DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 246 del 07/12/2011 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A2 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 03/121/2011:FUTSAL VILLORBA – FUTSAL RIVIERA MARCHE

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 246 del 07/12/2011 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A2 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 03/121/2011:FUTSAL VILLORBA - FUTSAL RIVIERA MARCHE Il Giudice Sportivo, rilevato che la gara in epigrafe non è stata disputata per la mancata presentazione della società Futsal Riviera Marche entro il tempo regolamentare di attesa; considerato che la predetta società non ha fatto pervenire al riguardo giustificazione alcuna; visti gli artt.n.17 del C.G.S., n. 53 delle N.O.I.F. ed il C.V., decide: di comminare alla società Futsal Riviera Marche la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, nonché la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di euro 6000,00 quale terza rinuncia, di corrispondere alla società Futsal Villorba l’importo di euro 2000,00 a titolo di indennizzo per le spese sostenute da quest’ultima per assicurare la regolarità dell’incontro.
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