DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 246 del 07/12/2011 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A2 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 22/11/2011: MECO PTENZA CALCIO A 5 5 – NAPOLI MA.MA.FUTSAL
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 246 del 07/12/2011
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A2
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 22/11/2011: MECO PTENZA CALCIO A 5 5 – NAPOLI MA.MA.FUTSAL
Reclamo preposto dalla società MECO POTENZA CALCIO A 5 avverso l'esito della
gara MECO POTENZA CALCIO A 5 –NAPOLI MA.MA.FUTSAL
Il Giudice Sportivo,
esaminatoil reclamo in oggetto regolarmente prodotto nei termini
osserva:
con il gravame in esame la ricorrente contesta la partecipazione
all’incontro in questione, del calciatore Engler Cani Vitor Eduardo,
sostenendone l’irregolare utilizzo, poiché essendo stato tesserato in
data 22.11.2011, ai sensi delle disposizioni di cui all’art.39 delle
N.O.I.F. avrebbe potuto giocare solamente il giorno successivo.
Controdeduce la convenuta eccependo preliminarmente l’inammissibilità del
ricorso in quanto privo di richieste conclusive da adottare dal Giudice
Sportivo.
Nel merito poi ribadisce la regolarità del tesseramento del summenzionato
calciatore,avvenuta nel pieno rispetto delle disposizioni di cui
all’art.40 comma 11 n.3 delle N.O.I.F
Si premette innanzitutto che la disposizione dell’art..39 p.5 delle
N.O.I.F. riguarda i trasferimenti di calciatori tra società della Lega
Nazionale Dilettanti mentre il caso di che trattasi concerne il
tesseramento di calciatore italiano provrniente da Federazione estera
disciplinato dall’art.40 comma.11,n.3 delle N.O.I.F.,che stabilisce che
il tesseramento decorra dalla data di comunicazione della F.I.G.C, senza
peraltro indicare che l’impiego del medesimo debba avvenire il giorno
seguente a quello del tesseramento come invece prescritto per i
trasferimenti tra società della L.N.D., dall’art. 39 comma 5 delle
N.O.I.F.
Di conseguenza dal tabulato dell’ufficio tesseramenti, alle risultanze
del quale si deve fare doveroso riferimento,si evince che la data del
tesseramento è quella del 22 novembre 2011 ,ne discende pertanto che il
nominato in questione ha preso parte a pieno titolo all’incontro di che
trattasi. P.Q.M.
Visti gli artt.39 e 40 delle N.O.I.F. nonché 17,24,29,33,35 del C.G.S. e
a scioglimento della riserva di cui al C.U. n.201 del 25.11.2011,
decide:
a)di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due
squadre al termine dell’incontro MECO POTENZA– NAPOLI MA.MA. 0-3;
b)di addebitare alla ricorrente la relativa tassa di reclamo.
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