F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 14 febbraio 2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it VERTENZA: all. Ermanno FRAIOLI / A.S.BOVILLE ERNICA ( 5/89 ) ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 14 febbraio 2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it VERTENZA: all. Ermanno FRAIOLI / A.S.BOVILLE ERNICA ( 5/89 ) ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI In data 8 luglio 2008 l’allenatore di Base Fraioli Ermanno si rivolge a questo Collegio affinché gli venga riconosciuta dalla società A.S.Boville Ernica, partecipante al campionato di Eccellenza, la somma di € 6.000,00, relativa alle ultime sei rate pattuite nel contratto e non corrisposte, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. A fondamento della sua richiesta allega copia dell’accordo economico stipulato con la società A.S.Boville Ernica e, come accertato da questo Collegio, regolarmente depositato presso il competente Comitato Regionale Lazio. Nel contratto la società si impegna ad assumere, per la stagione 2007/2008, il tecnico Fraioli Ermanno come allenatore della sua prima squadra riconoscendogli un premio di tesseramento di € 11.500,00 da pagarsi in 10 rate così ripartite: € 2.500,00 al 30/08/2007 ed altre 9 rate di € 1.000,00 ciascuna alle scadenze dei mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2007 e gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio 2008. Comunica di essere stato esonerato in data 6 dicembre 2007. Al ricorso vengono allegati copia della lettera di esonero, fotocopia di un assegno di € 5.500,00, emesso dalla società in suo favore, a riprova del pagamento delle prime 4 rate pattuite nell’accordo e ricevuta della raccomandata comprovante l’invio del presente reclamo alla controparte. In data 25 luglio 2008 perviene al Collegio Arbitrale un successivo scritto del tecnico Fraioli il quale comunica,allegando la ricevuta della posta,il rifiuto della società A.S.Boville Ernica a ritirare copia del ricorso da lui inviato. La Segreteria del Collegio ai primi giorni del mese di ottobre provvede a trasmettere con lettera raccomandata l’invito sia alla controparte che al ricorrente, qualora lo ritengano opportuno, ad inviare le proprie controdeduzioni rispettando i termini e le modalità previste dal regolamento. La risposta della società con le relative controdeduzioni, affidate al suo legale rappresentate p.t. signor Milani Gianni, perviene al Collegio Arbitrale in data 9 ottobre 2008. Al documento viene anche allegata copia dell’accordo economico. Nelle controdeduzioni la società, pur riconoscendo quanto stipulato nel contratto economico con il tecnico così come il suo successivo esonero, dichiara di aver provveduto ad onorare tutto l’impegno sottoscritto di € 11.500,00 con assegni bancari a scadenza diversa da quella prevista nel contratto. Sostiene che le prove di tali pagamenti non possono essere presentate in quanto le copie dei citati assegni,assieme a tutta la documentazione bancaria, sono state acquisite dalla Guardia di Finanza,Comando di Frosinone, come risulta da un documento allegato attestante il verbale di sequestro. Assicura comunque che sarà cura dello scrivente attivarsi presso quest’ultima per cercare di estrarre copia degli assegni e dei titoli dell’Agenzia Bancaria. Termina dicendo che la società A.S.Boville Ernica non ha mai ricevuto richieste di saldo di rimborsi spese e che comunque nulla è dovuto al signor Fraioli Ermanno. Chiede pertanto che il ricorso venga rigettato ed in via subordinata una sospensione di 45 giorni del giudizio sul reclamo in attesa del reperimento delle matrici e degli assegni corrisposti al Fraioli. Con raccomandata del 18/11/2008, indirizzata al Collegio Arbitrale, il tecnico Fraioli risponde alle controdeduzioni della società. Innanzitutto lamenta come la medesima nel presentare in data 9 ottobre 2008 la propria versione dei fatti al Collegio non abbia provveduto ad allegare, come asserito dal signor Milani Gianni nel suo scritto, il verbale di acquisizione della Guardia di Finanza. Sostiene che la società nel luglio 2008 da lui sollecitata invece di fornire le prove dei presunti pagamenti rifiutava il plico contenente il reclamo senza accennare all’intervento della Guardia di Finanza. Nega le affermazioni del legale rappresentante della società in merito all’impossibilità di presentare la documentazione bancaria probante gli avvenuti pagamenti, causa il sequestro degli atti da parte della Guardia di Finanza, in quanto questi potevano essere acquisiti presso il rispettivo Istituto Bancario. Ribadisce tutto quanto già comunicato nel ricorso chiedendo infine al Collegio di far obbligo alla società A.S.Boville Ernica al pagamento di quanto a lui dovuto. Il Collegio,esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. Ritiene infatti non provate le affermazioni della società A.S.Boville Ernica sull’impossibilità di produrre le documentazioni relative ai presunti assegni versati al tecnico a causa del sequestro della documentazione,nè risulta che la società abbia richiesto copie della documentazione bancaria,relativa alla prova di quanto controdedotto. Inoltre non viene allegato nelle controdeduzioni,come dichiarato dal legale rappresentante della A.S.Boville Ernica, la copia del verbale di acquisizione, da parte della Guardia di Finanza di Frosinone, della documentazione bancaria inerente i pagamenti effettuati dalla società. . P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e obbliga la Società A.S.Boville Ernica al pagamento a favore dell’allenatore Fraioli Ermanno della somma di € 6.000,00 a saldo del premio di tesseramento e di € 90,00 per interessi equitativamente determinati per un totale complessivo di euro 6.090,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo. Sul risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria,come da costante orientamento di questo Collegio,nulla è dovuto in assenza di prova dello stesso. La presente delibera è definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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