DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 197 del 23/11/2011 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 05/11/2011: PORDENONE – BFTM NUMANA CAMERANESE

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 197 del 23/11/2011 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 05/11/2011: PORDENONE – BFTM NUMANA CAMERANESE Reclamo preposto dalla società BFTM NUMANA CAMERANESE avverso l'esito della gara PORDENONE – BFTM NUMANA CAMERANESE Il Giudice Sportivo, -esaminato il ricorso in oggetto regolarmente prodotto nei termini osserva: con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17, comma 5 lett.a del C.G.S., per aver schierato nel corso dell’incontro in epigrafe un numero di calciatori italiani non conforme alle disposizioni diramate dal C.U. n.1/2011 concernenti i limiti di partecipazione dei calciatori nelle gare del Campionato di Serie B per la stagione sportiva 201172012. Detti limiti prevedono che è fatto obbligo alle società di impiegare almeno 3 calciatori nati successivamente al 31 dicembre 1989, dei quali almeno due italiani e residenti in Italia. Nelle stesse gare debbono essere inoltre impiegati almeno 4 calciatori italiani, almeno due dei quali ,nati successivamente al 31 dicembre 1985 nati e residenti in Italia. Analizzando la lista dei calciatori presentata all’arbitro nella gara Pordenone-BFTM Numana Cameranese, si rileva che sono stati correttamente impiegati i tre Under 21 e più precisamente Giordani Carlo nato a Pordenone il 28/8/1992, Comello Mattia nato a Pordenone il 5/5/1991 e Pontillo Giuseppe nato a Pordenone il 4/7/1991. Hanno poi preso parte alla gara Puppato Francesco nato a Feltre il 10/1/1988 e Curro Giuseppe nato ad Udine il 14/4/1988 in qualità di calciatori nati dopo il 31 dicembre 1985, mentre degli altri due italiani previsti dalla normativa dianzi richiamta risulta schierato il solo Turiaco Daniele nato a Padova il 19/8/1983, essendo tutti gli altri calciatori nati in Brasile. Ne consegue pertanto che la società Pordenone non si è attenuta alle disposizioni del C.U. n.1/2011.si1 P.Q.M. Visti gli artt.17,24,29,35 del C.G.S. ed il C.U.N.1 del 5/7/2011 e a scioglimento della riserva di cui al C.U. n.156 del 09.11.2011, decide: a)di comminare alla società Pordenone la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6; b)di non addebitare alla ricorrente la relativa tassa di reclamo.
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