DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 188 del 22/11/2011 COPPA ITALIA CALCIO A 5 UNDER 21 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 16/11/2011 FUTSAL RIVIERA MARCHE – FUTSAL PORTOS
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 188 del 22/11/2011
COPPA ITALIA CALCIO A 5 UNDER 21
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 16/11/2011 FUTSAL RIVIERA MARCHE – FUTSAL PORTOS
Il Giudice Sportivo,
rilevato che la gara in epigrafe non è stata disputata per
la mancata presentazione sul terreno di gioco della Società FUTSAL RIVIERA
MARCHE entro il tempo regolamentare di attesa;
considerato che la predetta società non ha fatto pervenire al riguardo
alcuna giustificazione;
visti gli artt. N.17 del C.G.S., n.53 delle N.O.I.F. ed il C.U N.97 del
21.10.2011, decide:
di comminare alla società Futsal Marche la punizione sportiva della
perdita della gara con il punteggio di 0-6, l’estromissione dal prosieguo
della manifestazione. Di corrispondere alla Società Futsal Portos
l’importo di euro 250,00 a titolo di indennizzo per le spese sostenute da
quest’ultima per assicurare la regolarità dell’incontro.
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