori testimonianze rese in dibattimento, come quella resa dal teste Pavarese (pag. 199 della sentenza penale), il quale riferisce di avere trattato il passaggio del giocatore russo dalla Juventus all’Avellino “con il procuratore Trabucchi”.Appare allora evidente che, quando la CGF afferma che “non emerge l’esistenza di un mandato conferito all’Agente Marco Trabucchi”, essa intende riferirsi alla irreperibilità di una procura espressa, ma non certo l’insussistenza di un rapporto gestorio almeno di fatto, che i comportamenti e le dichiarazioni coercitive del sig. A. Moggi tendevano a vanificare con il conferimento di un nuovo mandato, del quale lo stesso Alessandro Moggi già aveva predisposto la relativa documentazione, senza peraltro concludere il contratto. 7.4 - Parimenti, non si ravvisano, a una attenta lettura, profili di travisamento, contraddittorietà ed erroneità nel passo della decisione ove si afferma che Alessandro Moggi non avrebbe “direttamente posto una condotta volta a coartare la volontà dei due giovani giocatori”. Anche se non si vuole considerare diretto autore delle minacce (e tuttavia sul punto v’è stata la condanna per tentata violenza privata, ma di ciò si occuperà il Giudice Penale in grado d’appello) A. Moggi ha assistito a quelle proferite da altri ed invece di tenere il comportamento di un agente probo, retto, leale e corretto ostacolando i tentativi di violenza o almeno dissociandosi da essi allontanandosi dal luogo dell’incontro, ha tentato di profittare di quelle minacce, avendo “cercato di convincere il giocatore a firmare la procura a Moggi prospettandogli i vantaggi di cui avrebbe beneficiato mettendosi con loro che erano una società forte e potente (a differenza degli altri procuratori)” (v. sopra sub 5.1). 8 - CONTESTAZIONE DISTINTA CON IL NUMERO 8) 8.1 - Con tale contestazione si addebita ad Alessandro Moggi la violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui agli artt. 1, comma 1, CGS e 12 del previgente Regolamento Agenti, in relazione all’art. 15, comma 1, del medesimo Regolamento Agenti 2001, anche in relazione al punto III e VI del Codice di Condotta professionale, per avere, riguardo ai contratti stipulati con i calciatori Giorgio Chiellini e Nicola Amoruso, in forza alla F.C. Juventus S.p.A., omesso di far sottoscrivere a questi ultimi apposita dichiarazione in merito all’avvenuta informazione circa l’esistenza di ragioni di conflitto di interessi derivanti dalla presenza in seno alla società Juventus di soggetti, titolari di cariche sociali, legati ad esso agente da vincoli di stretta parentela. Per tale aspetto disciplinare la Corte osserva come effettivamente il sig. Alessandro Moggi abbia agito in evidente conflitto di interessi nel corso delle trattative per il passaggio dei giocatori Chiellini e Amoruso alla società Juventus e non abbia raccolto, ai sensi dell’art. 15, comma 1, del Regolamento agenti del 2001, la dichiarazione dei calciatori di essere stati informati dell’esistenza di un conflitto di interessi, non essendo rinvenibile in atti la predetta dichiarazione. Sul punto, la difesa della parte istante non contesta il fatto oggettivo ma assume che esso non costituirebbe illecito disciplinare. 8.2 - In sintesi, la tesi sostenuta dalla difesa del sig. A. Moggi si sviluppa lungo le seguenti direttrici: a) l’art. 15 REAAC fissa soltanto un presunzione semplice di conflitto di interessi e, nella seconda parte, tipizza tale situazione con specifico riferimento alle relazioni parentali fra agente e dirigente di società calcistica; b) trattandosi di presunzione semplice essa viene meno con la prova contraria; c) la seconda parte dell’art. 15 individua nello strumento della dichiarazione di conoscenza del conflitto da parte del giocatore la prova dell’inesistenza o almeno dell’irrilevanza del conflitto; d) tale prova non occorre a fronte del fatto notorio della relazione parentale tra L. Moggi e A. Moggi, padre e figlio. Significativi passaggi di tale teoria si rinvengono nell’atto introduttivo, laddove si assume che “E’ chiaro allora che, nell’ipotesi in cui le ragioni di conflitto si traducano nella presenza di un vincolo di parentela (come nel caso di specie), la dichiarazione ut supra diventerà superflua in tutti quei casi in cui il vincolo stesso sia acclarato, ossia conosciuto dalla collettività degli individui. In casi simili, infatti, quella stessa conoscenza che il Regolamento richiede sia provata mediante un’ apposita dichiarazione scritta, perde la sua funzione di salvaguardia nei riguardi del calciatore. Il risultato della norma contenuta nel secondo periodo dell’art. 15, Co. I, REAAC viene, in buona sostanza, conseguito attraverso la “certezza”, acquisita aliunde, della sussistenza del vincolo parentale“ (pag. 31 atto introduttivo). 8.3 - Assume ancora la stessa difesa nel medesimo scritto che “Viene da pensare, semmai, che i due (Amoruso e Chiellini, n.d.r.) abbiano scelto Alessandro Moggi come loro Agente proprio perché figlio di Luciano. Quante volte, del resto, si sono indebitamente sollevate accuse (anche mediatiche) nei confronti di Alessandro Moggi e quelli della Gea per tale motivo? Si è celebrato addirittura un processo penale per questo!! Comunque la si voglia mettere, insomma, nessuna violazione dei doveri dì lealtà, probità e correttezza ex art. 1, comma 1, CGS può davvero essere ascritta ad Alessandro Moggi, per l’ovvia ragione che costui, nel corso della sua carriera professionale (e dunque anche nel caso di specie) non ha mai potuto — neanche per un attimo — pensare di poter nascondere a chicchessia il legame di stretta parentela con suo padre Luciano. Quanto poi più specificatamente alla violazione dell’art. 15 comma I REAAC, questa potrà al più sussumersi nella categoria delle inosservanze meramente formali oltrechè assolutamente veniali che tale però è rimasta, non avendo prodotto nessun tipo ‘ di effetto esterno e/o esteriore concretamente apprezzabile, tantomeno nella sfera giuridica e negli interessi dei due calciatori che, soli, avrebbero potuto duolersi del rapporto di parentela del proprio Agente “. 8.4 - Le tesi difensive, come sopra sinteticamente riportate, vengono ulteriormente sviluppate nei motivi aggiunti e nella memoria autorizzata, ove si sostiene, ad integrazione di quanto già esposto, che in ogni caso la sanzione per l’inosservanza dell’obbligo formale imposto dalla norma regolamentare è soltanto la caducazione del contratto di mandato con l’agente e la perdita della sua provvigione, senza alcuna conseguenza sul piano disciplinare (cfr. pagg. 10 – 12 motivi aggiunti; pagg. 8 e 9 memoria). A supporto di tale asserzione la parte richiama il disposto dell’art. 1394 cod. civ., che esclude la rilevanza del conflitto in presenza del consenso del rappresentato, nonché la giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che deve trattarsi di un conflitto concreto e non solo astratto. 8.5 - La tesi difensiva del Moggi non ha alcun supporto letterale, normativo, teleologico o giurisprudenziale. Vale premettere che l’art. 15 del REAAC 2001 dispone che “Qualora sussistano ragioni di conflitto di interessi nella conclusione di un contratto, l’agente è tenuto ad informarne immediatamente il calciatore, che sottoscrive un’apposita dichiarazione nel contratto. Si presume sussistere il conflitto di interessi nei casi in cui nella società contraente il coniuge, un parente o affine entro il secondo grado del medesimo agente, ricoprano cariche sociali o incarichi dirigenziali e tecnici Nel caso in cui l’informazione non sia stata resa dal calciatore prima della conclusione del contratto con la società, questi può risolvere il rapporto con l’agente senza dovere alcun indennizzo””. La riportata norma si colloca all’interno della parte del regolamento intitolata “Divieti e conflitto di interessi” (artt. 14 e 15) ed individua un preciso dovere di lealtà e correttezza a carico dell’agente. La natura disciplinare - e non solo sanzionatoria diretta sull’atto, come pretende parte istante - di tali comportamenti doverosi si desume da una serie di dati. 8.6 - In primo luogo, dal successivo art. 17, comma 2, del medesimo regolamento, secondo cui “i comportamenti degli agenti in violazione dei divieti di cui all’art. 14, commi 1 e 2, comportano in ogni caso l’applicazione di una sanzione pecuniaria”. Tra quei comportamenti l’art. 14 indica il conferimento di specifico incarico redatto su apposito modulo predisposto dalla Commissione, “a pena di nullità”. Quindi, sanzione diretta sull’atto e sanzione indiretta sul suo agente ben possono coesistere, come risultante da una serie di istituti di diritto privato (art. 2391 e 2392 sul conflitto di interessi e responsabilità degli amministratori di società commerciali) e pubblico, tra i quali ultimi basterà ricordare la disciplina delle mansioni superiori nel pubblico impiego, il cui conferimento illegittimo determina al contempo la nullità del relativo rapporto e la responsabilità personale e patrimoniale del dirigente che le ha attribuite. 8.7 - In secondo luogo, il carattere disciplinare della sopra riportata disposizione si trae dalla riconducibilità dell’ipotesi specifica dell’art. 15 del REAAC ai doveri generali, già sopra considerati, di lealtà, correttezza e probità (art. 1 CGS) nonché di correttezza lealtà, buona fede e diligenza imposti dall’art. 12 del REAAC 2001, il quale, anche sotto il profilo sistematico, si accompagna al quasi immediatamente successivo art. 15 sopra riportato. Quest’ultimo si raccorda necessariamente ai principi generali che caratterizzano i doveri comportamentali ed il codice deontologico professionale dell’agente, così come l’art. 1394 cod. civ. è espressione dei principi generali di correttezza, lealtà e buona fede stabiliti nelle clausole generali previste dagli artt. 1175 e 1375 cod. civ. I doveri gravanti sul rappresentante sono espressione del fondamentale dovere di correttezza e buona fede richiamato in termini generali dagli artt. 1175 e 1375 cod. civ.. In tutti casi di gestione di interessi altrui, tale dovere assume ancor più che altrove i caratteri del dovere di protezione dell'altrui sfera giuridica: il dovere di prendersi cura dell'interesse di colui (individuo o ente) che ha incaricato il gestore dell'amministrazione delle proprie attività e, per ciò stesso, lo ha investito di un compito con indubbie connotazioni fiduciarie, le quali comportano a carico del fiduciario un complessivo atteggiamento di fedeltà e lealtà (cioè dedizione esclusiva) rispetto agli interessi affidati e curati (cfr. Cass. Civ., sez. I, 24 agosto 2004 , n. 16707). Le tesi della sola sanzione diretta sull’atto è pertanto insostenibile. 8.8 – Del pari insostenibile appare l’altra prospettazione, secondo la quale nella specie sarebbe comunque mancato quel concreto pregiudizio dei calciatori che varrebbe a prefigurare un conflitto di interessi giuridicamente rilevante. Anche a voler accedere a tale prospettazione in punto di diritto - e a condividere l’opinione giurisprudenziale secondo cui la situazione di conflittualità fra rappresentante e rappresentato dev'essere accertata non in modo astratto ma in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica d'incompatibilità degli interessi di cui siano portatori i due soggetti Cass. civ., 17-10-2008, n. 25361; id., 8-11-2007, n. 23300) - non appare contestabile che, secondo quanto già esposto, Moggi Alessandro ed i calciatori da lui rappresentati si trovavano in evidente situazione conflittuale sul piano degli interessi da curare e seguire, la preoccupazione dell’agente risultando stata essere non quella di perseguire al meglio e al massimo le legittime aspettative del giocatore, ma quella di conciliare queste ultime con le politiche di utilizzazione del parco giocatori perseguite (e peraltro neppure a fini esclusivamente sportivi ma anche affaristici, finanziari, solidali, amicali e di altra natura) dai dirigenti della Juventus (ma non solo). 8.9 - Sul “caso Amoruso” si è già ampiamente detto e non occorre aggiungere altro; se non la ulteriore considerazione che l’esistenza in concreto di un conflitto di interessi traspare anche dalla circostanza che prima si individuava la società calcistica con cui stipulare il contratto di prestazione sportiva e, poi, si conferiva il mandato procuratorio, secondo una logica perversa di inversione del modo dell’instaurarsi e dello svolgersi del rapporto rappresentativo. Quanto al giocatore Chiellini, la sentenza penale, dopo avere riassunto le vicende professionali dello stesso, assolve il sig. A. Moggi da imputazioni di carattere penale ma non anche da profili variamente rilevanti sul piano disciplinare; in particolare, quello del conflitto di interessi: sul punto appare significativa la deposizione resa dallo stesso giocatore nel punto in cui dichiara la propria sorpresa nell’avere appreso di essere stato “preso” dalla Juventus per il 2004, contro le sue aspettative di andare alla Roma. Con il che si conferma anche l’anomalia, rispetto ad un normale e regolare rapporto gestorio di rappresentanza, di conoscere l’esito di trattative a cose fatte (cfr. pagg. 279 e seg. sentenza penale). 8.10 – Ciò che più conta, tuttavia, è l’infondatezza della tesi secondo cui l’articolo 15 del REAAC prefigurerebbe un’ipotesi solo presuntiva (sotto la forma della presunzione semplice) di conflitto di interessi per vincolo di parentela, scalzabile dalla prova contraria costituita, a detta della difesa del sig. A. Moggi, dalla circostanza che i giocatori avrebbero dovuto risolvere il mandato conferito al sig. A. Moggi e dalla notorietà del rapporto genitoriale fra i due Moggi, Luciano ed Alessandro. Al riguardo si osserva che, anzitutto, la norma regolamentare configura una presunzione legale assoluta e non relativa ex art. 2728, comma 2, cod. civ.. Come noto, nell’ambito dell’istituto probatorio delle presunzioni si distinguono quelle legali e quelle semplici (artt. 2728 e 2729 cod. civ.). La differenza tra le due ipotesi presuntive, come noto, sta nel fatto generatore della loro insorgenza (rispettivamente la legge o l’attività giurisdizionale), entrambe le presunzioni avendo, una volta che siano state rilevate, la medesima efficacia, in quanto trasferiscono acolui, contro il quale esse depongono, l'onere della prova contraria (Cass. 30 settembre 2005 , n. 19252; id., 27-11-1999, n. 13291; id., 1 giugno 1991 n. 6206). Altra, assai più significativa, è la distinzione tra presunzioni (legali o semplici) relative ed assolute (o juris et de jure) le quali ultime hanno non soltanto un mero valore probatorio ma assurgono a fatti costitutivi di diritti o obblighi. L’istituto delle presunzioni assolute non ha avuto modo di essere approfondito in giurisprudenza e nella stessa dottrina ha ricevuto scarsa attenzione. Tuttavia, pare agevole affermare che esso è correlato ad ipotesi in cui, pur vertendosi in tema di situazioni di diritto privato, le situazioni in gioco sono di tale rilevanza collettiva da non tollerare prove contrarie alla presunzione assoluta. Questa correlazione tra natura degli interessi ed istituto probatorio si coglie già nello stesso art. 2728, comma 2, del codice civile, in cui le presunzioni non tolleranti prova contraria sono correlate ad ipotesi di nullità o non azionabilità in giudizio. La stessa correlazione si coglie in talune ipotesi specifiche dello stesso codice: art. 232 sulla presunzione di concepimento, art. 599, comma 2, sulla presunzione di interposizione soggettiva testamentaria, ecc.. 8.11 - Con riferimento specifico al conflitto di interessi riferito alle ipotesi di rapporti gestori per rappresentanza negoziale, è vero che la giurisprudenza ravvisa nella presunzione di cui all’articolo 1395 cod. civ. (contratto con se stesso) un’ipotesi di presunzione juris tantum, ma è altrettanto vero che essa può superarsi non con la prova contraria generica, ma solo con quella tassativamente prevista dalla stessa legge (autorizzazione o predeterminazione del contenuto contrattuale). Tuttavia, in altre ipotesi di interposizione gestoria, ove gli interessi in gioco trascendono la figura del rappresentato in relazione alla rilevanza sociale delle funzioni gestorie le presunzioni di conflitto sono assolute, come nel caso dell’art. 323 (atti vietati ai genitori). Il percorso argomentativo sopra svolto appare del tutto congruo con il caso di specie, tenuto conto che, come già rilevato dalla giurisprudenza amministrativa, le funzioni svolte dagli agenti calciatori hanno un’oggettiva valenza pubblica, anche se si manifestano attraverso attività negoziale di diritto privato ( T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 14 gennaio 2009, n. 147). Già si è accennato, a proposito della questione dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, come tale autonomia si connette all'interesse pubblico che è sotteso dalla promozione dell'attività sportiva, onde, supportandosi su un fine pubblicistico immanente, può sfociare, in misura strettamente corrispondente, in determinazioni autoritative, anche a carattere normativo, che si riflettono su soggetti - anche diversi dagli associati - che con il loro operato impingano direttamente e in modo rilevante sugli interessi di rilievo pubblicistico che la legge vuole promuovere (cfr. Cons. St., sez. VI, 14 aprile 1998 , n. 473, riguardante appunto l’attività di un agente calciatori). 8.12 - Perché, dunque, sorga la responsabilità disciplinare dell’agente occorre, sul piano oggettivo, che vi sia una situazione di conflitto di interessi secondo la tipizzazione non derogabile del rapporto parentale fra agente e dirigente di società calcistica. Tutti i tentativi argomentativi per superare tale considerazione non valgono: non quello della notorietà, la quale, anzi, favorendo la creazione di un centro di potere ruotante attorno ad una grande squadra ed influenzante, come si è visto, le scelte dell’agente da parte dei calciatori, aumenta e non attenua la condizione di conflitto; non quello della permanenza del rapporto gestorio con lo stesso agente pur dopo la conoscenza del conflitto, permanenza che, anzi, si giustifica proprio con la situazione di condizionamento della volontà e di affidamento dei propri interessi ad un soggetto che si sa o si spera poter agevolare la carriera proprio per effetto della incompatibile relazione familiare; non l’assenza di pregiudizio per i calciatori, perché le condizioni di miglior favore eventualmente ottenute da un singolo calciatore non fanno venir meno quell’intreccio perverso di interessi tra agenti e dirigenti calcistici, attraverso i quali una società sportiva si accaparra i migliori anche assicurando loro condizioni economiche vantaggiose ma in spregio ai valori di probità, correttezza e leale competizione fra compagini calcistiche, cui è funzionale una gestione trasparente e fedele ai valori dello sport dei calciatori, secondo le prescrizioni contenute nel CGS, artt. 1 e 8. 9 - CONTESTAZIONI DISTINTE CON I NUMERI DA 10) A 23) 9.1 - Si tratta di una serie di contestazioni, singole o associate ad altri agenti, che, come pure fatto dalla difesa del sig. A. Moggi, possono trattarsi congiuntamente in quanto riportabili, pur con le variabilità soggettive dei singoli giocatori e delle singole società calcistiche, all’altra ipotesi di conflitto di interessi costituita da una sorta di doppio mandato allo stesso agente, uno quale persona fisica e l’altro quale socio della GEA, in conseguenza dei rapporti contrattuali contestualmente assunti dalla predetta società GEA, di cui gli agenti Alessandro Moggi, Riccardo Calleri e Francesco Zavaglia erano legali rappresentanti, nei confronti delle società controparti contrattuali dei calciatori medesimi. In molti dei predetti capi di imputazione si contesta anche l’ulteriore profilo di conflitto di interessi, costituito dall’avere incassato, per il tramite della GEA, le proprie provvigioni per l’attività procuratoria dovute dal calciatore direttamente dalla società calcistica, piuttosto che dal proprio assistito. 9.2 - A maggior dettaglio del primo profilo di contestazione: si tratta, pur nell’omogeneità concettuale della fattispecie disciplinare, dei seguenti giocatori e società: Amoruso / Modena e Messina, Baiocco / Piacenza, Chiellini / Livorno e Fiorentina, Fresi / Juventus e Perugia, Blasi / Juventus, Giannichedda / Juventus. A tal riguardo, la decisione della CGF ha rilevato che le ipotesi accusatorie presentate dalla Procura Federale trovano riscontro in conferenti produzioni documentali. Ad esempio, la stessa Corte ha appurato che in vista del passaggio del giocatore Manuele Blasi alla squadra Juventus FC, il sig. Moggi Alessandro, socio e legale rappresentante della GEA, ha assistito direttamente la società sportiva Juventus, in virtù di mandato conferito in data 1.6.2002 con attribuzione dei diritti economici alla stessa GEA, mentre, contemporaneamente, il sig. Francesco Zavaglia, parimenti socio e legale rappresentante della GEA ha assistito il calciatore, giusta mandato del 10 giugno 2002 (contestazione n. 16). Anche con riferimento al tesseramento del calciatore Salvatore Fresi la Corte di Giustizia Federale ha osservato come pure in tale circostanza il sig. A. Moggi, socio e legale rappresentante della GEA, ha assistito direttamente il calciatore, in virtù di mandato conferito in data 22 gugno 2002, mentre lo Zavaglia, parimenti socio e legale rappresentante della GEA, ha assistito la Juventus FC in virtù di mandato conferito in data 1 giugno 2002 con attribuzione dei diritti economici alla stessa GEA (Contestazione n. 17). Analogamente in relazione alla trattativa diretta al passaggio del giocatore Giorgio Chiellini alla squadra ACF Fiorentina, nel corso della quale il sig. A. Moggi ha assistito direttamente sia il giocatore che la società sportiva, in virtù di due distinti mandati conferiti, dal calciatore, in data 9 giugno 2003 e dalla ACF Fiorentina in data 28 agosto 2004, entrambi con attribuzione dei relativi diritti economici alla GEA. 9.3 - Per tali illeciti disciplinari la difesa del sig. Alessandro Moggi censura la decisione della CGF, procedendo, soprattutto nei motivi aggiunti, a richiamare quanto già dedotto nell’atto introduttivo (pagg. 33 - 48), nel quale, tuttavia, si affronta solo la questione - temporalmente connessa ma oggettivamente del tutto distinta e che verrà esaminata nel paragrafo seguente - dei compensi procuratori pagati direttamente non dai calciatori ma dalla società calcistica. Si tratta di due ipotesi non confondibili, se non sotto il generale principio di conflitto di interessi, riferendosi la prima ad un classico profilo di contratto con se stesso mentre la seconda costituisce ipotesi tipica e nominata di illecito disciplinare previsto dall’art. 15 REAAC. Il richiamo alle pagg. 33 – 48 dell’istanza arbitrale non è rilevante per lo specifico profilo disciplinare in questione, poiché ivi ci si sofferma solo sul pagamento effettuato dalle società (prassi generalizzata e perciò esimente da responsabilità, secondo la difesa dell’interessato) e sul conflitto di interessi di natura parentale, ma non sulla diversa ipotesi del doppio, distinto e contestuale mandato, del calciatore all’agente avente ruolo rappresentativo nella GEA e della società ad altro agente GEA o alla stessa società GEA. Soltanto con la memoria autorizzata la difesa del sig. Alessandro Moggi si sofferma con maggior dettaglio sulla contestazione n. 18, ma anche in tale scritto difensivo quasi nulla si dice al riguardo del doppio mandato, insistendosi, ancora una volta, sulla vicenda del pagamento e dell’accollo interno da parte della società calcistica del debito del calciatore per i compensi da pagare al proprio agente. Ciò comporta l’inammissibilità delle relative censure, vigendo nel relativo giudizio la regola della specificità dei motivi ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. e) del Codice. Ritiene comunque il Collegio, per motivi di giustizia sostanziale, analizzare anche nel merito le statuizioni della CGF. 9.4 - Anche per gli aspetti sostanziali le conclusioni cui è pervenuto l’organo di giustizia sportiva appaiono legittime e pertinenti agli atti del procedimento ed alle relative risultanze istruttorie. Sull’aspetto specifico del conflitto di interessi, si è rilevato, in sede dibattimentale penale, che effettivamente nella vicenda Blasi c’era stata una convergenza di affidamenti rappresentativi alla GEA sia da parte del calciatore che da parte della società Juventus. Appaiono significativi, al riguardo, i passaggi della deposizione, nella quale si legge che “Lui (Lippi, n.d.r.) aveva collaborato con Moggi Alessandro in questa cosa, nel senso che Moggi trattava con la società (Juventus, n.d.r.) mentre lui teneva i rapporti con il giocatore. Alla firma del nuovo contratto c’erano lui, Alessandro Moggi, Franco Zavaglia e il Blasi da una parte, e dall’altra Giraudo, Bettega e Luciano Moggi, entrato nella stanza dopo una decina di minuti; la presenza anche di Zavaglia era motivata dal fatto che costui collaborava in tutte le questioni trattate da Alessandro Moggi e probabilmente doveva parlare con la Juventus anche di altre cose, oltre alla questione Blasi. Dopo la firma del contratto Zavaglia aveva chiesto che il modulo blu (su cui compilare il contratto di mandato, n.d.r.) che il Blasi aveva firmato subito dopo venisse intestato a lui, forse per una soddisfazione personale, visto che il Blasi in precedenza aveva revocato la procura proprio a Zavaglia;…” (pag. 264 sentenza Trib. Pen. Roma). 9.5 - Con riguardo al giocatore Chiellini, si legge nella stessa sentenza del Giudice penale “Quanto a Moggi Alessandro, dal fascicolo sequestrato presso la Gea World risulta che lo stesso è stato agente di Chiellini a far data dal 5.12.2001, incarico rinnovato il 9.6.2003 e ìl 27.10.2005: quindi, in data 28.8.2004 risultano firmati dal Chiellini, assistito da Moggi Alessandro, il contratto con la Fiorentina, la variazione di tesseramento e il contratto con la Juventus fino al 2009 per un importo annuo lordo di Euro 553.000,00; nella stessa data 28.8.2004 la Fiorentina dà mandato ad Alessandro Moggi con modulo rosso per il trasferimento del Chiellini dietro compenso di Euro 138 000,00”; di talché, osserva del tutto giustamente e con immediatezza il Tribunale di Roma “il Moggi Alessandro ha in questa occasione cumulato le funzioni di agente di Chiellini (modulo blu) e di mandatario della Fiorentina (modulo rosso) in palese violazione della norma regolamentare…” (pagg. 280 e 281 sentenza penale di primo grado). Tanto basta – senza necessità di riportare ulteriori passi della sentenza penale – per ravvisare nell’attività del sig. Alessandro Moggi, direttamente o per interposta persona, un’ipotesi tipica di contratto con se stesso, di cui all’articolo 1395 cod. civ., a tenore del quale è annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o (ciò che è avvenuto nella specie) come rappresentante di un'altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto d'interessi (ipotesi questa non ricorrente nella specie, in cui il Moggi ha agito direttamente o attraverso un’interposizione gestoria della GEA, dei cui utili egli partecipava in quanto componente della compagine sociale, da un lato quale rappresentante di una parte e dall’altro quale portatore di interessi dell’altra parte. Di qui, un doppio profilo di responsabilità: da un lato, per infedele esecuzione del mandato a termini dell'art. 1710 cod. civ. (cfr. Cass. Civ., sent. n. 8882 del 19-08-1991) ; dall’altro, per violazione del citato art. 1395, avendo il sig. Alessandro Moggi agito al contempo quale rappresentante di calciatore e, tramite la GEA, quale rappresentante della contrapposta società di calcio. Né si dica, con la difesa dell’interessato, che l’art. 1395 cod. civ. prevede un’ipotesi di annullabilità e non di responsabilità; a quanto già detto in via generale a proposito delle figure e finalità del conflitto di interessi, va qui ribadito che il ruolo di rilevanza pubblicistica svolto dagli agenti di calciatori ben consente di raffigurare un’ipotesi di nullità o annullabilità dell’atto anche in termini di responsabilità disciplinare del suo autore quando ciò sia previsto dalle norme dell’ordinamento settoriale cui il soggetto agente appartiene (cfr., a proposito della responsabilità dei notai, Cass. Civ., 10-11-1992, n. 12081, cit.). 9.6 - Anche per quanto concerne l’ulteriore profilo di conflitto di interessi, relativo al fatto costituito dall’avere incassato, per il tramite della GEA, le proprie provvigioni per l’attività procuratoria dovute dal calciatore direttamente dalla società calcistica, piuttosto che dal proprio assistito, le relative censure mosse dalla difesa del sig. Alessandro Moggi non sono dirimenti. Nella memoria conclusiva la difesa dell’interessato, rimarcando la concordanza di tutte le testimonianze nel senso della consapevolezza di tutti i giocatori ascoltati della destinazione delle somme spettanti ai propri agenti alla GEA, osserva come tale circostanza faccia cadere ogni ipotesi di conflitto, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 4 del Regolamento Agenti Calciatori del 2001, a tenore del quale “l’agente può…attribuire ad una società i diritti economici e patrimoniali derivanti dall’incarico, a condizione ciò sia espressamente autorizzato dal calciatore all’atto del conferimento o successivamente “. La circostanza della consapevolezza – autorizzazione del calciatore vale ad escludere – ed in questo senso limitato era stata ammessa dal Collegio, anche ai fini dell’entità della sanzione irrogata - un ulteriore profilo di responsabilità attinente non tanto al conflitto, quanto ad una regola generale di deontologia professionale, la quale non elimina le altre ipotesi di responsabilità, come esattamente messo in rilievo dalle difese conclusive della FIGC (cfr. pag. 3 e seg. delle note conclusive della Federazione). 10.1 - Con riguardo alla violazione dell’art. 10, comma 3, REAAC 2001, secondo la quale “l’Agente può essere retribuito soltanto dal calciatore o dalla Società che usufruisce dei suoi servizi”, l’interessato assume, come già esposto in punto di fatto, che la violazione contestatagli rappresenterebbe una prassi diffusa e derivata da esigenze di risparmio delle società - testimoniata da tutti gli agenti sentiti nel corso del procedimento disciplinare, come pure nel corso del processo penale conclusosi innanzi al Tribunale Penale di Roma - in base alla quale l’Agente, anziché percepire il pagamento dei suoi compensi professionali dal calciatore che usufruisce dei suoi servizi li ottiene invece dalla società per la quale il calciatore suo assistito viene tesserato. L’assunto difensivo è privo di pregio sia in punto di fatto che di diritto. 10.2 - In via preliminare, pare opportuno riportare un significativo passo della sentenza penale del Tribunale di Roma, la quale, sulla base anche di quanto emerso in corso di istruttoria dibattimentale, denuncia , in apertura di motivazione, un diffuso fenomeno di fuga dalle regole scritte e registra “condotte realizzate nel mondo del calcio, nel quale, com’è noto, gli interessi di natura economica privata hanno assunto da lungo tempo una determinante prevalenza nella gestione delle relazioni tra tutte le componenti che, nelle vicende in esame, hanno riguardato soprattutto i rapporti tra alcuni giocatori, agenti di giocatori e alcune società di calcio. Tali interessi, di natura privatistica e di rilevante portata, come si vedrà, sono stati gestiti e perseguiti da tutti questi soggetti il più delle volte semplicemente nei limiti della fattibilità in concreto, senza porsi quasi mai problemi di sostanziale correttezza ed anzi eludendo costantemente e sistematicamente la normativa regolamentare dettata per disciplinare l’attività (e i rapporti economici sottostanti) degli agenti dei calciatori che, nei termini in cui era formulata nel 2001, può essere definita solo velleitaria, corporativa e inidonea a garantire l’interesse generale alla salvaguardia dei principi dello sport e del gioco calcio in particolare” . 10.3 - In buona sostanza, il Tribunale ha constatato “un fenomeno di generalizzata deregulation…” fondato sulla “singolare presunzione che quella generalizzazione e diffusione di comportamenti scorretti fosse sufficiente ad escluderne radicalmente la illiceità; in questo ambito talune volte queste condotte hanno sconfinato, travalicando anche la soglia della liceità penale, per le ragioni e nei termini illustrati nella parte che segue. .”(pag. 213 e 214 sentenza); deregulation sulla base della quale si fonda, in sostanza, la tesi difensiva dell’istante. Ma la “deregulation”, ove non espressamente e legittimamente consentita, non può legittimare la violazione di norme scritte inderogabili. Premesso che – come ampiamente noto per costante insegnamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Civ., sez. I, 20 agosto 2003 , n. 12222 ; Cass. Pen., sez. III , 26 ottobre 2006 , n. 2841) - alcun diritto o causa di giustificazione può essere fatto valere sulla base di prassi pur diffuse derivanti da presunte consuetudini di popolazioni, settori della società o gruppi professionali, atteso che la consuetudine può avere una valenza fondante o scriminante solo in quanto sia richiamata da una legge, secondo il principio di gerarchia delle fonti di cui all'art. 8 preleggi, non è dubbio che nessuna forza derogatoria può riconoscersi ad una prassi, pur diffusa nel mondo calcistico, che si ponga in aperto contrasto con una precisa, chiara e tassativa disposizione del regolamento agenti, quale è quella sopra riportata, la quale, con l’uso dell’avverbio “soltanto” non lascia spazio a prassi contrarie di natura negoziale o fattuale. 10.4 - Correttamente, dunque, la CGF ha statuito, seppur in modo forse eccessivamente sintetico, che “una presunta prassi in tal senso, si è già detto come non possa superare o anche solo attenuare la forza prescrittiva di una norma giuridica” (pag. 12 motivazione). In secondo luogo, va ricordato che un precetto di rango primario o secondario può essere derogato, per suo stesso richiamo, da usi contrari, ma deve trattarsi di veri e propri usi normativi (artt. 1 e 8 disp. sulla legge in generale) e non di semplici usi negoziali (art. 1340 cod. civ.) o interpretativi (art. 1368 cod. civ.), l'uso normativo consistendo nella ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento (usus), accompagnato dalla convinzione che si tratta di comportamento (non dipendente da un mero arbitrio soggettivo ma) giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme a una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento giuridico: la c.d. opinio juris ac necessitatis (cfr. Cass., n. 12222/2003 sopra citata). Nella specie manca sia il richiamo della norma secondaria, sia la ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica dell’accollo del debito a carico dei calciatori per le competenze procuratorie dovuta ai loro agenti da parte delle società calcistiche. Basti leggere, al riguardo, la deposizione dibattimentale di un calciatore, da cui emerge che “il teste ha concluso dicendo di avere sempre provveduto a pagare personalmente la provvigione al suo procuratore” (pag. 183 sent. penale Trib. Roma). 10.5 - Sempre con riferimento al pagamento delle competenze procuratorie da parte delle società, l’istante nella parte introduttiva, nei motivi aggiunti e nelle memorie integrative, invoca il principio del “favor rei“, in relazione alla sopravvenuta norma del regolamento agenti della FIFA, la quale ha legittimato la prassi dell’accollo del debito a carico del giocatore da parte delle società. Ma anche tale profilo è privo di consistenza poiché, come riportato dalla stessa parte istante e a voler tacere d’ogni altra considerazione dell’applicabilità delle nuove previsioni (le quali impongono “il consenso scritto del calciatore”) alle fattispecie concrete, le norme sopravvenute sono entrate in vigore dal 1.1.2008 e “dovranno essere applicate dalle Federazioni entro e non oltre il 31 dicembre 2009” e non possono pertanto costituire parametro normativo di riferimento valido alla data dell’adozione del provvedimento disciplinare e dell’emanazione della decisione della CGF. D’altra parte, non può non rilevarsi come anche il Tribunale penale abbia stigmatizzato, tra le altre circostanze e pratiche dimostrative della dismissione del senso della correttezza e della legalità e della acquisita convinzione della sostanziale impunità in cui agivano i due Moggi, padre e figlio, non solo rispetto alle regole proprie del settore calcistico ma anche a quelle della liceità penale, le “costanti e sistematiche violazioni delle norme regolamentari, come quella relativa. al pagamento delle provvigioni da parte delle società di calcio invece che da parte dei giocatori, che è risultata largamente praticata da quasi tutte le società, e non per le ragioni puramente contabili che la Difesa ha cercato di accreditare in sede di arringa finale, ma per motivi più consistenti e specifìci individuabili nell’interesse alla gestione del giocatore…” (pag. 312 sentenza penale). 11 - CONGRUITA’ DELLE SANZIONI Quanto, infine, ai profili di incongruità, per eccesso, della pena irrogata, si tratta di censura che merita parziale accoglimento. Su tale specifico punto la Corte Federale si è limitata a “rilevare che i comportamenti illeciti tenuti dagli incolpati non sono espressione di scelte occasionali e contingenti, ma al contrario rappresentano l’attuazione di una strategia di consapevole e costante violazione della normativa di settore e quindi della stessa etica professionale. E di ciò la Corte non può non tener conto nella irrogazione delle sanzioni”. Si tratta, a ben vedere, di una motivazione eccessivamente sintetica, la quale non appare totalmente rispettosa del principio di adeguatezza sancito, a livello generale, dall’art. 132, comma 1, c.p.. La riportata motivazione, infatti, non tiene adeguatamente conto né dei principi e precetti normativi generali e speciali che regolano la materia, né di tutti i dati della complessa fattispecie come sopra esposta ed analizzata. Quanto al primo aspetto, è da osservare che l’art. 17 del REEAC del 2001 dispone che le sanzioni disciplinari si applicano “a seconda della gravità della violazione , tenuto conto di eventuali recidive”. Ora, pur nel rispetto del pacifico principio giurisprudenziale, secondo cui la valutazione della gravità di un comportamento ai fini disciplinari e della proporzione tra la sanzione disciplinare irrogata e la gravità dei fatti contestati costituisce manifestazione del discrezionale apprezzamento dell'Amministrazione, suscettibile di sindacato di legittimità solo per macroscopici vizi logici (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2705; id., 15 maggio 2003, n. 2624; id., 30 ottobre 2001, n. 5868; id., 12 aprile 2001, n. 2259; id., 31 luglio 2000, n. 3647), va tuttavia rilevato che, nella specie, non risulta pienamente rispettato il generale principio di gradualità e proporzionalità della pena, invocato dalla parte istante. Infatti, va tenuto conto, da un lato, che taluni degli illeciti disciplinari contestati all’interessato si sono rivelati indimostrati (come quello di cui al sopra richiamato art. 4 del Regolamento Agenti 2001) e, dall’altro, che l’incolpato non risulta precedentemente inquisito per alcun’altra ipotesi di illecito. Manca, pertanto, nella specie, l’elemento della recidiva costituente, anche per espressa previsione regolamentare, uno dei parametri di valutazione del corretto esercizio del potere discrezionale di applicazione della sanzione. E’ da aggiungere, inoltre, che altro parametro di valutazione è costituito dallo stesso art. 17 del REAAC 2001, il quale prevede un minimo edittale di due anni solo per le infrazioni più gravi di cui all’articolo 14 del medesimo regolamento, che qui non ricorrono. Ora, avere nella specie irrogato sanzioni di status doppie e patrimoniali addirittura di 25 volte superiori rispetto ai minimi edittali stabiliti solo per talune fattispecie di illecito particolarmente gravi, secondo la presunzione normativa, qui non verificatesi, appare davvero incongruo. In base a tali considerazioni il Collegio ritiene le pene irrogate eccessive e non proporzionate e dispone la loro riduzione alla metà; conferma la sanzione della sospensione dall’attività di Agente di calciatori, riducendola sino al 31 dicembre 2010 e conferma la sanzione pecuniaria riducendola alla somma di € 125.000,00 (euro centoventicinquemila). 12. - SPESE Le spese del presente giudizio sono liquidate in dispositivo e, in considerazione della sostanziale reiezione della domanda principale del sig. Alessandro Moggi e della solo parziale riduzione delle sanzioni inflittegli, appare equo che siano poste a carico dell’istante. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così decide: 1. accoglie parzialmente l’istanza di arbitrato presentata dal sig. Alessandro Moggi e, per l’effetto: a. conferma la sanzione della sospensione dall’attività di Agente di calciatori, riducendola sino al 31 dicembre 2010; b. conferma la sanzione pecuniaria, riducendola a € 125.000,00 (euro centoventicinquemila); 2. liquida in complessivi euro 1.500 (millecinquecento), oltre accessori, le spese del procedimento e per assistenza difensiva in favore della parte intimata, ponendole a carico del sig. Alessandro Moggi; 3. in considerazione del tempo occorso, della complessità della controversia e delle questioni esaminate liquida in euro 4.000 (quattromila), oltre accessori e spese, gli onorari del Collegio Arbitrale e condanna il sig. Alessandro Moggi al relativo pagamento, con il vincolo di solidarietà; 4. pone a carico del sig. Alessandro Moggi il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; 5. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato, all’unanimità dei voti espressi dagli arbitri riuniti in conferenza personale, in Roma, presso gli uffici del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, in data 28 gennaio 2010, e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Gabriella Palmieri F.to Massimo Zaccheo F.to Armando Pozzi
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