F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072/CGF del 28 Ottobre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 103/CGF del 6 dicembre 2011 2) RICORSO RENATO CURI ANGOLANA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: – DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE ADORANTE RICCARDO; – DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE RICCI DANIELE; SEGUITO GARA RENATO CURI ANGOLANA/SANBENEDETTESE 2009 DEL 16.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 19.10.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072/CGF del 28 Ottobre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 103/CGF del 6 dicembre 2011
2) RICORSO RENATO CURI ANGOLANA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:
- DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE ADORANTE RICCARDO;
- DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE RICCI DANIELE;
SEGUITO GARA RENATO CURI ANGOLANA/SANBENEDETTESE 2009 DEL 16.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 19.10.2011)
La Corte di Giustizia Federale, esaminati gli atti, premesso che con decisioni del 19.10.2011 pubblicate e motivate con Com. Uff. n.40, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha sanzionato:
1) il calciatore Adorante Riccardo con la squalifica per tre gare effettive:
2) il calciatore e Ricci Daniele con la squalifica per due gare effettive.
Avverso tali provvedimenti, con atto del 25.10.2011, la società Renato Curi Angolana ha proposto reclamo chiedendo la riduzione delle squalifiche per i propri calciatori. La società ricorrente motivava tali richieste evidenziando, in primo luogo, che l’Adorante colpiva effettivamente con la mano il viso di un avversario ma solo per liberarsi dalla presa dello stesso e non certo per porre in essere un comportamento violento come descritto, al contrario, dall’Assistente arbitrale. Anche attraverso il capo di impugnazione relativo al signor Ricci, la reclamante ammetteva la natura fallosa dell’intervento dallo stesso posto in essere chiarendone la contestualità all’azione di gioco e la possibilità dello suddetto di recuperare il pallone, quindi sostanzialmente smentendo la versione del Direttore di gara che aveva descritto il comportamento del Ricci come “intervento da tergo su un calciatore avversario senza possibilità di contendere il pallone”. Tanto premesso, osserva: preliminarmente la Corte di Giustizia Federale ritiene di dover separare il reclamo presentato dalla società Renato Curi Angolana in due distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorché accadute nel contesto della stessa gara. Nel merito, la C.G.F., quanto alla doglianza relativa alla squalifica inflitta all’Adorante, ritiene congrua la sanzione, in ragione del fatto che la condotta posta in essere dallo stesso integra un fatto violento, ritenendo corretta la valutazione del Direttore di Gara e del Giudice Sportivo, a prescindere dalle motivazioni che avrebbero spinto il tesserato ad agire nelle modalità contestate. Quanto al Ricci, è bene chiarire che la descrizione dei fatti operata dal Direttore di Gara, che comunque nella specie risulta essere coerente, lineare ed esente da censure, è per di più coperta da fede probatoria privilegiata e, pertanto, i motivi di doglianza risultano essere inidonei a scalfirne la valenza. Per questi motivi la C.G.F. separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dalla Renato Curi Angolana S.r.l. di Città Sant’Angelo (Perugia) in due distinti appelli, li respinge. Dispone addebitarsi le tasse reclamo.
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