DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 188 del 22/11/2011 COPPA ITALIA CALCIO A 5 UNDER 21 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 16/11/2011 SALINIS – BARLETTA CALCIO A 5

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 188 del 22/11/2011 COPPA ITALIA CALCIO A 5 UNDER 21 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 16/11/2011 SALINIS – BARLETTA CALCIO A 5 Reclamo preposto dalla società SALINIS avverso l'esito della gara SALINIS – BARLETTA CALCIO A 5 Il Giudice Sportivo, esaminato il reclamo in oggetto, ,osserva: con il gravame in esame la società SALINIS chiede che in danno della società convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17,co.5,lettera a) del C.G.S., per aver provveduto a schierare nell’incontro in questione, il calciatore Lomuscio Domenico, ed in lista gara il sig. Sardaro Antonio come dirigente accompagnatore ed il sig. Cristallo Cosimo come allenatore. Sostiene la ricorrente che i summenzionati tesserati avrebbero preso parte ad una gara del Campionato Regionale presso altra società contravenendo all’art. 40.4 delle N.O.I.F. che vietano il doppio tesseramento nella medesima stagione sportiva di calciatori e dirigenti Dalle indagini effettuate presso il competente ufficio tesseramenti,il calciatore in questione risulta tesserato per la società Barletta Calcio A 5 a far data dal 30.10.2011 ed ugualmente il sig. Cristallo Cosimo risulta responsabile prima squadra della società summenzionata. Ne consegue pertanto che avevano titolo a partecipare all’incontro in questione,svoltosi il 16.11.2011. P.Q.M. Visti gli artt.17,29,35 e 38 del C.G.S. ed l’art. 40.4.delle N.O.I.F decide: a)di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro Salinis- Barletta Calcio A 5 2-6; b)di trasmettere comunque gli atti alla Procura Federale per l’accertamento di eventuali responsabilità dei tesserati summenzionati riguardo alla partecipazione degli stessi a gare del Campionato Regionale in eventuale palese contrasto con il dettato dell’art.40.4 delle N.O.I.F. c)di non addebitare alla ricorrente la relativa tassa di reclamo.
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