F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 062/CGF del 13 Ottobre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 101/CGF del 6 dicembre 2011 5) RICORSO A.S.D. SARNESE 1926 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE OLCESE EMILIANO SEGUITO GARA FRANCAVILLA/SARNESE DEL 28.9.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. – Com. Uff. n. 33 del 28.9.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 062/CGF del 13 Ottobre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 101/CGF del 6 dicembre 2011
5) RICORSO A.S.D. SARNESE 1926 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE OLCESE EMILIANO SEGUITO GARA FRANCAVILLA/SARNESE DEL 28.9.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. – Com. Uff. n. 33 del 28.9.2011)
Con atto, spedito in data 1.10.2011, la Società A.S.D. Sarnese 1926. preannunciava ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 33 del 28.9.2011) con la quale era stata irrogata al calciatore della Società ricorrente, Olcese Emiliano, la squalifica per tre gare effettive. A seguito della trasmissione, a mezzo fax in data 5.10.2011, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la Società A.S.D. Sarnese 1926 faceva pervenire, in data 7.10.2011, atto di reclamo. Il ricorso in epigrafe si appalesa manifestamente infondato. Nei motivi di ricorso, la Società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo al comportamento violento (schiaffo al volto) tenuto dal calciatore, Olcese Emiliano, nei confronti di un calciatore avversario. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Sarnese 1926 di Sarno (Salerno). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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