F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072/CGF del 28 Ottobre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 103/CGF del 6 dicembre 2011 1) RICORSO RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN MINIATOTUTTOCUOIO/RAVENNA DEL 25.09.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. – Com. Uff. n. 37 del 12.10.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072/CGF del 28 Ottobre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 103/CGF del 6 dicembre 2011 1) RICORSO RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN MINIATOTUTTOCUOIO/RAVENNA DEL 25.09.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. – Com. Uff. n. 37 del 12.10.2011) Con atto spedito il 19.10.2011, la società Ravenna Calcio S.r.l. ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 37 del 12.10.2011) con la quale, in accoglimento del reclamo, proposto dalla A.S.D. San Miniato Tuttocuio, è stata inflitta alla società, odierna ricorrente, la sanzione sportiva della perdita, con il punteggio di 0 – 3, della gara San Miniato Tuttocuio/Ravenna Calcio del 25.9.2011. La predetta decisione del Giudice Sportivo è stata motivata con riferimento alla circostanza che la società Ravenna Calcio ha fatto partecipare alla gara, sopra menzionata, il calciatore Egbedi Morgan che, secondo quanto attestato dall’Ufficio Tesseramenti della L.N.D. (compulsato, sul punto, dallo stesso Giudice Sportivo), “non risulta essere tesserato per la società”, odierna ricorrente. La società ricorrente impugna la decisione, assunta dal Giudice Sportivo, deducendo che la stessa sarebbe affetta dal vizio di omessa o contraddittoria motivazione nonché da quello di mancata valutazione dell’errore scusabile in cui sarebbe incorsa la Società del Ravenna Calcio. La società A.S.D. San Miniato Tuttocuio ha contro dedotto ai motivi di ricorso, chiedendone il rigetto. Il ricorso, proposto dalla società Ravenna Calcio risulta infondato. Il tesseramento dei calciatori stranieri a favore di società appartenenti alla L.N.D. si differenza sulla base delle seguenti quattro variabili: 1) la provenienza da un Paese comunitario oppure extracomunitario del calciatore, con la differenza che gli extracomunitari devono anche essere in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, a partire dal permesso di soggiorno valido; 2) il riscontro di un precedente tesseramento all’estero o meno, con la significativa differenza nella possibilità di tesserare e successivamente schierare in campo un solo calciatore straniero, sia comunitario che extracomunitario, che sia stato tesserato all’estero, così come invece vi è la possibilità di tesserare un numero illimitato di calciatori stranieri, ancora una volta sia comunitari che extracomunitari, a condizione che non siano mai stati tesserati all’estero. Nel caso di calciatori stranieri con un precedente tesseramento all’estero è necessario presentare la documentazione comprovante un’attività di lavoro o di studio; 3) la valenza annuale del tesseramento, rispetto al quale il calciatore non può essere né svincolato, né trasferito, con la sola eccezione dei calciatori stranieri mai tesserati all’estero e tesserati in Italia prima della Stagione Sportiva 2004/2005, per i quali vi è la possibilità di un vincolo pluriennale; 4) l’individuazione dell’Ufficio Tesseramenti competente a fronte che si tratti di un calciatore straniero che chieda per la prima volta il tesseramento alla F.I.G.C. oppure di un aggiornamento di tesseramento di un calciatore straniero già tesserato in Italia. Se il tesseramento è il primo che avviene nella federazione italiana, allora la documentazione va inviata all’Ufficio Tesseramenti F.I.G.C. di Roma (CAP 00198), in Via Gregorio Allegri n. 14. Se il tesseramento è un aggiornamento, ossia vi è già stato un primo tesseramento in Italia, la richiesta va inviata all’Ufficio Tesseramento del Comitato di competenza della società in questione. A fronte di queste considerazioni, la F.I.G.C., come già anticipato, ha identificato i calciatori stranieri tesserati presso società della L.N.D. sulla base della seguente classificazione, riportata nel modulo di “Richiesta di Tesseramento alla F.I.G.C. o Aggiornamento Posizione di Tesseramento”: - “Nazionalità Straniera – Extracomunitario”, già tesserato all’estero: Status 7 con vincolo annuale; - “Nazionalità Straniera – Comunitario”, già tesserato all’estero: Status 20 con vincolo annuale; - “Nazionalità Straniera – Comunitario”, mai tesserato all’estero: Status 70 con vincolo annuale; - “Nazionalità Straniera – Extracomunitario”, mai tesserato all’estero: Status 71 con vincolo annuale; - “Nazionalità Straniera”, sia Comunitario che Extracomunitario, mai tesserato all’estero” e tesserato in Italia prima della Stagione Sportiva 2004/2005: Status 80 con vincolo. Nel caso che ci occupa, viene in rilievo un’ipotesi di aggiornamento di tesseramento di un calciatore straniero già tesserato in Italia, atteso che il sig. Egbedi Morgan risulta essere stato già tesserato in Italia. Agli effetti della presente decisione, non rileva stabilire se il sig. Egbedi Morgan sia stato, o meno, già tesserato all’estero. Ed invero, sia nel primo che nel secondo caso, il calciatore non può essere impiegato nella gare calcistiche se non previa autorizzazione del Comitato di competenza della società in questione, trasmessa via posta o via fax, in quanto la data di spedizione o di consegna non determina, in questo caso, la decorrenza del tesseramento. Nella fattispecie, la trasmissione della predetta autorizzazione non risultava ancora intervenuta alla data (25.9.2011) in cui è stata disputata la gara San Miniato Tuttocuio/Ravenna Calcio nel corso della quale è stato impiegato, dalla Società, odierna ricorrente, il calciatore Egbedi Morgan; tale trasmissione, e la relativa decorrenza del tesseramento, non era neppure intervenuta alla data (12.10.2011) di pubblicazione della decisione del Giudice Sportivo (ciò spiega perché l’Ufficio Tesseramenti della L.N.D., compulsato dal predetto Organo di giustizia sportiva) abbia precisato che il sig. Egbedi Morgan “non risulta essere tesserato per la Società Ravenna Calcio”). Ed invero, la decorrenza del tesseramento del predetto calciatore deve essere individuata nel giorno 14.10.2011, come risulta dalla scheda matricolare, acquisita agli atti del procedimento dalla Segreteria di questa Corte. Quanto alla doglianza di parte ricorrente, circa il mancato riconoscimento dell’errore scusabile, questa Corte non può esimersi dall’evidenziare che la società Ravenna Calcio ha depositato agli atti del giudizio svoltosi davanti al Giudice Sportiva il vademecum per il rinnovo del tesseramento di atleti esteri, in calce al quale si legge la seguente frase “Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che sarà resa nota alla Società con comunicazione scritta da parte dell’Ufficio Tesseramento del C.R.E.R. e avrà validità unicamente annuale”. Una circostanza, quest’ultima, che esclude, in radice, che possa riconoscersi all’odierna ricorrente il beneficio dell’errore scusabile. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dal Ravenna Calcio S.r.l. di Ravenna. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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